Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 27 novembre 2020, n. 560

Terapia assistita con Animali - Esenzione IVA articolo 10, comma 1, n. 27-ter del d.PR n. 633 del 1972.

 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

L'Associazione istante è una Struttura Sanitaria Privata Semplice autorizzata dall'A.S.S. n. 6 Friuli Occidentale "all'erogazione delle attività di Ippoterapia per disabilità fisiche e psichiche" rientranti tra le "Terapie Assistite con gli Animali" (TAA).

Tale attività è esercitata nei confronti di persone di tutte le fasce di età che, per accedere alle prestazioni, presentano preventivamente un certificato medico che attesta la necessità delle cure di ippoterapia.

L'Associazione esercita altre attività complementari, quali:

- "Educazione Assistita con gli Animali" (EAA);

- "Attività Assistite con gli Animali" (AAA);

- "Centri Estivi Integrati da Giugno a Settembre".

La Regione Friuli Venezia Giulia ha promulgato la L.R. n. 8 del 12 aprile 2012 in materia di terapie e attività assistite con gli animali (cd. "pet therapy").

Con delibera della Giunta Regionale n. 1967 del 24/10/2014 sono state approvate le Linee Guida per gli Interventi "Assistiti con gli Animali" (IAA).

L'Associazione in data 24/11/2014, in sede di Assemblea straordinaria, ha aggiornato il proprio Statuto sociale per adeguarlo alle Linee Guida.

In data 25/3/2015 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito della Conferenza Permanente Governo-Regioni, è stato sottoscritto l'Accordo, ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. b), e 4, comma 1, del d.lgs. 281 del 1977, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)".

Tale documento prevede specifici obblighi a carico delle Regioni affinché adottino compiutamente il complesso delle norme previste nell'Accordo stesso.

L'Accordo Governo-Regioni del 25/3/2015 all'art. 1, comma 3, prevede che "gli IAA hanno valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa e comprendono tre ambiti di intervento:

- Terapie Assistite con gli Animali (TAA)

- Educazione Assistita con gli Animali (EAA)

- Attività Assistite con gli Animali (AAA)".

L'art. 3 prevede che "le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnino a prevedere disposizioni specifiche atte a garantire nei progetti IAA la presenza di una equipe multidisciplinare per gli IAA composta da diverse figure professionali e operatori, in conformità delle linee guida".

L'art. 2 meglio definisce gli ambiti d'intervento. Infatti, il comma 1, lett. a), specifica che le TAA costituiscono un "intervento a valenza terapeutica finalizzato alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale rivolto a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine. L'intervento è personalizzato sul paziente e richiede apposita prescrizione medica. La riabilitazione equestre è una TAA che prevede l'impiego del cavallo".

Il comma 1, lett. d), precisa che l'equipe multidisciplinare è "un gruppo di lavoro composto da diverse figure professionali sanitarie e non, e operatori che concorrono alla realizzazione degli IAA lavorando in stretta collaborazione".

In data 25/05/2016, il Ministero della Salute ha emanato una nota in cui è stato precisato che per le figure professionali, sanitarie e non, "il periodo durante il quale è possibile procedere all'acquisizione della specifica idoneità scade il 25 marzo 2018, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 3, dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 marzo 2015".

Entro il termine sopracitato, le domande di riconoscimento sono state inviate dai collaboratori dell'Associazione all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie (IZV), Ente incaricato al rilascio delle idoneità, il quale ha evaso le richieste nel corso del 2018 e del 2019.

A seguito del completamento dell'iter, l'Associazione dispone ora delle figure professionali sanitarie riabilitative indicate nell'Accordo e meglio precisate al punto 4 delle Linee Guida (Equipe Multidisciplinari per gli IAA). In particolare per le TAA, l'Associazione dispone di:

- Responsabile di Progetto nella persona di un medico psicologo-psicoterapeuta;

- Medico veterinario esperto in IAA;

- Coadiutori dell'animale in possesso di comprovata esperienza nella gestione delle specie animali impiegate nelle IAA;

- Referenti di intervento in possesso di laurea in psicologia, fisioterapisti e psicomotricisti.

Ciò posto, l'istante chiede se alle prestazioni di terapia assistita con gli animali (TAA) si applica il regime di esenzione IVA di cui all'articolo 10, comma 1, n. 18 e n. 27-ter del d.PR n. 633 del 1972.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

L'Associazione ritiene che alle prestazioni di TAA erogate con personale sanitario qualificato si debba applicare l'art. 10, comma 1, nn. 18 e 27-ter, del d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, in quanto prestazioni sanitarie di riabilitazione e cura rese alle persone nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ferma restando l'applicazione dell'imposta nella misura del 22% alle prestazioni complementari indicate nel quesito.

