Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 12 gennaio 2021, n. 38

Trattamento fiscale degli utili distribuiti da una società estera a una persona fisica residente in Italia - Articolo 47 del TUIR

 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

L'Istante, residente in Italia, è titolare a decorrere dal xx/yy/2012 di una partecipazione totalitaria nella Società, con sede in Svizzera.

La Società, per il periodo compreso tra il xx/yy/2012 e il 31 dicembre 2019, ha prodotto utili, al netto delle imposte, per un importo complessivamente pari a X Franchi svizzeri. Detti utili sono stati destinati in parte a riserva legale, per un importo complessivamente pari a Y Franchi svizzeri e in parte ad apposita riserva utili portati a nuovo nella misura pari a Z Franchi svizzeri.

L'Istante evidenzia che la Società, per tutte le annualità ricomprese nel periodo temporale sopra individuato, ha mantenuto la propria residenza nel Canton Ticino e ha versato le imposte sui redditi previste dalla normativa svizzera, sia a livello federale che a livello cantonale e comunale, nella misura ordinaria, non beneficiando di alcuno dei regimi speciali che possono o potevano trovare applicazione in tale Paese, al ricorrere di determinati presupposti (quale, ad esempio, il regime di tassazione previsto per le holding).

Tanto premesso, l'Istante intende, nel breve termine, porre in essere una complessa operazione di scissione parziale (nonché rivalutazione e cessione di quote) della Società ad esito della quale risulterebbe titolare al 100 per cento della partecipazione in una società svizzera neocostituita (di seguito, "Alfa").

Il patrimonio netto di Alfa sarebbe costituito dal capitale sociale nonché dalle riserve di utili generate dalla Società scissa nel periodo compreso tra il xx/yy/2012 e il 31 dicembre 2019.

Ciò posto, l'Istante chiede di conoscere il trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi applicabile agli utili sopra individuati in caso di distribuzione da parte di Alfa. In particolare, chiede di confermare che gli stessi debbano essere assoggettati a tassazione "ordinaria" ai sensi dell'articolo 47 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), in quanto utili non provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

L'Istante ritiene che occorre verificare se la Svizzera, Paese di residenza della Società e di Alfa, nonché Paese in cui sono stati prodotti gli utili da distribuire, sia qualificabile o meno come Paese a fiscalità privilegiata con riferimento a ciascun periodo di imposta ricompreso nel periodo intercorrente tra il xx/yy/2012 e il 31 dicembre 2019, ossia il periodo in cui sono stati prodotti gli utili oggetto di distribuzione.

A parere dell'Istante tale verifica è necessaria in quanto la disciplina relativa agli utili a fiscalità privilegiata attualmente in vigore differisce da quella vigente alla data in cui sono maturati i predetti utili.

Al riguardo, il contribuente propone una soluzione interpretativa in relazione a ciascuno dei diversi periodi di maturazione degli utili.

Tutte le soluzioni proposte, in relazioni alle quali è stata prodotta la documentazione di supporto, convergono nel ritenere che gli utili prodotti dalla Società non provengono da un Paese a fiscalità privilegiata e, pertanto, devono essere assoggettati a tassazione "ordinaria".

 

Parere dell'Agenzia delle entrate

 

In via preliminare, si fa presente che non verrà fornita alcuna risposta in ordine alla validità, anche sotto il profilo della non abusività, della complessa operazione nell'ambito della quale l'Istante costituirà Alfa, la cui valutazione esula dall'attività interpretativa svolta in sede di interpello c.d. ordinario puro di cui alla prima parte della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cfr. circolare 1° aprile 2016, n. 9/E, par.1.1).

Pertanto, il presente parere è circoscritto al corretto trattamento fiscale delle riserve di utili che saranno distribuite da Alfa, in considerazione del fatto che gli utili si sono formati nel periodo dal xx/yy/2012 al 31 dicembre 2019 in capo alla Società, anch'essa residente in Svizzera.

Come noto, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), l'applicazione del regime fiscale dei dividendi agli utili di fonte estera è condizionata all'assimilazione delle azioni estere a quelle italiane prevista a norma dell'articolo 44, comma 2, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), in presenza della indeducibilità della relativa remunerazione in sede di determinazione del reddito nello Stato estero della società distributrice.

Ciò premesso, l'articolo 47 del Tuir, che disciplina il trattamento fiscale degli utili da partecipazione, prevede un regime di tassazione differente dei dividendi percepiti da soggetti residenti in Italia in relazione a partecipazioni detenute in società non residenti a seconda che essi provengano o meno da Paesi qualificabili come a fiscalità privilegiata.

