Base imponibile Irap nelle public utilities: riduzione del cuneo fiscale

Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP delle imprese operanti nel settore dei pubblici servizi (cd. public utilities), la riduzione del cd. "cuneo fiscale" non è applicabile se l’impresa svolge l’attività in forza di concessione a tariffa remunerativa. Viceversa il beneficio va riconosciuto alle imprese che applicano una tariffa non remunerativa (Corte di Cassazione - Ordinanza 15 ottobre 2020, n. 22156)

IL CASO

La controversia trae origine dal silenzio - rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso per IRAP presentata dalla società, esercente attività di trasporto pubblico di passeggeri.
La società riteneva di aver diritto a fruire della deduzione IRAP forfetaria, riconosciuta dalla normativa in materia (art. 11, co. 1, lett. a), n. 2, del D.Lgs. n. 446/1997) in relazione a ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta.
I giudici tributari hanno respinto il ricorso della società contribuente, ritenendo sussistenti le condizioni di esclusione del beneficio previste dalla norma per le imprese operanti in concessione ed a tariffa nel settore dei trasporti.

La decisione è stata impugnata dalla società, per non aver i giudici:
- considerato che l’agevolazione dovesse ritenersi esclusa limitatamente alle public utilities operanti in regime di concessione traslativa e di tariffa remuneratoria;
- valutato correttamente il rapporto con l’ente concedente, riconducibile ad un appalto di servizi e non già ad una concessione traslativa;
- valutato la reale natura della tariffa applicata, che non costituiva una tariffa remuneratoria.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE

In riforma della decisione dei giudici tributari, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società sulla base delle seguenti considerazioni.
Secondo la disposizione normativa, nel testo applicabile al periodo d’imposta oggetto di controversia (2009), nella determinazione della base imponibile IRAP, le imprese possono portare in deduzione un importo forfetario (5.000 euro su base annua) per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta. Sono esclusi dal beneficio le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti (cd. "riduzione del cuneo fiscale").
Nel caso delle "public utilities" (quali le aziende di trasporto pubblico di passeggeri), l’esclusione della "riduzione del cuneo fiscale" è determinata dalla doppia condizione che l’impresa operi:
- in "rapporto di concessione traslativa", caratterizzata dal trasferimento al concessionario di poteri propri ed originari della pubblica amministrazione da esercitare in nome e per conto dell'amministrazione concedente;
- in regime di "tariffa remunerativa", da intendersi il prezzo fissato o regolamentato dalla pubblica amministrazione in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione.

La Corte di Cassazione osserva che, nel caso in esame, i giudici tributari, nell’escludere l'applicazione del vantaggio fiscale, hanno valorizzato la circostanza che la società percepisse parte della remunerazione per il tramite della tariffa applicata all'utenza, ricavando l’esistenza di un rapporto di concessione, senza però valutare le specifiche clausole negoziali che invece erano riconducibili allo schema legale tipico del contratto d'appalto di pubblici servizi.
In tali ipotesi, precisa la Corte Suprema, diventa onere dell’Ufficio dimostrare la diversa natura del rapporto contrattuale effettivamente posto tra le parti, a prescindere dal nomen juris. In particolare, ai fini della qualificazione giuridica del rapporto deve essere valutata l'incidenza, in misura almeno significativa, del rischio sull'impresa concessionaria affinché possa configurarsi una concessione piuttosto che un appalto di servizi.

Con riferimento alla tariffa remunerativa, che si pone come condizione cumulativa, in uno alla natura di concessione traslativa del rapporto, la Corte Suprema osserva che l’esclusione del beneficio fiscale, è stata prevista dalla norma con lo scopo di evitare la potenziale sovracompensazione generata dalla misura, dato che il livello delle tariffe per i pubblici servizi in concessione risultava determinato tenendo conto dell'onere IRAP prima dell’introduzione di tali deduzioni dalla base imponibile IRAP.
In proposito, i giudici della Suprema Corte hanno precisato che la necessità d'intendere il criterio normativo della "tariffa" come "tariffa remunerativa", cioè capace di generare un profitto, risulta coerente con la ratio giustificatrice del cd. "cuneo fiscale". Infatti, consentire indiscriminatamente a tutte le imprese operanti nel settore dei pubblici servizi di fruire delle deduzioni IRAP darebbe luogo a un utile insperato, generando quella sovracompensazione capace di frustrare l'obiettivo perseguito dall'autorità di regolamentazione con la fissazione delle tariffe; per converso, escludere dal beneficio fiscale le imprese del settore che applicano una tariffa non remunerativa, causerebbe uno svantaggio selettivo, ossia un pregiudizio economico del tutto ingiustificato.

La Corte di Cassazione ha quindi affermato il principio in base al quale "il vantaggio fiscale della riduzione della base imponibile dichiarata in applicazione delle deduzioni introdotte dall'art. 1, comma 266, della legge n. 296/2006 (c.d. riduzione del cuneo fiscale prevista dalla legge finanziaria 2007), che ha modificato l'art. 11, comma 1, lett. a), n. 2 e 4, del d.lgs. n. 446/1997, non si applica alle imprese che svolgono attività "regolamentata" (cosiddette public utilities), in forza di una "concessione traslativa" e a "tariffa", intendendosi per "tariffa" una "tariffa remunerativa", capace di generare un profitto".