Prassi - INPS - Circolare 24 settembre 2020, n. 108

Convenzione tra l’INPS, l’INL e CONFAPI, CGIL, CISL e UIL per l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria. Istruzioni operative

 

SOMMARIO: Si forniscono le istruzioni operative riguardanti l’attività di raccolta del dato associativo, relativo a ciascuna organizzazione sindacale di categoria firmataria o aderente all’Accordo Interconfederale sulla Rappresentanza del 26 luglio 2016 sottoscritto da CONFAPI, CGIL, CISL e UIL e modificato il 23 settembre 2019.

 

1. Premessa

Con la determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione (ex D.I. 14 marzo 2019) n. 106 del 26 settembre 2019 (Allegato n.1) è stata adottata la convenzione con cui CONFAPI, CGIL, CISL e UIL, in attuazione dell’Accordo Interconfederale (di seguito, anche A.I.) sulla Rappresentanza del 26 luglio 2016, come modificato dall’accordo del 23 settembre 2019, hanno affidato all’Istituto il servizio di raccolta, elaborazione e comunicazione del numero delle deleghe sindacali rilasciate, per ciascun ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) riconducibili all’area di rappresentanza di CONFAPI, ai fini della certificazione della rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria.

Inoltre, in base alla convenzione saranno l’INPS e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) a effettuare l’attività di raccolta del dato elettorale, relativo ai consensi ottenuti dalle singole organizzazioni sindacali (OO.SS.) nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU).

All’INPS è anche affidata l’attività di ponderazione del dato associativo con il dato elettorale. La citata convenzione, siglata il 27 settembre 2019, ha validità triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo a cura di CONFAPI, CGIL, CISL e UIL dovrà pervenire all'INPS almeno tre mesi prima della scadenza.

Con la presente circolare si illustrano i punti salienti della convenzione, relativamente al dato associativo, rinviando a successiva circolare le indicazioni riguardanti il dato elettorale e la ponderazione dei dati.

 

2. Raccolta del dato associativo

Riguardo il dato associativo, l’INPS raccoglierà dalle aziende, in un’apposita sezione della denuncia contributiva, le informazioni relative al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, tra quelli rientranti nell’area di rappresentanza di CONFAPI, e alle organizzazioni sindacali cui aderiscono i lavoratori. Si precisa che l’invio del dato associativo non riguarda il personale dirigente.

Tali informazioni verranno acquisite dall’INPS attraverso la sezione <RappresentanzaSindacale> della denuncia aziendale del modulo Uniemens.

I dati raccolti verranno elaborati dall’Istituto che aggregherà per ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro il dato relativo al numero delle deleghe conferite a ciascuna organizzazione sindacale di categoria, relativamente al periodo gennaio-dicembre di ogni anno.

A tal fine, è stato assegnato uno specifico codice ai contratti collettivi nazionali riferibili all’area di rappresentanza di CONFAPI (Allegato n. 2). Tale Confederazione comunicherà all’INPS, tramite posta elettronica certificata (PEC), nonché alla CGIL, CISL e UIL, le variazioni nell’assetto dei relativi contratti nazionali.

Su indicazioni di CONFAPI è stata effettuata una codifica anche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’A.I. del 26 luglio 2016 ovvero aderenti al medesimo (Allegato n. 3).

CONFAPI si è impegnata, inoltre, a comunicare tempestivamente all’INPS, tramite PEC, nonché alla CGIL, CISL e UIL le ulteriori adesioni delle organizzazioni sindacali al citato Accordo Interconfederale. Ne discende che le manifestazioni di volontà delle OO.SS. a partecipare alla rilevazione della propria rappresentanza devono essere indirizzate a tale Confederazione datoriale. Si ricorda tuttavia che, ai sensi dell’accordo di modifica dell’A.I. sulla Rappresentanza, le adesioni devono pervenire a CONFAPI, al più tardi, entro il mese di settembre di ciascun anno per essere prese in considerazione in relazione al medesimo anno.