 

Parere dell'agenzia delle entrate

 

Con l'Accordo del 25 marzo 2015, il Governo, le Regioni e le Province Autonome hanno provveduto a regolamentare gli Interventi assistiti con gli animali attraverso il documento recante Linee Guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA).

Tra questi interventi, la terapia assistita con gli animali (TAA) viene definita dal citato accordo come "intervento a valenza terapeutica finalizzato alla cura dei disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva emotiva e relazionale, rivolta a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine.

L'intervento è personalizzato sul paziente e richiede apposita prescrizione medica. La riabilitazione equestre è una TAA che prevede l'impiego del cavallo".

L'Accordo ha previsto che "le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnino a prevedere disposizioni specifiche atte a garantire nei progetti IAA la presenza di una equipe multidisciplinare per gli IAA composta da diverse figure professionali e operatori, in conformità delle linee guida". Con particolare riferimento alla Regione Friuli Venezia Giulia si osserva che prima del suddetto accordo la Regione ha promulgato la L.R. n. 8 del 12 aprile 2012 in materia di terapie e attività assistite con gli animali e con la Delibera della Giunta Regionale n. 1967 del 24/10/2014 sono state approvate le Linee Guida per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA).

Con la Deliberazione della Giunta Regionale del 1 ottobre 2015, n. 1906 (BUR n. 41 del 14/10/2015) la Regione Friuli Venezia Giulia ha definito ed approvato la terapia assistita con gli animali (TAA) e l'attività assistita con gli animali (AAA) riconoscendone il valore terapeutico e riabilitativo.

Al fine di dare attuazione alle prescrizioni previste dalle linee guida e recepite dalla Regione i collaboratori dell'Associazione istante hanno ottenuto l'idoneità dall'Istituto Zooprofilattico delle Venezie (IZV) per far parte dell'equipe multidisciplinare per gli interventi assistiti con gli animali.

Pertanto, a completamento dell'iter l'Associazione istante ora dispone delle figure professionali sanitarie riabilitative indicate nell'Accordo e meglio precisate al punto 4 delle Linee Guida (Equipe Multidisciplinari per gli IAA).

L'istante è una Associazione, con personalità giuridica costituita senza scopo di lucro e munita di formale autorizzazione, operante quale "struttura sanitaria privata semplice" per l'erogazione di attività di ippoterapia per disabilità fisiche e psichiche e pertanto, sembra potersi definire quale "ente avente finalità di assistenza sociale" in base alle attività che per statuto pone in essere.

In proposito, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 3 septies del d.lgs n. 502 del 30 dicembre 1992, si definiscono «attività socio-assistenziali a rilevanza sanitaria»: « le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione».

Secondo quanto previsto dallo Statuto, la Associazione "si prefigge di sviluppare lo studio e la ricerca per individuare ed analizzare i complessi problemi che riguardano le persone disabili, soprattutto attraverso la terapia assistita con gli animali (TAA), l'attività assistita con gli animali (AAA), e altre terapie alternative, rendendo le loro famiglie partecipi delle attività promosse;

promuove ed effettua interventi assistiti con gli animali quali strumenti terapeutici e riabilitativi per la cura di disabilità motorie psichiche e sensoriali anche con l'impiego di terapie rieducative e riabilitative di tipo tradizionale interventi educativi e ludico ricreativi rivolti a soggetti sani, diversamente abili, a rischio di emarginazione con la finalità di migliorare il benessere psico-fisico e favorire l'inclusione sociale".

Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che alle prestazioni di TAA erogate con personale sanitario qualificato possa applicarsi la disposizione contenuta nel numero 27-ter, comma 1 del citato articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 in quanto prestazione socio- sanitaria.

La disposizione subordina, infatti, il regime dell'esenzione dall'Iva ai seguenti requisiti:

- deve trattarsi di prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili;

- le predette prestazioni devono essere rese in favore di soggetti, in condizioni di disagio, espressamente indicati dalla norma: anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti e malati di Aids, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo;

- le medesime prestazioni devono essere rese da organismo di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall'art. 41 della L. n. 833 del 23 dicembre 1978, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere.

Per l'applicabilità della disposizione in esame è, quindi, necessaria la contestuale presenza di requisiti oggettivi, natura della prestazione e luogo (la norma parla di assistenza domiciliare o ambulatoriale rese in comunità e simili) ove la stessa viene svolta e requisiti soggettivi (natura del soggetto che eroga la prestazione e caratteristiche di colui che riceve la prestazione).

Pertanto, l'Associazione istante potrà emettere fattura in esenzione Iva ai sensi del comma 27-ter comma 1 del citato articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 per le sole prestazioni di terapia assistita con animali rese nei confronti dei soggetti indicati dalla citata disposizione, purché muniti di prescrizione medica dalla quale risulta la necessità della prestazione sanitaria funzionale alla tutela della salute.