Accordo transattivo, il contenuto può prescindere dalle espressioni letterali utilizzate

In materia di rinunzie e transazioni con riguardo alla prestazione di lavoro subordinato, l'oggetto del negozio va identificato non sulla base delle espressioni letterali utilizzate, bensì in rapporto all'oggettiva situazione di contrasto che le parti ricompongono attraverso reciproche concessioni ed in relazione alle posizioni assunte, non solo nella lite in atto ma anche in vista di una controversia che possa insorgere e che esse intendono prevenire. Il giudice di merito, a tal fine, può attingere ad ogni elemento idoneo a chiarire i termini dell'accordo, ancorché non richiamati dal documento, senza che ciò comporti violazione del principio per cui la transazione va provata per iscritto (Corte di Cassazione, sentenza 23 ottobre 2020, n. 23385)

La vicenda giudiziaria nasce dalla domanda proposta nei confronti di una Società da parte di un ex amministratore, volta al riconoscimento di un compenso per la carica sociale ricoperta, nella medesima misura che, successivamente, il consiglio di amministrazione aveva determinato in favore del nuovo amministratore. Nella domanda, altresì, il lavoratore evidenziava di avere rinunciato, con un accordo transattivo, alle somme relative ad una sola annualità per dedizione alla Società.
Tanto il Giudice di prime cure, quanto la Corte di appello, avevano dichiarato l’inammissibilità della questione, alla luce della conciliazione intervenuta tra le parti, nonostante il testo letterale non chiaro dell'accordo. Al riguardo, entrambi condividevano l'impostazione per cui, in tema di interpretazione del contratto, non deve essere valorizzato solo il dato letterale dell'accordo, ma anche altri elementi quali la condotta posteriore, ai fini di individuare l'intenzione comune delle parti e lo scopo perseguito con l'accordo.
Avverso la sentenza di appello, ricorre così in Cassazione il lavoratore, deducendo l'immotivata svalutazione degli elementi letterali risultanti dall'accordo intercorso tra le parti e la conseguente violazione, in particolare, del principio della necessaria interpretazione preliminare dell'atto negoziale e del principio del gradualismo.
Per la Suprema Corte il ricorso non è fondato.
In materia di rinunzie e transazioni, con riguardo alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, la dichiarazione del lavoratore può assumere il suddetto valore sempre che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati ovvero obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi (Corte di Cassazione, sentenza n. 1657/2008).
Quanto all'oggetto del negozio transattivo, esso va identificato non in relazione alle espressioni letterali utilizzate, bensì in rapporto all'oggettiva situazione di contrasto che le parti hanno iniziato a comporre attraverso reciproche concessioni, in relazione alle posizioni assunte dalle stesse non solo nella lite in atto ma anche in vista di una controversia che possa insorgere tra loro e che intendono prevenire.
Il giudice di merito, al fine di indagare sulla portata e sul contenuto transattivo di una scrittura negoziale, può attingere ad ogni elemento idoneo a chiarire i termini dell'accordo, ancorché non richiamati dal documento, senza che ciò comporti violazione del principio in base al quale la transazione deve essere provata per iscritto (Corte di Cassazione, sentenza n. 9120/2015).
In riferimento, quindi, alla interpretazione del contratto di transazione, per verificare se sia configurabile tale negozio ed il suo effettivo contenuto, occorre indagare innanzitutto se le parti, mediante l'accordo, abbiano perseguito la finalità di porre fine alla "incertus litis eventus", senza tuttavia che sia perciò necessario che esse esteriorizzino il dissenso sulle contrapposte pretese, né che siano usate espressioni direttamente rivelatrici del negozio transattivo, la cui esistenza può anche essere desunta da qualsiasi elemento che esprima la volontà di porre fine ad ogni ulteriore contesa.
Quanto, infine, ai requisiti dell'aliquid datum e dell'aliquid retentum, essi non sono da rapportare agli effettivi diritti delle parti, bensì alle rispettive pretese e contestazioni e, pertanto, non è necessaria l'esistenza di un equilibrio economico tra le reciproche concessioni (Corte di Cassazione, sentenza n. 7548/2003).

Tanto premesso, nel caso di specie, alcuna lesione del principio di gradualismo nell'uso dei canoni interpretativi del contratto poteva rinvenirsi, perché il mero significato letterale ed il collegamento tra le varie clausole erano insufficienti alla individuazione del comune intento delle parti (Corte di Cassazione, sentenza n. 9910/2004).
Infine, per sottrarsi al sindacato di legittimità l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'atra (Corte di assazione, sentenza n. 27136 del 2017).