Cooperative sociali, spese rimborsate ai soci volontari anche con autocertificazione

Anche ai soci volontari delle cooperative sociali è applicabile la previsione contenuta nel Codice del Terzo settore (art. 17, co. 4, D.Lgs. n. 117/2017), derogatoria alla regola generale, secondo cui le spese da essi sostenute possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione, se di importo non superiore a 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili, previa delibera dell'organo sociale, a condizione però che ciò avvenga all’interno di una metodologia complessiva di quantificazione e rimborso delle spese (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 22 ottobre 2020, n. 10979)

Il quesito si pone in relazione all’applicabilità ai soci volontari di una cooperativa sociale, rientrante ex lege nell’alveo delle imprese sociali (D.Lgs. n. 112/2017), la previsione contenuta nel Codice del Terzo settore (art. 17, co. 4, D.Lgs. n. 117/2017) derogatoria alla regola generale secondo cui ai volontari che prestino la propria attività per gli enti del Terzo settore, le spese sostenute possono essere rimborsate solo a fronte della presentazione della integrale documentazione probatoria.
La disposizione oggetto d’indagine (art. 17), che disciplina la figura del volontario e l’attività di volontariato e in cui viene espresso il principio generale della rimborsabilità al volontario delle sole "spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo", ammette che l’organo sociale competente possa deliberare, per tipologie di spese e attività previamente definite, ad esclusione di quelle aventi ad oggetti la donazione di sangue e di organi, che le spese sostenute dal volontario possano essere rimborsate, entro i limiti di euro 10,00 giornalieri ed euro 150,00 mensili, a fronte della presentazione di un’autocertificazione sostitutiva.
Con riferimento alle cooperative sociali, invece, la normativa di riferimento dispone che, oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possano prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente e che ad essi possa essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci (art. 2, co. 4, L. n. 381/1991).
Orbene, la questione sulla applicabilità della norma del Codice del Terzo settore alle cooperative sociali richiede un’analisi sulla gerarchia delle fonti applicabili a queste ultime.
Al riguardo, su espressa previsione normativa recata dal Codice del Terzo settore (art. 40, D.Lgs. n. 117/2017), le imprese sociali sono disciplinate dal D.Lgs. n. 112/2017, mentre le cooperative sociali ed i loro consorzi, imprese sociali "di diritto" (art. 1 co. 4, D.Lgs. n. 112/2017), continuano ad essere disciplinati dalla L. n. 381/1991, che è legge speciale. Altresì, sempre su espressa previsione normativa recata dal Codice (art. 3, co. 1), le disposizioni dello stesso si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare.
Di qui, in virtù del rapporto fra le fonti delineato, pur rilevando che l’art. 2, co, 4, della L. n. 381/1991 ha carattere di norma speciale in materia di disciplina dei rimborsi ai soci volontari, la previsione della modalità di rimborso "semplificata", prevista dal Codice del Terzo settore, non si pone in contrasto con quella speciale, costituendo essa una mera facoltà che l’ente potrebbe decidere di non esercitare, non deliberando nulla a riguardo, ma deve interpretarsi come integrativa.
In definitiva, per le argomentazioni esposte, anche le spese sostenute dai soci volontari delle cooperative sociali possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione (art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), a condizione che:
- non siano superiori all'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili;
- previa delibera dell'organo sociale competente sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa tale modalità di rimborso;
- che ciò avvenga all’interno di una metodologia complessiva di quantificazione e rimborso delle spese.