I menzionati elenchi di CCNL e OO.SS. verranno pubblicati nell’allegato al documento tecnico per la compilazione del flusso Uniemens, reperibile nel sito internet www.inps.it nella scheda della prestazione "Trasmissione UNIEMENS per datori di lavoro di aziende private", nella sezione "Domanda". Eventuali revisioni degli elenchi saranno effettuate con le successive pubblicazioni degli aggiornamenti dell’allegato tecnico.

Al fine di censire le aziende che partecipano alla raccolta del dato, alle stesse verrà attribuito un apposito codice di autorizzazione "0Y"che, nel contraddistinguere la particolarità di carattere statistico dell’informazione raccolta, assume il significato di "Azienda che conferisce i dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria".

 

3. Istruzioni operative

Al fine di dare attuazione alle previsioni di cui alla convenzione in commento, mediante l’acquisizione dei dati relativi alla rappresentanza, si forniscono le seguenti istruzioni. In particolare, nell’ambito della sezione <DenunciaAziendale> vanno compilati dai datori di lavoro gli elementi volti ad acquisire le informazioni relative a:

- contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti;

- federazione di categoria cui i dipendenti aderiscono;

- numero dei lavoratori aderenti a ciascuna federazione, con separata evidenza del numero degli iscritti appartenenti a unità produttive con più di quindici dipendenti ove siano presenti rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale.

Per effettuare l’adempimento propedeutico di censimento delle matricole interessate, le imprese o gli intermediari delegati dovranno trasmettere una richiesta finalizzata all’attribuzione del codice di autorizzazione "0Y", tramite il servizio "Comunicazione bidirezionale" nella procedura Cassetto previdenziale aziende, scegliendo come oggetto "Variazione Dati Aziendali". La Struttura territoriale INPS competente attribuirà alla matricola interessata il codice di autorizzazione, da cui deriverà l’impegno del datore alla trasmissione mensile dei dati relativi alle deleghe sindacali, con validità finale alla scadenza della convenzione CONFAPI (settembre 2022).

In particolare, i dati relativi alla rappresentanza sindacale vanno valorizzati su ciascuna matricola con riferimento ai lavoratori che fanno capo alla matricola stessa e il codice di autorizzazione è attribuibile alla singola matricola aziendale per cui viene fatta richiesta. Pertanto, nel caso in cui allo stesso datore di lavoro siano associate più matricole, l’istanza di rilascio del codice di autorizzazione va effettuata per ciascuna matricola. Il servizio "Comunicazione bidirezionale" deve essere inoltre utilizzato per qualunque sistemazione attinente al codice di autorizzazione "0Y".

Come anticipato, le aziende così censite, contraddistinte dal suddetto codice di autorizzazione, forniranno gli elementi informativi volti alla rilevazione del numero delle deleghe sindacali relative al personale non dirigente.

In particolare, nella sezione <DenunciaAziendale> è presente un apposito elemento denominato <RappresentanzaSindacale>, che a sua volta si compone dell’elemento <ContrattoRS>, volto ad accogliere le informazioni utili per la rilevazione del numero delle deleghe relative a ciascun ambito di applicazione del CCNL a favore delle OO.SS. di categoria, in ciascun ambito di applicazione del CCNL, secondo quanto previsto dall’A.I. sulla Rappresentanza sottoscritto da CONFAPI, CGIL, CISL e UIL in data 26 luglio 2016.

Si ricordano di seguito le modalità di compilazione dei sottoelementi di cui si compone l’elemento <ContrattoRS>:

- <AnnoMeseRS>: va indicato, nel formato "aaaa-mm", il periodo di riferimento delle informazioni relative al contratto e alle deleghe sindacali;

- <CodContrattoRS>: va indicato il codice del contratto applicato (cfr. Allegato n. 2);

- <CodFederazSindRS>: va valorizzato il codice dell’organizzazione sindacale di categoria a cui i dipendenti aderiscono (cfr. Allegato n. 3);

- <NumIscrittiRS>: va indicato il numero delle deleghe dei dipendenti iscritti all’organizzazione sindacale riportata nell’elemento <CodFederazSindRS> (relative al periodo indicato in <AnnoMeseRS> e al <CodContrattoRS>) afferenti alla matricola;

- <NumIscrittiRSA>: va valorizzato il numero delle deleghe dei dipendenti iscritti all’organizzazione sindacale indicata nell’elemento <CodFederazSindRS> (relative al periodo indicato in <AnnoMeseRS> e al <CodContrattoRS>) in unità produttive che superino i quindici dipendenti e in cui siano presenti RSA, ovvero, non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale. Si precisa che il numero indicato in <NumIscrittiRSA> è un’informazione di dettaglio del sottoelemento <NumIscrittiRS> e va valorizzato solo ove ricorra la casistica indicata.

