Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 21 gennaio 2021, n. 54

Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 1, commi da 491 a 500, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Imposta sulle transazioni finanziarie

 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

La ALFA è una società unipersonale partecipata dal socio amministratore X. La società ha deciso di dar luogo ad un aumento del capitale sociale, avvenuto in data xx/xx/2020, da euro xxx ad euro xxx mediante emissione di una nuova quota del capitale sociale del valore nominale di euro xxx.

La quota è stata interamente sottoscritta dal socio unico mediante conferimento di numero xxx titoli azionari, della BETA, che rappresentano il 34,504% del capitale sociale. Trattasi di partecipazione qualificata e di maggioranza relativa rispetto ai diritti di voto esercitabili in assemblea, posto che esiste solo un altro socio che detiene un pacchetto paritetico di azioni e tutti gli altri detengono quantità inferiori di azioni.

Le azioni conferite ai fini della sottoscrizione dell'aumento, sono state valutate ad un valore pari al valore nominale della quota di nuova emissione della ALFA (euro xxx).

Il conferente ha prodotto una relazione giurata di stima redatta ai sensi dell'articolo 2465 c.c., del valore economico della partecipazione da conferire pari a euro xxx.

In virtù di tale operazione le n. xxx azioni della BETA sono passate dalla proprietà del sig. X a quelle della ALFA.

Ciò posto, l'istante chiede se l'operazione descritta sia soggetta all'imposta sulle transazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 1, commi da 491 e 500, della legge n. 228 del 2012.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

L'istante ritiene che ai sensi dell'art. 1, comma 491, della legge n. 228 del 2012, l'imposta sulle transazioni finanziarie si applica, con aliquota dello 0,2% sul valore della transazione, ai trasferimenti della proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di cui al comma 6 dell'art. 2346 del c.c., emessi da società residenti nel territorio dello Stato.

Ai sensi del comma 494, l'imposta è dovuta dal soggetto a favore del quale è avvenuto il trasferimento. Pertanto, dal tenore letterale sembrerebbe quindi dovuta dalla ALFA.

Tuttavia, l'articolo 1, comma 494, lett. d), dispone che «L'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica: (...) d) alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito delle operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di cui al comma 500».

In merito alle operazioni escluse dall'imposta, all'articolo 15, comma 1, alla lettera g), del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, dispone che "il trasferimento di proprietà degli strumenti di cui al comma 491 e le operazioni di cui al comma 492 poste in essere tra società fra le quali sussista un rapporto di controllo di cui all'art. 2359 c.c. (...) o che sono controllate dalla stessa società", inoltre, alla lettera h), "il trasferimento degli strumenti di cui al comma 491 (...) derivanti da operazioni di ristrutturazione di cui all'art. 4 della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008".

La direttiva appena citata, tra le operazioni di ristrutturazione, all'articolo 4, comma 1, delinea due operazioni che non sono considerate conferimenti di capitale:

a) il trasferimento da parte di una o più società di capitali della totalità dei loro patrimoni, di uno o più rami della loro attività, a una o più società di capitali in via di costituzione o già esistenti, a condizione che il trasferimento sia remunerato, perlomeno in parte, mediante titoli rappresentativi del capitale della società acquirente;

b) l'acquisizione da parte di una società di capitali in via di costituzione o già esistente di quote sociali che rappresentano la maggioranza dei diritti di voto di un'altra società di capitali, a condizione che i conferimenti siano remunerati perlomeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della precedente società.

Con riguardo al caso di specie, l'istante ritiene che la fattispecie in esame delinei un'operazione di riorganizzazione aziendale in quanto il conferente pur perdendo la titolarità delle azioni conferite, ne mantiene in via indiretta la titolarità per il tramite della conferitaria ALFA, di cui era e rimane socio unico e amministratore. Questa correlazione sostanziale tra soggetto cedente ed acquirente può, peraltro, far agevolmente percepire l'assenza di qualsivoglia intento speculativo/finanziario sulla transazione effettuata, quale conseguenza necessaria all'aumento del capitale della ALFA attuato mediante conferimento.

Di conseguenza, l'istante ritiene che al trasferimento in esame sia esclusa dall'applicazione dell'imposta.

Ricorre la sovrapponibilità della fattispecie in discussione ad una delle operazioni di ristrutturazioni indicate all'articolo 4 della Direttiva 2008/7/CE del Consiglio del 12.02.2008 salvo che il tenore letterale della disposizione indica una o più società di capitali e non menziona altri soggetti quali, ad esempio, un conferente persona fisica.

D'altronde, una norma interna che riconosce un'agevolazione ad una società di capitali conferente e non ad una persona fisica conferente (a parità di condizioni), risulterebbe in palese contrasto con la ratio delle Direttiva comunitaria 2008/7/CE che, escludendo i conferimenti di capitale dall'assoggettamento ad imposta indiretta (articolo 5 della Direttiva) non fa distinzione tra soggetti che effettuano il conferimento.

 

Parere dell'Agenzia delle entrate

 

Con l'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), è stata introdotta nel nostro ordinamento l'imposta sulle transazioni finanziarie (FTT).

In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 491, della citata legge, la FTT si applica, con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione, ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del Codice Civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato italiano, ed al trasferimento dei titoli rappresentativi dei predetti strumenti, a prescindere dal luogo di residenza del soggetto che emette il certificato.

L'imposta è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento e trova applicazione a prescindere dalla residenza dei contraenti e dal luogo di conclusione della transazione.

Con riferimento alla fattispecie in esame, occorre richiamare il successivo comma 494, nella parte in cui prevede che «L'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica (...) lettera d) alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di cui al comma 500».

Le modalità di attuazione delle norme previste dall'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge di stabilità 2013, sono state definite con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito, "Decreto") emanato il 21 febbraio 2013, pubblicato nella G.U. n. 50 del 28 febbraio 2013.

L'articolo 15, primo comma, lettera h) prevede - quale ulteriore causa di esclusione - che l'imposta de qua non si applichi, tra l'altro, al «trasferimento di proprietà degli strumenti di cui al comma 491 (...) derivanti da operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, nonché le fusioni e scissioni di organismi di investimento collettivo del risparmio».

In particolare, le operazioni di ristrutturazione individuate dall'articolo 4, comma 1, della richiamata Direttiva riguardano:

«a) il trasferimento da parte di una o più società di capitali della totalità dei loro patrimoni, o di uno o più rami della loro attività, a una o più società di capitali in via di costituzione o già esistenti, a condizione che il trasferimento sia remunerato perlomeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della società acquirente;

b) l'acquisizione da parte di una società di capitali in via di costituzione o già esistente di quote sociali che rappresentano la maggioranza dei diritti di voto di un'altra società di capitali, a condizione che i conferimenti siano remunerati perlomeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della precedente società. Se la maggioranza dei diritti di voto è raggiunta in seguito a due o più operazioni, solo l'operazione con la quale è raggiunta la maggioranza dei diritti di voto e le operazioni successive sono considerate operazioni di ristrutturazione».

In merito all'operazione di conferimento descritta, infatti, occorre esaminare il citato articolo 4, comma 1, della Direttiva, che definisce le operazioni di ristrutturazione aventi ad oggetto il trasferimento di quote di partecipazioni societarie (lett. b).

Per quanto di interesse occorre rilevare che, per poter definire un'operazione come "operazione di ristrutturazione" la citata lettera b) dispone, tra l'altro, che le quote sociali conferite debbano rappresentare "la maggioranza dei diritti di voto di un'altra società di capitali".

L'oggetto dell'operazione di conferimento, quindi, deve essere un insieme di quote o azioni che consentano alla società avente causa di acquisire (o integrare) il controllo sulla società. Ciò a prescindere dalla qualifica soggettiva del soggetto dante causa. Tale circostanza, in effetti, non è verificata nella fattispecie in esame in cui la società conferitaria acquisisce "solo" il 34,504% del capitale sociale della stessa BETA. Si tratta, infatti, di una quota di partecipazione che non consente di far conseguire alla ALFA "la maggioranza dei diritti di voto di un'altra società di capitali" così come richiesto dalla citata lettera b) dell'articolo 4, comma 1, della direttiva.

Per le suesposte motivazioni, si ritiene, pertanto, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente, che l'operazione di conferimento descritta, non rientrando nell'ambito applicativo del citato art. 15, primo comma, lettera h), debba scontare l'ordinaria imposizione del tributo in esame.