Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 06 ottobre 2020

Incremento della dotazione finanziaria della «Riserva PON IC» del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ai fini del contrasto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 1

Integrazione dell'assegnazione finanziaria destinata alla Riserva PON IC

 

1. Al fine di rafforzare il sostegno alle piccole e medie imprese nell'accesso al credito nel corso della crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione finanziaria della Riserva PON IC del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a seguito delle modifiche al Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» FESR 2014-2020 (nel seguito, «Programma operativo») descritte, è incrementata di ulteriori euro 1.433.693.204,74 di risorse FESR, così distribuite:

a) euro 1.319.267.008,44 destinati alle «Regioni meno sviluppate» (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);

b) euro 66.866.255,30 destinati alle «Regioni in transizione» (Abruzzo, Molise e Sardegna);

c) euro 47.559.941,00 destinati alle «Regioni più sviluppate» del restante territorio nazionale.

2. Ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) 2020/558 e dall'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, le risorse del programma operativo attribuite alla Riserva PON IC sono rendicontabili al tasso di cofinanziamento del 100 percento a carico dei fondi dell'Unione europea, in relazione alle spese dichiarate nelle domande di pagamento del periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di COVID-19.

3. Le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 2 sono riassegnate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 242, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, al Ministero dello sviluppo economico, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi.

 

Art. 2

Operatività della Riserva PON IC

 

1. Per le medesime finalità di cui all'art. 1, comma 1 e in coerenza con la facoltà prevista dall'art. 13, comma 2, del decreto ministeriale 13 marzo 2017, a decorrere dal 1° aprile 2020, giorno successivo alla data di pubblicazione del primo regolamento (UE) 2020/460, che ha introdotto modifiche al regolamento (UE) n. 1303/2013 in risposta alla crisi connessa all'emergenza epidemiologica, la Riserva PON IC opera concedendo sia garanzie su singole operazioni finanziarie che su portafogli di finanziamenti in favore delle piccole e medie imprese delle regioni di cui all'art. 1, comma 1, con le modalità stabilite dal regime di aiuto n. 56966 (2020/N) e successive modificazioni e integrazioni e, laddove compatibili, con le modalità previste dal citato decreto ministeriale 13 marzo 2017.

2. La Riserva PON IC può altresì intervenire, ai sensi di quanto previsto dal citato regolamento (UE) 2020/460 e a decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, per sostenere operazioni finanziarie connesse a esigenze di liquidità dei soggetti beneficiari, al fine di contrastare gli effetti della crisi economica innescati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 23 novembre 2020, n. 291.