Sul piano temporale, si fa presente che i datori di lavoro potranno fornire, con cadenza mensile, gli elementi informativi utili per la rilevazione delle deleghe sulla base delle indicazioni di seguito descritte, con la presentazione delle denunce Uniemens relative ai periodi di competenza decorrenti da ottobre 2020.

Si precisa, altresì, che, in fase di avvio, con la denuncia afferente al mese di ottobre 2020 saranno accettati anche i dati informativi sulla Rappresentanza sindacale, già disponibili, riferiti al periodo gennaio 2020 - settembre 2020.

Qualora l’azienda non riuscisse a rilevare i dati in tempo o avesse necessità di integrare o sostituire i dati già trasmessi, potrà fornire gli elementi informativi di cui si tratta nell’ambito delle dichiarazioni contributive Uniemens relative alle mensilità immediatamente successive ma sempre per periodi di riferimento (<AnnoMeseRS>) non anteriori a gennaio 2020.

Ulteriori istruzioni di dettaglio sono contenute nel documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili Uniemens e nel relativo allegato tecnico disponibili sul sito www.inps.it.

Per quanto concerne la trasmissione dei dati relativi al numero delle deleghe sindacali rilevati nelle denunce Uniemens, ogni organizzazione sindacale firmataria o aderente all’A.I. sulla Rappresentanza del 26 luglio 2016 deve fornire, tramite CONFAPI, un indirizzo di posta elettronica certificata a ognuna di esse univocamente riferito.

 

Allegato 1

CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE L'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO CONFAPI, CGIL, CISL, UIL PER L'ATTIVITÀ' DI RACCOLTA, ELABORAZIONE E COMUNICAZIONE DEL DATO ASSOCIATIVO, NONCHE' PER L'ATTIVITÀ' DI RACCOLTA DEL DATO ELETTORALE E PER LA SUA PONDERAZIONE CON IL DATO ASSOCIATIVO

 

Art. 1

Oggetto della Convenzione

 

1. In attuazione dell'Accordo, CONFAPI e CGIL, CISL, UIL conferiscono all'INPS il servizio di raccolta, elaborazione e comunicazione del dato associativo ed affidano all'INPS e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, sulla base delle modalità di seguito indicate, l'attività di raccolta del dato elettorale. All'INPS è inoltre affidata l'attività di ponderazione del dato associativo con il dato elettorale.

2. L'INPS provvedere alla raccolta del dato relativo ai consensi ottenuti dalle singole Organizzazioni sindacali di categoria in occasione delle elezioni delle R.S.U. validamente in carica, come acquisito dal Capo dell'Ispettorato territoriale del lavoro di riferimento, in qualità di Presidente del Comitato Provinciale dei Garanti, e alla sua ponderazione con il dato associativo.

 

Art. 2

Rilevazione del dato associativo

 

1. L'INPS attribuisce uno specifico codice per la catalogazione dei contratti collettivi nazionali di categoria, che sarà comunicato anche al CNEL. A tal fine CONFAPI e CGIL, CISL, UIL si impegnano a comunicare tempestivamente all'INPS, a mezzo posta elettronica certificata, ogni variazione nell'assetto dei contratti collettivi di lavoro riferibili all'area di rappresentanza di CONFAPI.

2. L'INPS attribuisce uno specifico codice identificativo a tutte le Organizzazioni sindacali di categoria interessate a partecipare alla rilevazione della propria rappresentanza al fine della stipula dei contratti collettivi nazionali di lavoro e ne darà tempestiva informativa a tutte le parti interessate. A tal fine CONFAPI si impegna a comunicare tempestivamente a INPS, tramite posta elettronica certificata, nonché a CGIL, CISL, UIL le sottoscrizioni e le adesioni delle Organizzazioni sindacali all'Accordo.

