Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza: istruzion

Con circolare del 12 gennaio 2021, n. 2, l’Inps fornisce istruzioni in materia di diritto alla fruizione del congedo straordinario per i genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado, situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse) e del congedo straordinario per genitori lavoratori dipendenti di figli con disabilità in situazione di gravità iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza.

Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado: destinatari e requisiti
L’articolo 22-bis, comma 1, del DL n. 137/2020, prevede la possibilità di beneficiare del congedo in parola per i soli genitori lavoratori dipendenti. Pertanto, sono esclusi dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Il congedo può essere fruito anche dai lavoratori dipendenti affidatari o collocatari di figli alunni di scuole per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, a seguito dell’Ordinanza del Ministro della Salute.
Detto congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza ricompresi all’interno del periodo e nelle zone cd. rosse per i periodi non antecedenti al 9 novembre 2020, data di entrata in vigore del DL n. 149/2020.
Il congedo può essere fruito nei soli casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.
Per poter fruire del congedo di cui trattasi, il genitore richiedente:
a) deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. Ne consegue che in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo del congedo di cui trattasi, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l’Istituto dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo;
b) non deve svolgere lavoro in modalità agile, in quanto il congedo è fruibile solamente nei casi in cui non sia possibile svolgere attività lavorativa in modalità agile;
c) il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere alunno frequentante la classe seconda o terza della scuola secondaria di primo grado per la quale sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, a seguito dell’Ordinanza del Ministro della Salute con cui si dispone l’applicazione delle misure di cui all’articolo 3, comma 4, lettera f), dei citati D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020 e dell’articolo 19-bis del DL n. 137/2020.
Per la fruizione del congedo di cui all’articolo 22-bis, comma 1, del DL n. 137/2020, non è necessaria la convivenza del genitore con il figlio per cui si chiede il congedo, a differenza del "congedo per sospensione dell’attività didattica del figlio convivente minore di anni 14" di cui all’articolo 21-bis del DLn. 104/2020, per la cui fruizione, invece, tale requisito risultava necessario.
Durata ed indennizzo delle giornate lavorative
Il congedo in argomento può essere fruito per i periodi indicati nell’Ordinanza del Ministro della Salute con cui viene disposta l’applicazione delle misure di cui all’articolo 3, comma 4, lettera f), dei D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020 e dell’articolo 19-bis del DL n. 137/2020.
Pertanto, la durata massima del congedo coincide con il periodo sopra menzionato e, solo nel caso in cui l’Ordinanza sia stata emessa prima dell’entrata in vigore del citato DL n. 149/2020, ossia il 9 novembre 2020, non è possibile fruire del congedo di cui trattasi, per i giorni antecedenti l’entrata in vigore del menzionato decreto legge.
Il congedo in argomento può essere richiesto per tutto il periodo o per una parte dello stesso da entrambi i genitori che possono alternarsi nella fruizione, ma mai negli stessi giorni.
Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità", ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa (cfr. l’articolo 22-bis, comma 2, del decretolegge n. 137/2020).
Sono indennizzabili solo le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto.
L’indennità è erogata secondo le modalità previste per il pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità.
Incompatibilità
Non è possibile fruire del congedo in argomento negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia svolgendo attività di lavoro in modalità agile concesso per esigenze legate allo stesso figlio; non è possibile fruire del congedo in argomento negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia fruendo del medesimo congedo, sia per lo stesso figlio sia per un altro figlio (senza disabilità grave) avuto con lo stesso genitore.

Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità in situazione di gravità in caso di sospensione dell’attiva didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado o chiusura di centri diurni a carattere assistenziale: durata
L’articolo 22-bis, comma 3, del DL n. 137/2020, disciplina il congedo indennizzato per figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della L. n. 104/1992, durante lasospensione dell’attiva didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o la chiusura di centri diurni a carattere assistenziale.
Detto congedo può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti per astenersi dal lavoro in tutto o in parte durante il periodo di sospensione dell’attiva didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o la chiusura di centri diurni a carattere assistenziale di figli con disabilità in situazione di gravità. Sono pertanto esclusi dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi, sia i genitori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Per poter fruire del congedo di cui trattasi, il genitore richiedente, anche affidatario o collocatario, deve essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui ai punti a) e b) sopracitati, anche dell’ulteriore requisito di seguito specificato: il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della L. n. 104, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività in presenza, a seguito di provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche.
Per la fruizione del congedo non è necessaria la convivenza con il figlio per cui si chiede il congedo in parola. Il congedo può essere fruito per i giorni ricompresi all’interno del periodo di sospensione dell’attività in presenza della scuola o del centro di assistenza e comunque per periodi non antecedenti al 9 novembre 2020.
Il congedo in argomento può essere richiesto per tutto il periodo o per una parte dello stesso da entrambi i genitori che possono alternarsi nella fruizione, ma mai negli stessi giorni per lo stesso figlio.
Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione.
Presentazione della domanda
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN;
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro privati e per il relativo conguaglio: datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione privata
Per la corretta gestione degli eventi introdotti dall’articolo 22-bis, commi 1 e 3, del DL n. 137/2020, nel flusso Uniemens sono stati previsti i seguenti nuovi codici evento riferiti ai lavoratori dipendenti del settore privato:
- MZ0: DL n. 137/2020 – art. 22-bis comma 1 – Congedo straordinario sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado;
- MZ1: DL n. 137/2020 – art. 22-bis comma 3 – Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità sospensione della didattica in presenza o chiusura dei centri di assistenza.
La fruizione del congedo è esclusivamente giornaliera.
Nella compilazione del flusso dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del "tipo copertura" delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.
Pertanto, dovrà essere indicato nell’elemento <DiffAccredito> il valore della retribuzione "persa" a motivo dell’assenza.
È prevista la compilazione dell’elemento <InfoAggEvento>, nel quale va indicato il codice fiscale del figlio minore per cui si fruisce il congedo.
Trattandosi di eventi giornalieri, a durata circoscritta, è prevista la compilazione del calendario giornaliero.
Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento dovranno essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e durata dell’evento, nonché ricostruire correttamente l’estratto conto:
- Elemento <Lavorato> = N;
- Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1 oppure 2 (in caso di integrazione dell’indennità giornaliera di malattia da parte dell’Azienda);
- Elemento <CodiceEventoGiorn> = MZ0/MZ1;
- Elemento <InfoAggEvento> di <EventoGiorn>= il codice fiscale del figlio minore per cui si fruisce il congedo.
Per i nuovi eventi in parola nel caso di lavoratore del settore Sport e Spettacolo non dovrà essere compilato l’elemento <Settimana>.
Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Speciale Ferrovie dello Stato (FS) o IPOST, nella sezione Fondo Speciale:
- se è stata corrisposta retribuzione a titolo di integrazione da parte del datore:
--  i giorni dovranno essere conteggiati come retribuiti;
--  dovranno essere precisati nei vari campi, L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima, le quote analitiche di retribuzione corrispondente al tempo lavorato ed alla integrazione corrisposta;
-- nei campi L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà essere precisata la ripartizione della retribuzione "persa" già indicata in <DiffAccredito>;
- se non è stata corrisposta retribuzione a titolo di integrazione da parte del datore:
--  i giorni dovranno essere conteggiati come figurativi;
-- nei campi L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà essere precisata la ripartizione della retribuzione "persa" già indicata in <DiffAccredito>.
Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi sopra citati introdotti a partire dal periodo di competenza novembre 2020, dovrà essere valorizzato l’elemento <InfoAggcausaliContrib>, che assume valenza contributiva secondo le seguenti modalità:
Elemento <CodiceCausale>: indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo allo specifico evento:
- S121 (evento MZ0), avente il significato di "Congedo straordinario sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado DL n. 137/2020 – art. 22-bis comma 1";
- S122 (evento MZ1), avente il significato di "Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità sospensione della didattica in presenza o chiusura dei centri di assistenza DL n. 137/2020 – art. 22-bis comma 3";
Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: indicare il valore "N";
Elemento <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui è intervenuto lo specifico evento esposto in Uniemens;
Elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.
Datori di lavoro privati che inviano le denunce di manodopera (Uniemens/PosAgri) dei lavoratori iscritti alla sezione agricola di FPLD
I datori di lavoro che anticipano per gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) le indennità relative ai congedi straordinari indicati nella presente circolare, dovranno valorizzare nel flusso Uniemens, sezione PosAgri, l’elemento <CodiceRetribuzione> il codice 3 "Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, introdotto dal decreto-legge 8 settembre 2020 n. 111" (cfr. la circolare n. 116/2020 e la circolare n. 132/2020) unitamente al relativo elemento di "CodAgio", tra quelli di seguito riportati:
Q1: che assume il significato di: "DL n. 137/2020 – art. 22-bis comma 1 – congedo straordinario sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado";
Q2: che assume il significato di "DL n. 137/2020 – art. 22-bis comma 3 – Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità sospensione della didattica in presenza o chiusura dei centri di assistenza".
Per gli eventi che danno luogo ad un’anticipazione da parte del datore di lavoro di prestazioni a carico dell’INPS e ad un accredito della relativa contribuzione figurativa devono essere valorizzati gli elementi, secondo le modalità definite dalle circolari e dai messaggi relativi; in particolare, per la valorizzazione della retribuzione persa, si rinvia alle indicazioni del paragrafo 1.3 del messaggio n. 1653 del 29 aprile 2019.