Prassi - ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Lettera circolare 12 gennaio 2021, n. 52

Legge di Bilancio 2021 - Sospensione dei mutui nelle zone colpite da eventi sismici e calamitosi

 

Come già segnalato nella lettera circolare del 5 gennaio 2021, prot. UTR/UCR/ULS/UMC/USL/USP/000016, l’art. 1, commi 946-950, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021) ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti nei territori delle Regioni del Centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria), interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e nei Comuni interessati da altri eventi calamitosi, quali: gli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014 in provincia di Modena; gli eccezionali eventi atmosferici avvenuti tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, che hanno colpito diverse province venete; gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno colpito le Regioni dell'Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dalle suddette disposizioni nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per il sisma del Centro Italia e di altri 1,5 milioni di euro per gli altri eventi calamitosi per l’anno 2021.

La proroga della sospensione dei suddetti prestiti e mutui è entrata in vigore il 1° gennaio scorso.

In relazione a quanto sopra, nel caso la banca abbia inviato l’avviso di pagamento delle rate sospese, è opportuno comunicare al cliente la sospensione del provvedimento, alla luce delle nuove disposizioni normative. Qualora la banca abbia anche provveduto all’addebito delle rate in scadenza, si sottolinea la necessità di procedere tempestivamente al loro riaccredito.

Nel fare riserva di tornare in argomento non appena si riceveranno indicazioni circa le modalità di concorso dello Stato agli oneri derivanti dall’allungamento della sospensione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.