3. Ciascun datore di lavoro che applica i contratti collettivi nazionali di lavoro riferibili all'area di rappresentanza di CONFAPI, attraverso la dichiarazione contributiva UniEmens, indicherà nell'apposita sezione, il codice del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti, il codice dell'Organizzazione sindacale di categoria cui i dipendenti aderiscono, nonché il numero dei lavoratori aderenti alla singola Organizzazione sindacale di categoria, con distinta indicazione del numero degli iscritti appartenenti a unità produttive con più di quindici dipendenti ove siano presenti rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale.

4. La media annua degli iscritti su base nazionale, per ciascuna Organizzazione sindacale di categoria, sarà determinata sommando le singole rilevazioni mensili inerenti alle deleghe e dividendo tale somma per dodici.

5. L'INPS provvederà all'elaborazione in forma aggregata dei dati sopra indicati relativi ad ogni Organizzazione sindacale di categoria firmataria dell'Accordo, o ad esso aderente, suddiviso per contratto collettivo nazionale di lavoro, azienda e provincia e lo trasmetterà alle predette Organizzazioni con cadenza mensile. L'Inps trasmetterà a CONFAPI, CGIL, CISL, UIL con cadenza mensile il dato aggregato relativo al numero di datori di lavoro che conferiscono i dati associativi, alla forza aziendale riferibile ai predetti datori di lavoro, intesa come numero dei lavoratori occupati presso i medesimi nel mese considerato, e al numero di lavoratori iscritti alle Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'Accordo, o ad esso aderenti, suddiviso per contratto collettivo di lavoro.

6. Ai fini della pubblicizzazione del dato associativo, entro il 30 aprile dell'anno civile successivo a quello cui si riferisce la raccolta dei dati, l'INPS trasmette al Presidente del Comitato di Gestione, di cui al punto 8 dell'Accordo Interconfederale del 23 settembre 2019 (di seguito, per brevità, "Comitato di Gestione"), il risultato relativo al numero dei lavoratori che hanno conferito delega alle Organizzazioni sindacali, calcolato ai sensi del comma 4, distinti per ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro e per ciascuna Organizzazione sindacale.

7. Entro il 30 aprile di ogni anno, anche in considerazione della rilevanza pubblica delle informazioni afferenti alla rappresentatività delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale, l'INPS si impegna a mettere a disposizione del Comitato di Gestione, in relazione ad ogni CCNL censito dai propri sistemi di rilevazione UniEmens, il numero dei datori di lavoro che ne dichiarano l'applicazione ed il relativo numero dei dipendenti. Il numero dei dipendenti il cui rapporto di lavoro risulta, sulla base delle dichiarazioni aziendali, regolato da ogni CCNL, è calcolato come media delle rilevazioni mensili riferite all'anno civile precedente.

 

Art. 3

Rilevazione del dato elettorale

 

1. Al fine di consentire la rilevazione del dato elettorale, le Parti, ognuna in relazione ai profili di propria competenza, provvedono a diramare istruzioni finalizzate a garantire il rispetto delle attività di seguito indicate nei termini ivi previsti.

2. L'INPS predispone un'apposita procedura telematica residente sul proprio sito internet istituzionale che supporta l'acquisizione del dato elettorale e fornisce, per ogni Ispettorato territoriale del lavoro, le credenziali di accesso alla predetta procedura dei dirigenti e funzionari abilitati all'acquisizione del dato elettorale relativo ad ogni elezione di RSU, sulla base dei nominativi forniti dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

3. All'esito del rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie nelle aziende che applicano l'Accordo, le relative Commissioni elettorali trasmettono, al Direttore del competente Ispettorato territoriale del lavoro, copia del verbale elettorale dal quale siano desumibili i dati identificativi delle unità operative di riferimento nonché il risultato delle operazioni elettorali.

4. Il Direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro ovvero il funzionario abilitato acquisisce, attraverso la citata procedura informatica, le informazioni relative ai risultati elettorali di ogni elezione di RSU, di regola entro 40 giorni dalla loro ricezione, avendo cura di terminare le operazioni di acquisizione dei verbali elettorali trasmessi dalle Commissioni elettorali nel corso di ogni anno civile entro il 10 febbraio dell'anno successivo. L'elaborazione dei dati contenuti nei verbali elettorali consiste nell'anonimizzazione degli stessi, pertanto, i dati acquisiti dall'INPS attraverso la predetta procedura informatica non sono idonei a consentire che si possa risalire all'identità dei lavoratori che hanno preso parte all'elezione, avendo ad oggetto esclusivamente il numero dei voti ottenuti da ogni Organizzazione sindacale in relazione alla specifica unità operativa dell'azienda. Il Direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro ovvero il funzionario abilitato comunica, entro la stessa data sopra indicata, ad ogni Organizzazione sindacale interessata, il dato elettorale per ogni contratto collettivo nazionale di lavoro attraverso una comunicazione di posta elettronica certificata.

5. Ai fini della pubblicizzazione del dato elettorale, entro il 30 aprile dell'anno civile successivo a quello cui si riferisce la raccolta dei dati, l'INPS trasmette, al Presidente del Comitato di Gestione, il numero dei lavoratori che hanno preso parte alle elezioni delle RSU rispetto al numero totale degli aventi diritto al voto, distinti per contratto collettivo nazionale di lavoro.

 

Art. 4

Ponderazione dei dato associativo con il dato elettorale

 

1. Entro il 15 maggio dell’anno civile successivo a quello cui si riferisce la raccolta dei dati, l’INPS provvedere, per ogni contratto collettivo nazionale di lavoro, alla ponderazione del dato elettorale con il dato associativo sulla base delle seguenti modalità:

a. il dato associativo relativo ad ogni Organizzazione sindacale di categoria firmataria dell'Accordo o ad esso aderente è determinato sulla base del rapporto fra il numero degli iscritti all'Organizzazione sindacale e il numero complessivo degli iscritti alle Organizzazioni sindacali, espresso in misura percentuale con arrotondamento al secondo decimale;

b. il dato elettorale relativo ad ogni Organizzazione sindacale di categoria firmataria dell'Accordo o ad esso aderente è determinato sulla base del rapporto fra il numero dei voti validi ottenuti nelle elezioni delle RSU e il numero totale dei voti validamente espressi, espresso in misura percentuale con arrotondamento al secondo decimale;

c. la ponderazione del dato associativo con quello elettorale è determinata sulla base della media semplice dei risultati dei due dati, espresso in misura percentuale con arrotondamento al secondo decimale, secondo quanto previsto dal comma 16 Parte prima dell'Accordo Interconfederale del 26 luglio 2016.

2.Entro il 31 maggio dell'anno civile successivo a quello cui si riferisce la raccolta dei dati, l'INPS comunicherà, al Presidente del Comitato di Gestione, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), il dato della rappresentanza per ogni singolo contratto collettivo nazionale di lavoro riferito a ciascuna Organizzazione sindacale.

 

Art. 5

Pubblicizzazione dei dati riferiti alla rappresentatività delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori

 

1. CONFAPI e CGIL, CISL, UIL assumono l'impegno a rendere pubblico, attraverso il Comitato di Gestione, entro il 31 luglio dell'anno civile successivo a quello cui si riferisce la raccolta dei dati, il dato della rappresentanza per ogni singolo contratto collettivo nazionale di lavoro riferito a ciascuna organizzazione sindacale, ad eccezione di quello afferente a contratti collettivi per i quali non si possa procedere alla relativa certificazione ai sensi delle previsioni di cui al punto 13 dell'Accordo Interconfederale del 23 settembre 2019.

2. La pubblicizzazione dei dati sulla rappresentatività delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche in considerazione della rilevanza degli stessi ai fini della tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori e della corretta fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e legislazione sociale, costituisce per l'INPS elemento di valutazione ai fini di quanto previsto dall'art. 9, comma 3, della Convenzione.

3. Concluso il processo di pubblicizzazione dei dati sulla rappresentatività delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'INPS e l'INL sono autorizzati ad utilizzare, in forma aggregata, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, legate al rispetto dei minimi contributivi, e alla copertura delle agevolazioni normative e contributive, nonché a tutti gli altri fini previsti dall'ordinamento, i dati relativi al numero complessivo degli iscritti ed al numero complessivo dei voti ottenuti in relazione ai soli CCNL certificati.

