DL Rilancio: regime IVA per aghi e provette sterili

La riduzione dell’aliquota IVA introdotta dal Decreto Rilancio si applica alle cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tra i beni elencati dalla norma rientrano la "strumentazione per accesso vascolare" e le "provette sterili". Tuttavia affinché sia applicabile l’agevolazione ad aghi e provette sterili è necessario richiedere all'accertamento tecnico dell'ADM (Agenzia delle Entrate - Risposta 14 ottobre 2020 n. 470)

Con istanza di interpello la società operante nel campo delle forniture all'ingrosso di articoli medicali, sia e prevalentemente in campo pubblico (Aziende Sanitarie) che in campo privato (case di cura e laboratori di analisi cliniche), ha chiesto se la riduzione dell’aliquota IVA prevista dal Decreto Rilancio per le cessioni di dispositivi medici sia applicabile con riferimento alle provette sterili sottovuoto e agli aghi, nell'ipotesi in cui non siano utilizzati esclusivamente per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ma anche per esami diagnostici su sangue di routine.

L'articolo 124 del Decreto Rilancio ha introdotto una disciplina IVA agevolata in relazione alla cessioni di determinati beni, ivi elencati, considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
In base alla norma, le cessioni dei beni ivi indicati sono esenti da IVA, senza pregiudizio del diritto alla detrazione in capo al cedente degli stessi, se effettuate entro il 31 dicembre 2020, mentre se effettuate a partire dal 1°gennaio 2021, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.
Tra i beni elencati figurano anche la «strumentazione per diagnostica per COVID-19», la «strumentazione per accesso vascolare» e le « provette sterili».

In proposito, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in breve, "ADM") ha precisato che l'elencazione contenuta nella norma deve ritenersi tassativa, ed ha quindi individuato i codici TARIC dei beni agevolati, da utilizzare ai fini dell'importazione degli stessi.
In particolare, devono ritenersi agevolabili:
- la "strumentazione per diagnostica per COVID-19", classificata con le voci doganali ex 30021300, ex 30021400, ex 30021500, ex 30029090, ex 38220000, ex 90278080, ex 901890, ex 902780";
- le "provette sterili", classificate con le voci doganali "ex 70171000, ex 70172000, ex 70179000";
- la "strumentazione per accesso vascolare", classificata sotto la voce doganale ex 90189084.

L’Agenzia delle Entrate osserva che tra i codici TARIC individuati dall'ADM per la «strumentazione per accesso vascolare» e per la «strumentazione per diagnostica per COVID-19» non figurano i codici TARIC specifici per gli aghi nonostante quest'ultimi siano inclusi nell'elenco esemplificativo, allegato alla decisione delle Commissione UE del 3 aprile 2020, che li inserisce con i codici TARIC ex 901831, ex 901832 e ex 901839, alla voce "10. Medical Consumables", insieme ai "vascular access kits".
Pertanto, l’Agenzia chiarisce che gli aghi utilizzati per l'accesso vascolare, così come le provette sterili, possono beneficiare del trattamento IVA previsto dal Decreto Rilancio a condizione che risultino classificabili nelle voci doganali individuate dall'ADM per i beni di cui ai punti 1 o 3, o per altri beni, compresi nell'elencazione della norma.

Ne consegue, precisa l’Agenzia, che ai fini della corretta definizione dell'aliquota IVA ad essi applicabile, è necessario procedere all'esatta classificazione merceologica degli stessi, richiedendo apposito accertamento tecnico all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Dogane - Ufficio tariffa e classificazione - Via Mario Carucci 71, 00143 Roma.