Tracciabilità degli oneri detraibili ai fini della dichiarazione dei redditi precomplilata

Il Fisco fornisce alcune indicazioni sulla tracciabilità delle spese sanitarie e veterinarie e degli oneri detraibili diversi dalle spese sanitarie e veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a decorrere dall’anno d’imposta 2020 (AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimenti 16 ottobre 2020, n. 329676 e 329652)

Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, i dati delle spese sanitarie e veterinarie forniti all’Agenzia delle entrate dal Sistema Tessera Sanitaria sono esclusivamente quelli relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ad eccezione delle spese sanitarie di cui all’articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ossia le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale.
Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, nelle comunicazioni da trasmettere all’Anagrafe Tributaria, vanno indicati esclusivamente i dati relativi agli oneri per cui spetta la detrazione del 19 per cento ai fini Irpef sostenuti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.