 

Art. 6

Costi

 

1. Le Organizzazioni firmatarie della Convenzione si impegnano a corrispondere all'Istituto le spese inerenti al servizio oggetto della presente Convenzione.

2. Il costo quantificato dall'Istituto è costituito da:

a) un costo una tantum, pari ad € 5.224,00 connesso alle attività di implementazione delle procedure informatiche per la raccolta del dato elettorale e per la sua ponderazione con il dato assodativo ed alle attività amministrative inerenti alla messa a regime della Convenzione;

b) un costo annuale, pari ad € 9.930,00 connesso alle attività di gestione e manutenzione delle procedure per la raccolta del dato associativo e per l'attività di raccolta del dato elettorale e della sua ponderazione con il dato associativo ed alle attività amministrative inerenti alla gestione ordinaria della Convenzione.

3. Il costo annuale sarà rivalutato annualmente sulla base della rivalutazione percentuale degli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) rilevati al 30 novembre di ogni anno.

4. I costi annuali saranno ripartiti in parti uguali tra CONFAPI, CGIL, CISL, UIL, mentre il costo una tantum, di cui al comma 2, lett. a), sarà interamente sostenuto da CONFAPI.

5. La variazione del costo annuale sarà oggetto di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata alle Organizzazioni firmatarie della presente Convenzione.

6. Il costo una tantum sarà versato entro 60 giorni dal perfezionamento della presente Convenzione.

7. L'importo annuo di € 9.930,00 dovrà essere versato alle scadenze di seguito riportate:

- entro 30 giorni dal perfezionamento della presente Convenzione in relazione all'anno 2020;

- entro il 31 gennaio di ogni anno civile di riferimento successivo al 2020 limitatamente al periodo di vigenza della Convenzione.

8. Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il codice IBAN:

IT97C0100003245348200001339- intestato a INPS Direzione Generale - relativo alla Contabilità Speciale di Tesoreria Provinciale di Roma n. 1339, indicando la causale "           ".

9. E a carico delle Organizzazioni firmatarie della presente Convenzione, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente al presente negozio giuridico.

10. I costi per le prestazioni di servizio offerte dall'INPS sono assoggettati all'Imposta sul Valore Aggiunto sulla base delle aliquote fissate per legge.

11. L'Istituto emetterà regolare fattura nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 633/72.

12. L'Istituto si riserva, durante la vigenza della Convenzione, di rivedere l'importo del costo annuale laddove per l'esecuzione della Convenzione risulti necessario lo svolgimento di prestazioni ulteriori a carico dell'INPS, previa apposita comunicazione alle parti negoziali, che potranno esercitare facoltà di recesso entro 60 giorni dalla comunicazione.

 

Art. 7

Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali

 

1. L'INPS raccoglie i dati in forma anonima e aggregata e fatte le ulteriori operazioni di aggregazione, descritte negli articoli precedenti, effettua nei termini previsti dall'art. 4, le comunicazioni alle Organizzazioni sindacali firmatarie o aderenti all'Accordo.

2. I dati oggetto della raccolta e del trattamento da parte dell'INPS ai sensi dell'art. 2 sono dati non nominativi - trattandosi solo di dati numerici (numero complessivo delle deleghe riferito a ciascuna Organizzazione sindacale e loro Federazioni) - e non riconducibili a persone fisiche identificate o identificabili (ai sensi dell'art. 4, 1) Regolamento UE); pertanto, attraverso il trattamento non è possibile risalire all'identità dei singoli lavoratori che hanno rilasciato delega (dati idonei a rivelare I' "appartenenza sindacale" degli stessi art. 9 par. 1, Regolamento UE).

3. I dati oggetto della raccolta e del trattamento da parte dell'INPS ai sensi deN'art. 3, nei medesimi termini di cui al precedente comma, sono dati non nominativi, trattandosi solo di dati numerici (numero dei voti ottenuti da ogni Organizzazione sindacale in relazione alla specifica unità operativa dell'azienda) e, pertanto, non idonei a rivelare la preferenza espressa dai lavoratori che hanno partecipato all'elezione della RSU.

