Redditi da pensione di fonte estera: ambito applicativo dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF

Ai redditi erogati dall'INPS non si applica l'imposta sostitutiva dell'IRPEF di cui all'articolo 24-ter del TUIR, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera, in quanto redditi di fonte italiana per i quali valgono i principi ordinari di tassazione vigenti per i soggetti residenti (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 24 novembre 2020, n. 559).

 

Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria l'Istante fa presente di risiedere all'estero da oltre 5 anni (precisamente in Lussemburgo) e che intende trasferire la propria residenza Italia in un Comune avente una popolazione residente non superiore a 20.000 abitanti.
Con successiva documentazione integrativa , l'Istante fa presente, inoltre, di aver maturato il diritto alla percezione dei redditi da pensione dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), la cui pensione è erogata nella misura di un certo ammontare di euro e di non aver ancora trasferito la residenza fiscale in Italia.
Chiede, pertanto, se possa esercitare la facoltà di cui all'articolo 24-ter del TUIR (Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno), per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera, previo trasferimento della propria residenza in Italia e fruire del credito di imposta per le ritenute fiscali subite in Lussemburgo sulla pensione erogata dallo Stato estero.
Il Fisco a riguardo, ha ritenuto che l'Istante, al ricorrere delle condizioni previste dal citato articolo 24-ter del TUIR, possa beneficiare del relativo regime di favore ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, relativamente ai redditi di fonte estera.
Ai redditi erogati dall'INPS, invece, non si applica l'articolo 24-ter del TUIR, in quanto redditi di fonte italiana per i quali valgono i principi ordinari di tassazione vigenti per i soggetti residenti.
Con riferimento ai redditi da pensione di fonte lussemburghese sia qualora questi rientrassero nel paragrafo 1 dell'articolo 18 (Pensioni e prestazioni della previdenza sociale pubblica) della Convenzione tra l'italia e il Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscali, con tassazione esclusiva in Italia, sia qualora gli stessi rientrassero nell'ambito applicativo del paragrafo 2 del medesimo articolo 18 della Convenzione, con conseguente assoggettamento ad imposizione concorrente in entrambi gli Stati, l'Istante non potrebbe beneficiare del credito d'imposta estero ai sensi dell'articolo 165 del TUIR.
In tale ultima ipotesi, infatti, per effetto dell'opzione di cui all'articolo 24-ter del TUIR il reddito in esame sarà soggetto ad imposta sostitutiva non concorrerà alla formazione del reddito complessivo.