In particolare, il comma 4 di tale disposizione stabilisce, relativamente agli utili percepiti da persone fisiche residenti al di fuori dell'esercizio di attività di impresa (nonché agli utili percepiti da persone fisiche titolari di imprese commerciali, in virtù del rinvio contenuto nell'articolo 59 del Tuir), il concorso integrale alla formazione del reddito imponibile del socio residente degli utili provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, qualora non abbiano già concorso a formare il reddito imputato ai soci per trasparenza.

Su tali utili la ritenuta alla fonte, prevista dall'articolo 27 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, è operata a titolo d'acconto sull'intero importo delle remunerazioni, sempreché le partecipazioni non siano negoziate in mercati regolamentati.

Tali redditi andranno poi indicati dal contribuente nel quadro RL del Modello Redditi PF.

Per quanto riguarda gli utili e i proventi equiparati di fonte estera derivanti da soggetti residenti in Paesi che non sono considerati a regime fiscale privilegiato si ricorda che, precedentemente alle modifiche operate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), gli stessi concorrevano parzialmente alla determinazione del reddito complessivo del socio (persona fisica residente). Con la risoluzione 26 giugno 2019, n. 61/E sono stati forniti i chiarimenti circa l'"applicazione del regime transitorio alle delibere di utili di fonte estera".

Con le modifiche recate dalla citata legge di bilancio 2018, è stata equiparata la tassazione dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate a quelle non qualificate detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa. A decorrere dal 1° gennaio 2018, su tali utili è prevista la tassazione a titolo d'imposta con aliquota del 26 per cento, ai sensi del citato articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Tale equiparazione si applica anche agli utili e ai proventi equiparati di fonte estera derivanti da soggetti residenti in Paesi che non sono considerati a regime fiscale privilegiato.

Qualora tali utili non siano assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta da parte di un sostituto o di un intermediario, gli stessi dovranno essere indicati dal contribuente nel quadro RM del Modello Redditi PF ed essere assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento. A tal fine si ricorda che, non concorrendo tali redditi alla determinazione del reddito complessivo della persona fisica residente, non è previsto il riconoscimento del credito d'imposta sulle imposte pagate all'estero in via definitiva. Pertanto, ai fini della corretta tassazione dei dividendi in esame, occorre individuare la relativa provenienza.

La disciplina di riferimento per individuare i Paesi che rientrano nel novero di quelli a fiscalità privilegiata è stata oggetto, negli ultimi anni, di numerose modifiche normative.

Ciò ha comportato, in relazione ad utili maturati in determinati periodi di imposta, ma corrisposti in annualità successive, la possibile mancata coincidenza dei criteri di riferimento per individuare i Paesi a fiscalità privilegiata in vigore alla data di maturazione degli utili in oggetto rispetto a quelli in vigore alla data di distribuzione degli stessi.

A partire dal periodo d'imposta 2019, i criteri di individuazione degli Stati o territori a fiscalità privilegiata sono contenuti nell'articolo 47-bis, comma 1, del Tuir, introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, secondo il quale «i regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, si considerano privilegiati:

a) nel caso in cui l'impresa o l'ente non residente o non localizzato in Italia sia sottoposto a controllo ai sensi dell'articolo 167, comma 2, da parte di un partecipante residente o localizzato in Italia, laddove si verifichi la condizione di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo 167;

b) in mancanza del requisito del controllo di cui alla lettera a), laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.

A tali fini, tuttavia, si tiene conto anche di regimi speciali che non siano applicabili strutturalmente alla generalità dei soggetti svolgenti analoga attività dell'impresa o dell'ente partecipato, che risultino fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario e che, pur non incidendo direttamente sull'aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del predetto limite e sempreché, nel caso in cui il regime speciale riguardi solo particolari aspetti dell'attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero, l'attività ricompresa nell'ambito di applicazione del regime speciale risulti prevalente, in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attività svolte dal citato soggetto». Per completare il quadro normativo di riferimento, si ricorda che in base alle disposizioni della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) «ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi d'imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche per gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi d'imposta in cui risultino integrate le condizioni per l'applicazione dell'articolo 167, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986» (cfr. legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 1007).

In altri termini, non si considerano provenienti da un paradiso fiscale i dividendi distribuiti da una società a fiscalità privilegiata che corrispondono a utili "formati" in annualità in cui la società estera era considerata a fiscalità ordinaria, secondo le regole vigenti nel medesimo periodo di "formazione" dell'utile.

Ai fini dell'individuazione del regime fiscale dei dividendi che saranno distribuiti attingendo dalle riserve pregresse di utili è necessario comprendere, con riferimento a ciascun periodo d'imposta, se gli utili (che si sono formati in capo alla Società) siano qualificabili o meno come dividendi provenienti da un Paese a fiscalità privilegiata. In particolare, sulla base di quanto previsto dalla citata legge di bilancio 2018, l' Istante è tenuto a verificare se nel periodo di "formazione" dell'utile, vale a dire nel periodo dal 2012 al 2019, la Società si qualifica residente in uno Stato a fiscalità ordinaria secondo le regole vigenti nelle rispettive annualità di imposta.

