Metalmeccanica Confapi: applicazione del Welfare contrattuale

Sottoscritta, il 12/1/2021, tra UNIONMECCANICA con l’assistenza della CONFAPI e FIM-CISL e FIOM-CGIL, UILM-UIL, una Dichiarazione comune sul Welfare del Ccnl Unionmeccanica CONFAPI

Le parti, preso atto della disdetta del CCNL da parte delle OO.SS. avvenuta in data 1/7/2020, comunicano che, in applicazione dell’art. 90 del CCNL che stabilisce in caso di disdetta che il contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo CCNL, il CCNL per le lavoratrici ed i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed alla installazione di impianti sottoscritto in data 3/7/2017 resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo CCNL.
Per quanto sopra, a partire dal 15/1/2021 dovranno essere messi a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di € 150,00 rispettando le condizioni disciplinate all’art. 52 del CCNL
Si ricorda che, il suddetto valore è onnicomprensivo ed espressamente escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio - 31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nell’anno di riferimento