Credito d'imposta Mezzogiorno: agevolabili i beni oggetto di contratto sale and lease back

Il requisito della novità del bene, necessario per beneficiare del credito di imposta, deve apprezzarsi in sede di primo acquisto, a nulla rilevando, anche per tale aspetto, la successiva cessione dello stesso nell'ambito dell'operazione di sale and lease back (Agenzia Entrate - risposta 24 settembre 2020, n. 404).

L'art. 1, co. da 98 a 108, L. n. 208/2015, ha introdotto un credito di imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2020, effettuano l'acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, vale a dire macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.
Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.
In particolare, per quanto concerne la nozione di beni "nuovi", in precedenti documenti di prassi è stato chiarito che "l'agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati".
In relazione alla agevolabilità di beni acquistati e contestualmente fatti oggetto di un contratto di sale and lease back, è stato precisato che l'agevolazione spetta anche nell'ipotesi in cui il bene oggetto dell'investimento, per il quale si fruisca dell'agevolazione, formi oggetto di un successivo contratto di sale and lease back. In tali ipotesi, la cessione del bene nuovo, oggetto d'investimento agevolabile, alla società di leasing nel contesto di un'operazione di lease back non determina la revoca dell'agevolazione.
In sostanza, il credito di imposta spetta al primo acquirente, a nulla rilevando il sopravvenuto contratto di leasing (che non configura, per l'utilizzatore, un ulteriore investimento agevolabile).
Pertanto, nel presupposto che il bene sia stato acquistato dall'istante e solo successivamente ceduto alla società di leasing nell'ambito del contratto di sale e lease back, non si attiva la rideterminazione dell'incentivo, in caso di cessione del bene oggetto di investimento alla società di leasing nel contesto di un'operazione di sale and lease back; nel particolare caso, infatti, la cessione del bene nel predetto schema contrattuale del sale and lease back non pregiudica in nessun modo la permanenza dell'investimento presso l'impresa utilizzatrice.