Prassi - MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Nota 22 ottobre 2020, n. 10979

Applicabilità dell’art. 17 comma 4 d. lgs. n. 117/2017 alle cooperative sociali - Riscontro a quesito

 

Con quesito pervenuto dall’utenza, è stato chiesto alla scrivente di pronunciarsi sulla applicabilità ai soci volontari di una cooperativa sociale (impresa sociale ex lege ai sensi del d. lgs. n. 112/2017) la previsione contenuta nell’art. 17 comma 4 del d. lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), riguardante una deroga alla regola generale secondo cui ai volontari che prestino la propria attività per gli enti del Terzo settore le spese sostenute possono essere rimborsate solo a fronte della presentazione della integrale documentazione probatoria.

Su concorde avviso della Direzione Generale del Ministero dello sviluppo economico in indirizzo, competente in materia di enti cooperativi, si rappresenta in proposito quanto segue.

La disposizione oggetto della presente indagine, nell’ambito dell’articolo 17 del Codice del Terzo settore, che disciplina la figura del volontario e l’attività di volontariato, successivamente al comma 3 in cui viene espresso il principio generale della rimborsabilità al volontario delle sole "spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo", ammette che l’organo sociale competente possa deliberare, per tipologie di spese e attività previamente definite (ad esclusione di quelle aventi ad oggetti la donazione di sangue e di organi), che le spese sostenute dal volontario possano essere rimborsate, entro i limiti di € 10,00 giornalieri e € 150,00 mensili, a fronte della presentazione di un’autocertificazione sostitutiva. Con riferimento alle cooperative sociali, la normativa di riferimento dispone che, oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente e che ad essi possa "essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci" (art. 2 comma 4 l. 381/1991).

La questione sulla applicabilità dell’articolo 17 comma 4 del Codice del Terzo settore alle cooperative sociali presuppone un’indagine sulla gerarchia delle fonti applicabili a queste ultime.

Sulla base della espressa previsione normativa recata dal Codice del Terzo settore - art. 40 del d. lgs. n. 117/2017 - se le imprese sociali sono disciplinate dal decreto legislativo 112/2017, le cooperative sociali ed i loro consorzi, imprese sociali "di diritto" ai sensi dell’art. 1 comma 4 del d. lgs. n. 112/2017, continuano ad essere disciplinati dalla citata legge 381/1991 (legge speciale). Inoltre, sempre ai sensi del Codice, le disposizioni dello stesso "si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare" (art. 3, comma 1).

Se con riferimento alla generalità delle imprese sociali, l’art. 13 del d. lgs. n. 112/2017, nel far riferimento alle prestazioni dei volontari nulla dice in merito alle modalità di rimborso delle spese sostenute, con la conseguenza che, con riferimento alle imprese sociali diverse delle cooperative sociali, emerge in tutta immediatezza l’applicabilità di quanto disposto dal comma 4 dell’art. 17 del d. lgs. n. 117/2017, riguardando un aspetto non disciplinato dalla normativa propria della impresa sociale, rispetto alla quale non presenta alcun profilo di incompatibilità, con riguardo alle cooperative sociali si rende necessaria una disamina più elaborata.

In virtù del rapporto fra le fonti sopra delineato, infatti, è necessario evidenziare come la previsione contenuta all’art. 2 comma 4 della l. n. 381/1991 costituisca norma speciale in materia di disciplina dei rimborsi ai soci volontari; peraltro, la previsione della modalità di rimborso "semplificata", prevista dal Codice del Terzo settore non si pone in contrasto con quella di cui alla citata l. n. 381/1991, costituendo essa una mera facoltà che l’ente potrebbe decidere di non esercitare, semplicemente non deliberando nulla a riguardo.

Tale posizione risulta condivisa dal Ministero dello sviluppo economico: partendo dall’assunto che "seguendo il principio della gerarchia delle fonti si può ragionevolmente ritenere che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017 sopra citato, alle cooperative sociali si applichino gli articoli da 17 a 19 del d.lgs. n. 117/2017 (...) diretti a disciplinare la figura del volontario che svolge la propria attività tramite l’ente del Terzo settore", considerato che "(...) l’esame di compatibilità effettuato non evidenzia nella citata legge n. 381 una norma ostativa all’applicazione dei suddetti articoli 17-19, ben potendosi interpretare la stessa come integrativa della disciplina speciale dettata dall’art. 2 della L. n. 381 per i soli soci volontari.".

In definitiva, per le argomentazioni sopra esposte, si conferma l’applicabilità dell’art. 17, comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017 ai soci volontari delle cooperative sociali, a condizione che ciò avvenga all’interno di una metodologia complessiva di quantificazione e rimborso delle spese, come previsto dal combinato disposto degli artt. 2, comma 4 della legge n. 381/1981 e 17, comma 4 del d.lgs n. 117/2017.

Considerata la portata generale della questione trattata, la presente nota è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella sezione dedicata agli orientamenti ministeriali in materia di impresa sociale, alla pagina https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Impresa-sociale/Pagine/Orientamenti-ministeriali-in-materia-di-impresa-sociale.aspx