In caso positivo, i dividendi ricevuti dal socio residente in Italia non si considerano provenienti da un paradiso fiscale e, come tali, non concorrono a formare il reddito complessivo dell'Istante in misura integrale, ma sono assoggettati ad imposizione con le modalità sopra evidenziate.

Nel caso in esame, con riferimento:

- ai periodi di imposta 2013 (che nel caso specifico comprende il periodo intercorrente tra il xx/yy/2012 e il 31 dicembre 2013) e 2014, l'individuazione degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato era contenuta nel d.m. 21 novembre 2001.

In particolare, ai sensi dell'articolo 3 di tale decreto, la Svizzera era considerata un Paese a fiscalità privilegiata solamente con riferimento «alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e di domicilio». Si consideravano in ogni caso inclusi nella c.d. black list anche i soggetti e le attività insediati in Svizzera che usufruivano di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell'amministrazione finanziaria del medesimo Stato.

Pertanto, qualora nei suddetti periodi d'imposta la Società sia stata sottoposta ad imposizione ordinaria in Svizzera sia a livello federale che cantonale e municipale senza fruire di regimi fiscali agevolati, come dichiara l'Istante, la stessa non dovrebbe essere qualificata come residente in un Paese a fiscalità privilegiata;

- al periodo di imposta 2015, si ricorda che l'articolo 167, comma 4, del Tuir nel testo pro tempore vigente stabiliva che gli utili di fonte estera si qualificavano come provenienti da un Paese a fiscalità privilegiata, al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni: i) gli utili provenivano da un Paese ricompreso tra quelli individuati dal citato d.m. del 2001; ii) gli utili avevano beneficiato di un regime di tassazione speciale che consentiva un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia (cfr. circolare 4 agosto 2016, n. 35/E, par. 1.2.2). Sulla base di quanto evidenziato dall'Istante e non verificabile in questa sede, nessuna delle due condizioni è stata soddisfatta nel periodo di imposta 2015. Di conseguenza, anche gli utili relativi al periodo d'imposta 2015 non dovrebbero potersi qualificare come provenienti da un Paese a fiscalità privilegiata;

- ai periodi di imposta 2016, 2017 e 2018, si fa presente che secondo la disciplina di riferimento, prevista dall'articolo 167, comma 4, del Tuir nel testo pro tempore vigente, gli utili di fonte estera si qualificavano come a fiscalità privilegiata qualora provenienti da un Paese il cui livello nominale di tassazione, anche per effetto di particolari regimi speciali, risultava inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia. Al riguardo, occorre tener conto che l'aliquota nominale italiana si attestava, rispettivamente, al 31,4 per cento nel periodo di imposta 2016, e al 27,9 per cento nei periodi di imposta 2017 e 2018, tenendo conto delle aliquote IRES e IRAP vigenti.

Nel presupposto dichiarato dall'Istante e qui assunto acriticamente che l'aliquota nominale di tassazione svizzera subita dalla Società risulti superiore al 50 per cento di quella italiana nei periodi di imposta considerati e secondo le regole applicabili nelle medesime annualità (cfr. circolare n. 35/E del 2016, par. 1.2.3.), anche gli utili prodotti nei suddetti periodi di imposta non dovrebbero potersi considerare provenienti da un Paese a fiscalità privilegiata;

al periodo di imposta 2019, l'Istante evidenzia che la Società è una società controllata ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile (trattasi di uno dei requisiti del controllo di cui all'articolo 167, comma 2, del Tuir).

Al riguardo si osserva che secondo la normativa di riferimento, a decorrere dal 1° gennaio 2019, si considerano provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata gli utili di fonte estera, derivanti da società controllate ai sensi dell'articolo 167, comma 2, del Tuir, se assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia. Nel caso di specie, si conferma che se il requisito del controllo fosse verificato in capo al socio italiano e dal confronto dei suddetti livelli impositivi emergesse che quello effettivo svizzero è superiore alla metà di quello virtuale italiano (come dichiarato dall'Istante), anche gli utili prodotti nel periodo di imposta 2019 non sarebbero provenienti da un Paese a fiscalità privilegiata.

La risposta è fornita nel presupposto della veridicità e correttezza di quanto affermato nell'istanza di interpello e, in particolare, delle informazioni sull'imposizione a cui è stata assoggettata la Società in Svizzera nei periodi di imposta oggetto del quesito. Al riguardo, il contribuente è tenuto a conservare tutta la documentazione utile al riscontro del livello impositivo della società estera da esibire in sede di successivi controlli da parte degli organi competenti dell'Amministrazione finanziaria.