Contributo a fondo perduto: il Fisco risponde

25 SETT 2020 Di fronte ad altre tre istanze di interpello il Fisco risponde sulla determinazione della soglia di accesso al contributo a fondo perduto COVID-19 introdotto dall'articolo 25 del decreto Rilancio e dei requisiti di accesso in ipotesi di scissione e di società con sede in Comune colpito da evento calamitoso (Agenzia delle Entrate - risposte 24 settembre 2020, nn. 401, 403 e 405).

Determinazione soglia di accesso al contributo a fondo perduto

L'istante intende beneficiare del contributo a fondo perduto (art. 25, decreto legge n. 34/2020), chiede di sapere se i corrispettivi percepiti nell'esercizio 01/0X/20XX - 31/0X/20XX, a titolo di rimborso di spese di trasferta, per costi di viaggio, vitto ed alloggio, contrattualmente pattuiti, non ricompresi nei corrispettivi per le prestazioni di servizi ma separatamente esposti in fattura, classificati nella voce A5 del conto economico siano da ricomprendere nell'articolo 85, comma 1, lettera a), del TUIR e come tali debbano concorrere alla formazione del limite massimo di Euro 5.000.000 posto quale requisito per poter beneficiare del contributo a fondo perduto.
Per l’Amministrazione finanziaria, le somme di cui si tratta rappresentano «il riaddebito dei costi di trasferta e/o comunque dei costi vivi sostenuti» (con le modalità descritte nell'istanza) e la loro attribuzione non persegue le ordinarie finalità di un contributo in conto esercizio, incluso tra i ricavi di cui alla lettera g) dell'articolo 85 del Tuir. Per la società istante, le predette somme, come emerge anche dalle previsioni contrattuali, rappresentano parte integrante del valore economico della prestazione di servizi principale fornita; ciò a tal punto da far divenire detti componenti reddituali quota inscindibile dei propri ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR. Ciò premesso, nel caso in esame, le somme che rappresentano il riaddebito da parte delle società committenti alla società istante delle spese di trasferta, risultano rilevanti ai fini della determinazione della soglia minima per la fruizione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020.

Ipotesi di scissione

La società istante dichiara di essere stata costituita a seguito di scissione parziale proporzionale e di esercitare una attività di servizi, chiede un parere circa la possibilità di accedere al contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito il legge, con modificazioni, dall'articolo 1, Legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. Decreto rilancio).
Per il Fisco la determinazione del contributo a fondo perduto COVID-19 deve essere operata, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato, identificando l'ammontare dei ricavi e del fatturato direttamente riferibili al ramo d'azienda oggetto di assegnazione alla società istante (ante e post scissione).

Società con sede in Comune colpito da evento calamitoso

L'istante fa presente che il contributo de quo è riconosciuto anche in assenza dei requisiti richiesti, ai soggetti che a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19. L'istante ritiene che la propria sede societaria, sita nel Comune di XXX (XX) debba considerarsi collocata in stato di emergenza alla data del 31 gennaio 2020 alla luce delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2019 e del 2 dicembre 2019 di estensione degli effetti dello stato di emergenza per i territori interessati da eccezionali eventi metereologici. Alla luce di quanto premesso, l'istante chiede di conoscere se sia possibile presentare l'istanza, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020, al fine di accedere al contributo al fondo perduto nella misura minima di Euro 2.000,00.
Per il Fisco se il Comune di XXX (XX) risulti incluso tra i comuni colpiti da un evento calamitoso il cui conseguente stato di emergenza sia «ancora in atto, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020» (elemento fattuale la cui valutazione non può essere effettuata in sede in interpello), l'istante può fruire del contributo a fondo perduto COVID-19, determinando lo stesso secondo quanto previsto al comma 5 dell'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020 (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti).