Fondo Nuove Competenze: applicazione della misura e utilizzo delle risorse

Il Decreto 9 ottobre 2020 del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, individua i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse del Fondo Nuove Competenze, istituito presso l’ANPAL ai sensi dell’art. 88, co. 1, DL n. 34. Il Fondo interviene per consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, con la finalità di innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro offrendo ai lavoratori l'opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro.

Destinatari
Possono avvalersi degli interventi del Fondo tutti i datori di lavoro del settore privato che abbiano stipulato gli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa (ai sensi dell'art. 88, comma 1, DL 19 maggio 2020 n. 34), stabilendo che parte dell'orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore (art. 2, DM 9 ottobre 2020).

Requisiti dell'accordo
Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2020 e devono prevedere progetti formativi, il numero dei lavoratori coinvolti nell'intervento e il numero di ore dell'orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze nonché, nei casi di erogazione della formazione da parte dell'impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso II limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per lavoratore, previa rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, è individuato in 250 ore.
Le attività di sviluppo delle competenze si devono concludere entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte di ANPAL.
Gli accordi collettivi devono individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell'introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell'impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati, di norma, anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4.
Gli accordi possono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad incrementare l'occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative coerenti con il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze regionali (art. 3, DM 9 ottobre 2020).

Accesso al Fondo
I datori di lavoro che hanno stipulato l'apposito accordo di rimodulazione dell'orario di lavoro possono presentare istanza di contributo nei confronti di ANPAL. L'Agenzia, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, pubblica sul proprio sito stituzionale un Avviso che definisce termini e modalità per la presentazione delle istanze, nonché i requisiti per l'approvazione delle stesse.
All'istanza devono essere allegati l'intesa stipulata e il progetto per lo sviluppo delle competenze.

Progetto per lo sviluppo delle competenze e soggetti erogatori
Il progetto per lo sviluppo delle competenze deve dare evidenza (art. 5, DM 9 ottobre 2020):
- delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore;
- delle modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell'ambito del Repertorio nazionale (articolo 8, D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13);
- delle modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite.
Sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi, tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione, ivi comprese le università statali e le non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l'Istruzione per Adulti-CPIA, gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell'istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali. Le attività di formazione erogate dalle università sono riconoscibili in termini di crediti formativi universitari nell'ambito di ulteriori percorsi di formazione universitaria.
Il ruolo di soggetto erogatore della formazione, può essere la stessa impresa che ha presentato domanda di contributo, laddove sia previsto dall'accordo collettivo.

Determinazione e modalità di erogazione del contributo
In esito alla verifica di conformità dell'istanza di contributo, l'ANPAL, tenuto conto di quanto comunicato dall'azienda e nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, determina l'importo massimo riconoscibile al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali (art. 6, DM 9 ottobre 2020).
L'erogazione del contributo avviene con cadenza trimestrale per il tramite di INPS nei limiti dell'importo massimo riconosciuto e comunicato da ANPAL e in ragione della natura delle componenti del contributo medesimo.
L'ANPAL, in qualità di soggetto responsabile dell'operazione nel suo complesso, svolge a conclusione dell'intervento controlli di corrispondenza tra il contributo erogato e la quantificazione effettiva del costo del personale in apprendimento e comunica attraverso apposito monitoraggio eventuali scostamenti.

Fondi Paritetici Interprofessionali e Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori
I Fondi Paritetici Interprofessionali, possono partecipare al Fondo Nuove Competenze, anche a seguito dell'approvazione dell'istanza di contributo presentata dalle imprese da parte di ANPAL, attraverso il finanziamento di azioni di formazione su conto formazione e attraverso la pubblicazione di avvisi per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di attività formative su conto sistema che facciano specifico riferimento alle finalità di cui sopra.
L'istanza di accesso al Fondo Nuove Competenze deve essere corredata dall'accordo collettivo di rimodulazione dell'orario di lavoro.
Le modalità di partecipazione dei Fondi Interprofessionali si possono applicare al Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori (art. 8, DM 9 ottobre 2020).