Benefici lavoratori disabili in situazione di gravità: istanze nelle more dell'iter sanitario di revisione

L’emergenza Covid-19 ha comportato il moltiplicarsi delle domande per i benefici previsti per i lavoratori disabili in situazione di gravità (permessi Legge 104, congedi e riposi orari), presentate in attesa della conclusione dell’accertamento sanitario di revisione.L’Inps, con messaggio 13 gennaio 2021, n. 93, fornisce chiarimenti per i lavoratori che presentano per la prima volta la domanda, dopo la scadenza del verbale per handicap e prima della conclusione dell’iter sanitario di revisione.

La sospensione delle visite per l’accertamento sanitario degli stati di invalidità e disabilità legata alla crisi epidemiologica da COVID-19, ha comportato il dilatarsi dei tempi di attesa per il cittadino e il moltiplicarsi delle domande dei benefici previsti per i portatori di handicap grave (permessi ex art. 33, commi 3 e 6, L. n. 104/1992 nonché misure di cui all’art. 42, D.Lgs. n. 151/2001, ossia il prolungamento del congedo parentale, i riposi orari alternativi al prolungamento del congedo parentale e il congedo straordinario) presentate nelle more dell’iter sanitario di revisione.
L’articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, introducendo elementi di semplificazione dell’iter sanitario amministrativo per l’accertamento dell’invalidità e della disabilità, ha previsto che: "Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura". Le istruzioni operative sono state fornite con circolare Inps n. 127/2016, che riconosce la validità del verbale di accertamento dell’handicap anche nelle more dell’iter sanitario di revisione, al fine di permettere la fruizione dei permessi suindicati da parte di lavoratori già titolari dei benefici, in quanto precedentemente autorizzati alla fruizione degli stessi in base ad una prima domanda amministrativa, presentata quando il verbale non era ancora in stato di revisione.
Diversa è la situazione di prima concessione dei benefici in questione. Tale ipotesi si configura nel caso di lavoratori che, in possesso di un verbale per handicap in corso di validità, non hanno mai utilizzato lo stesso per richiedere i permessi in parola, ma presentano, per la prima volta, istanza per la fruizione quando sia già venuto a scadenza il termine indicato nel verbale medesimo, nelle more della sua prevista revisione, pur non avendo, dunque, acquisito precedentemente alcun diritto con riferimento ai benefici stessi. In proposito, l’Inps fornisce i seguenti chiarimenti.

La domanda presentata per richiedere la fruizione dei benefici da parte del lavoratore che non risulti precedentemente autorizzato alle prestazioni in questione (permessi ai sensi dell’art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, prolungamento del congedo parentale, riposi orari alternativi al prolungamento del congedo parentale, congedo straordinario) tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’accertamento sanitario, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, sarà accolta provvisoriamente in attesa della conclusione dell’iter sanitario di revisione. Qualora all’esito della revisione sia confermato lo stato di disabilità con connotazione di gravità, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, la domanda sarà accolta con decorrenza dalla data di presentazione della relativa istanza.
Diversamente, qualora non venga confermata la disabilità con connotazione di gravità, si procederà al recupero del beneficio fruito.
Alla luce di tali chiarimenti, le Strutture territoriali avranno cura di riesaminare i provvedimenti già adottati e le istanze già pervenute e non ancora definite, relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o la prescrizione del diritto.