Prassi - ENPACL - Comunicato 29 ottobre 2020
Contribuzione 2020
Il perdurare dell’emergenza epidemiologica e della conseguente crisi economica, che sta interessando anche gli studi dei Consulenti del Lavoro, ha condotto il Consiglio di Amministrazione ad approvare il giorno 8 ottobre 2020 una importante delibera, con la quale:
- è stato confermato al 30 novembre 2020 il termine per la presentazione on line della dichiarazione del volume d’affari IVA e del reddito professionale prodotti nel 2019;
- sono stati ulteriormente differiti i termini di versamento della contribuzione obbligatoria dovuta all’ENPACL per l’anno 2020.
Tale delibera è immediatamente esecutiva e prevede quanto segue:
1. il versamento della contribuzione soggettiva dovuta per l’anno 2020 è effettuato dagli iscritti secondo una delle due seguenti modalità:
a) il 100% della contribuzione dovuta, in un massimo di 6 rate mensili consecutive di pari importo, scadenti alla fine di ogni mese, a partire da novembre 2020;
b) il 50% della contribuzione dovuta, in un numero massimo di 6 rate mensili consecutive di pari importo, scadenti alla fine di ogni mese, a partire da novembre 2020, e il restante 50% in un numero massimo di 12 rate mensili consecutive di pari importo, scadenti alla fine di ogni mese, a partire da maggio 2021;
2. agli iscritti che dichiarino all’ENPACL un reddito professionale prodotto nell’anno 2019 fino a 35.000 euro nonché ai Consulenti del Lavoro aventi residenza, domicilio ovvero sede operativa nei Comuni di cui all’allegato 1 al DPCM 1 marzo 2020 (ex ‘zona rossa’), è consentito di versare anche secondo la seguente, ulteriore modalità:
c) il 100% della contribuzione dovuta, in un massimo di 12 rate mensili consecutive di pari importo, scadenti alla fine di ogni mese, a partire da maggio 2021;
3. le medesime modalità e termini di versamento di cui ai punti 1. e 2. si applicano per la contribuzione integrativa dovuta per l’anno 2020.
4. il contributo di maternità 2020 è versato unitamente alla prima rata utile.
Il numero delle rate può essere liberamente determinato dall'iscritto in sede di dichiarazione, anche differenziando il numero delle rate tra contributo soggettivo e contributo integrativo.
Le rate sono consecutive, non sono gravate da interessi e potranno essere pagate mediante il modello F24 oppure con la piattaforma ‘pagoPA’.