 

Art. 8

Misure di sicurezza

 

1. La trasmissione dei dati oggetto della presente Convenzione sarà effettuata dalle aziende, anche per il tramite di intermediari delegati, attraverso il flusso mensile UNIEMENS. Sono dunque garantite tutte le misure di sicurezza con particolare riguardo alle credenziali di accesso, al canale di trasmissione HTTPS e al tracciamento delle transazioni anche nel rispetto delle prescrizioni - così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali - dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.

2. L'elaborazione dei flussi UniEmens ricevuti comporta l'estrazione dei dati aggregati di cui all'articolo 2 che saranno memorizzati su una apposita banca dati.

3. I dati anonimi e aggregati ricevuti in apposite sezioni di flusso, utili ai fini della comunicazione al Presidente del Comitato di gestione per la determinazione delle quote di rappresentanza, saranno conservati fino e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di competenza, in ottemperanza altresì alle disposizioni in materia di misure di sicurezza di cui al Regolamento UE e al decreto legislativo n. 196/2003 così come modificato dal d.lgs. n. 101 del 2018.

 

Art. 9

Entrata in vigore, durata, recesso

 

1. La presente Convenzione avrà validità triennale.

2. La richiesta di rinnovo da parte di CONFAPI e CGIL, CISL, UIL dovrà pervenire all'Istituto, a mezzo di lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata, almeno tre mesi prima della scadenza.

3. E fatta comunque salva, nel caso in cui intervenga una giusta causa ovvero la mancata pubblicizzazione di cui all'art. 5 della presente Convenzione, la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con un preavviso d almeno 3 mesi.

 

Art. 10

Foro competente

 

1. Per ogni eventuale controversia si intende competente il Foro di Roma.

 

Allegato 2

contratti Confapi in <CodContrattoRS>
Codice Descrizione
CP0001 CHIMICA, CONCIA E SETTORI ACCORPATI, PLASTICA E GOMMA,

ABRASIVI, CERAMICA E VETRO (Confapi)

CP0002 METALMECCANICO (Confapi)
CP0003 TESSILE, ABBIGLIAMENTO, MODA, CALZATURE, PELLI E CUOIO, PENNE,

SPAZZOLE E PENNELLI, OCCHIALI (Confapi)

CP0004 ALIMENTARE (Confapi)
CP0005 EDILIZIA (Confapi)
CP0006 LATERIZI, CEMENTO, CALCE, GESSO E MALTE, LAPIDEI (Confapi)
CP0007 LEGNO E ARREDAMENTO, BOSCHIVO E FORESTALE (Confapi)
CP0008 COMUNICAZIONE, INFORMATICA, SERVIZI INNOVATIVI E MICROIMPRESA (Confapi)
CP0009 SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI MULTISERVIZI (Confapi)

Allegato 3

Organizzazioni sindacali firmatarie/aderenti A.I. sulla rappresentanza sindacale CONFAPI / CGIL-CISL- UIL

Codice

Descrizione

F00001 CGIL FILCAMS
F00002 CGIL FILCTEM
F00003 CGIL FILLEA
F00004 CGIL FILT
F00005 CGIL FIOM
F00006 CGIL FLAI
F00007 CGIL FLC
F00008 CGIL FP
F00009 CGIL NIDIL
F00010 CGIL SLC
F00011 CISL SCUOLA
F00012 CISL FAI
F00013 CISL FELSA
F00014 CISL FEMCA
F00015 CISL FILCA
F00016 CISL FIM
F00017 CISL FISASCAT
F00018 CISL FISTEL
F00019 CISL FIT
F00020 CISL FLAEI
F00021 CISL FP
F00022 CISL SLP
F00023 UIL FENEAL
F00024 UIL FPL
F00025 UIL POSTE
F00026 UIL SCUOLA
F00027 UIL UILA
F00028 UIL UILCOM
F00029 UIL UILM
F00030 UIL UILAPESCA
F00031 UIL UILTEC
F00032 UIL UILTEMP
F00033 UIL UILTRASPORTI
F00034 UIL UILTUCS