Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 27 novembre 2020, n. 563

Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Articolo 11 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR - Certificato successorio europeo

 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

L'istante, nella sua qualità di notaio, emette il certificato di successione europea, ai sensi degli artt. 62 e seguenti del regolamento UE n. 650 del 4 luglio 2012 e chiede chiarimenti in merito all'eventuale assoggettamento di detto certificato all'imposta di registro di cui all'articolo 2 del d.P.R. n. 131 del 1986.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

L'istante ritiene che il certificato successorio europeo è un atto non soggetto a registrazione, in quanto non rientra tra gli atti di cui all'art. 11 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, non trattandosi di un "atto pubblico", essendo disciplinato nella sua forma vincolata e standardizzata dal regolamento UE 650/2012.

 

Parere dell'agenzia delle entrate

 

L'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR), dispone che sono soggetti a registrazione tra l'altro «.a) gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato».

Tra questi rientrano gli atti individuati dall'articolo 11 della Tariffa, parte I, allegata al TUR, ovvero gli «Atti pubblici (...) non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale;(...) atti di ogni specie per i quali è prevista l'applicazione dell'imposta in misura fissa» pari attualmente a euro 200,00 a seguito dell'adeguamento stabilito dall'articolo 26 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, con effetto dal 1° gennaio 2014.

Per rispondere al quesito in esame, occorre far riferimento all'articolo 32 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (c.d. Legge europea 2013-bis) che ha recepito l'adozione del certificato successorio europeo secondo cui «Il certificato successorio europeo di cui agli articoli 62 e seguenti del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, è rilasciato, su richiesta di una delle persone di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento stesso, da un notaio, in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 62 a 73 del citato regolamento».

L'articolo 62 del sopra citato regolamento istituisce un certificato successorio europeo, disponendo che «1. Il presente regolamento istituisce un certificato successorio europeo («certificato») che è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro e produce gli effetti di cui all' articolo 69.

2. L'uso del certificato non è obbligatorio.

3. Il certificato non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri. Tuttavia, una volta rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro, il certificato produce gli effetti di cui all'articolo 69 anche nello Stato membro le cui autorità lo hanno rilasciato in forza del presente capo».

Il successivo articolo 69 prevede che «"1. Il certificato produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

2. Si presume che il certificato dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici. Si presume che la persona indicata nel certificato come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell'eredità possiede la qualità indicata nel certificato e/o sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato, senza nessun'altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso.

3. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato, esegua pagamenti o consegni beni a una persona indicata nel certificato come legittimata a ricevere pagamenti o beni, è considerato aver agito con una persona legittimata a ricevere pagamenti o beni, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da colpa grave.

4. Se una persona menzionata nel certificato come legittimata a disporre di beni ereditari dispone di tali beni a favore di un'altra persona, si considera che quest'ultima, ove agisca sulla base delle informazioni attestate nel certificato, abbia acquistato da una persona avente il potere di disporre dei beni in questione, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da negligenza grave.

5. Il certificato costituisce titolo idoneo per l'iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro, fatto salvo l' articolo 1, paragrafo 2, lettere k) e l).».

Il medesimo regolamento europeo, inoltre, nei relativi considerando, precisa che:

«61) Gli atti pubblici dovrebbero avere in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che hanno nello Stato membro d'origine, o gli effetti più comparabili. Nel determinare l'efficacia probatoria di un determinato atto pubblico in un altro Stato membro o gli effetti più comparabili è opportuno fare riferimento alla natura e alla portata degli effetti probatori dell'atto pubblico nello Stato membro d'origine. L'efficacia probatoria di un atto pubblico in un altro Stato membro sarà perciò determinata dalla legge dello Stato membro d'origine.

(62) L'«autenticità» dell'atto pubblico dovrebbe essere un concetto autonomo comprendente elementi quali la genuinità dell'atto, i presupposti formali dell'atto, i poteri dell'autorità che redige l'atto e la procedura secondo la quale l'atto è redatto.

Dovrebbe comprendere altresì gli elementi fattuali registrati dall'autorità interessata nell'atto pubblico, quali il fatto che le parti indicate sono comparse davanti a tale autorità nella data indicata e che hanno reso le dichiarazioni indicate. La parte che intenda contestare l'autenticità di un atto pubblico dovrebbe farlo davanti all'organo giurisdizionale competente dello Stato membro di origine dell'atto pubblico secondo la legge di tale Stato membro.».

Inoltre, l'art. 3 dello stesso regolamento definisce «atto pubblico»: «qualsiasi documento in materia di successioni che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità :i) riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico; nonché ii) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo Stato membro di origine», rimandando alla normativa dello Stato membro che disciplina l'autorità a cui è attribuita la competenza al rilascio del certificato successorio europeo.

Sul punto, occorre far riferimento sia all'articolo 2699 del codice civile - che definisce l'Atto pubblico come «il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato» - che al successivo articolo 2700 che dispone: «L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti».

L'analisi delle citate disposizioni che evidenziano, tra l'altro, l'efficacia probatoria di tale documento «in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento», conducono a qualificare il certificato successorio europeo, redatto da un notaio su domanda delle parti interessate, come un atto pubblico, nel quale la firma e il contenuto sono attestati come autentici da un notaio, che è una autorità pubblica.

Pertanto, per il certificato successorio europeo troverà applicazione l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 11 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR.