Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 24 settembre 2020, n. 406

L'esenzione da ritenuta ai sensi dell'articolo 26 quinquies, comma 5-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973. Inapplicabilita ai proventi relativi a quote o azioni compresi negli attivi posti a copertura delle Riserve Tecniche di classe D.I.

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(*) Riposta rettificata dalla Risposta AGENZIA DELLE ENTRATE 14 dicembre 2020, n. 406.

 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

La Società istante e una compagnia assicurativa che opera nei rami vita, offrendo principalmente, polizze c.d. Unit-linked per il tramite di reti di distributori bancari.

A fronte di tali polizze la Società contabilizza, in conformità ai principi contabili  nazionali applicabili, le relative Riserve Tecniche nella voce "D.I. - Riserve relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con fondi di investimento e indici di mercato " del passivo di Stato Patrimoniale. Tale voce comprende le Riserve Tecniche costituite per coprire gli impegni derivanti dall'assicurazione dei rami vita, il cui rendimento viene determinato in funzione di investimenti per i quali l'assicurato ne sopporta il rischio o in funzione di un indice.

L'ammontare di tali riserve e determinato in misura pari al valore attuale delle attività contabilizzate nella corrispondente voce " D.I. - Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita che ne sopportano il rischio" dell'attivo di Stato Patrimoniale, che accoglie gli investimenti relativi alle Riserve Tecniche afferenti le cosiddette polizze Unit-linked e Index-linked, ovvero i contratti aventi le caratteristiche indicate all'articolo 41, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

L' Istante fa presente di subire ritenute a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 26- quinquies del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 10- ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sui proventi relativi alle quote o azioni di OICR/SICAV compresi negli attivi a copertura delle Riserve Tecniche di classe D.I. sopra menzionati. In proposito, l' Istante rileva che sussistono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione dell'esenzione da ritenuta ai sensi dell'articolo 26-quinquies, comma 5- bis, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'articolo 10- ter, comma 4- bis , della legge n. 77 del 1983, con riferimento alla fattispecie sopra descritta. Pertanto, chiede se i proventi relativi a quote o azioni compresi negli attivi posti a copertura delle Riserve Tecniche di classe D.I. possano beneficiare dell'esenzione da ritenuta, ai sensi dell'articolo 26- quinquies, comma 5- bis, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'articolo 10- ter, comma 4- bis, della legge n. 77 del 1983.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

L' Istante, fino ad oggi, non ha richiesto ai sostituti d'imposta l'esenzione da ritenuta prevista dall'articolo 26-quinquies, comma 5-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall'articolo 10- ter, comma 4- bis, della legge n. 77 del 1983 rispetto ai proventi derivanti dagli attivi posti a copertura delle Riserve Tecniche di classe D.I., attenendosi alla lettera della norma. Infatti, le citate disposizioni menzionano, esclusivamente, i proventi derivanti dagli attivi posti a copertura delle Riserve Matematiche dei rami vita che, in base alla classificazione di bilancio, non includono le Riserve Tecniche di classe D.I..

Tuttavia, un'interpretazione basata sulla ratio della norma porta l' Istante a ritenere che anche gli attivi posti a copertura delle Riserve Tecniche di classe D.I. possano godere dell'esenzione dalla ritenuta in oggetto.

Sebbene la lettera delle norme citate faccia riferimento alle ≪ riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio≫ (quindi, a rigore, solo alle riserve di cui alla voce C.II., n. 1 dello schema di Stato Patrimoniale previsto dal d.lgs. 26 maggio 1997, n. 173), l'interpretazione contenuta nella circolare 26 novembre 2002, n. 85/E, secondo cui rientrano nell'ambito applicativo dell'IRM (Imposta sulle riserve matematiche) anche le riserve della voce D.I., ovvero le Riserve Tecniche " relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con fondi di investimento e indici di mercato ", porterebbe ad un diverso orientamento.

In particolare, se la ratio dell'esenzione di cui all'articolo 26- quinquies, comma 5- bis, del d.P.R. n. 600 del 1973 e articolo 10- ter, comma 4- bis, della legge n. 77 del 1983 sarebbe quella di evitare una duplice anticipazione di imposte a carico delle compagnie assicurative che operano nei rami vita, e se le due imposte che genererebbero tale duplice anticipazione sono state individuate nell'imposta sulle Riserve Matematiche e nelle ritenute a titolo d'acconto subite dalle imprese di assicurazione sui proventi degli attivi posti a copertura delle Riserve Matematiche, si deve concludere che, per evitare tale duplicazione, l'esenzione debba essere applicata anche ai proventi derivanti degli attivi posti a copertura delle Riserve Tecniche di classe D.I..

 

Parere dell'agenzia delle entrate

 

L'articolo 4, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 ha introdotto il comma 5- bis all'articolo 26- quinquies del d.P.R. n. 600 del 1973. Per effetto di tale disposizione non si applica la ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR istituiti in Italia, diversi dagli immobiliari, e a fondi lussemburghesi storici, limitatamente alle quote collocate nel territorio dello Stato, spettanti alle imprese di assicurazioni nel caso in cui tali quote o azioni siano comprese negli attivi posti a  copertura delle riserve matematiche dei rami vita.

Il successivo comma 5, dell'articolo 4, del decreto ha introdotto il comma 4- bis all'articolo 10- ter della legge n. 77 del 1983 in base al quale non si applica la ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di diritto estero conformi alla Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (Direttiva UCITS IV), nonché su quelli derivanti dalla partecipazione a OICR di diritto estero (diversi dagli immobiliari) non conformi alla suddetta Direttiva istituiti negli Stati membri dell'Unione europea o aderenti al SEE inclusi nella white list e il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel paese estero in cui e stato istituito, spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.

Ai fini dell'esonero, l'impresa di assicurazione deve comunicare al sostituto d'imposta se le quote o azioni sono comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita (cfr. circolare 27 giugno 2014, n. 19/E, paragrafo 4).

Pertanto, qualora le quote di partecipazione ai suddetti OICR non siano comprese negli attivi a copertura delle riserve matematiche dei rami vita, sui proventi da esse derivanti devono essere applicate le ritenute nella misura del 26 per cento previste dall'articolo 26- quinquies, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall'articolo 10- ter, commi 1 e 2, della legge n. 77 del 1983.

Con riferimento al quesito posto si rileva, come per costante indirizzo giurisprudenziale (cfr. sent. Cass. n. 15407/2017, n. 4333/2016, n. 2925/2013, n. 5933/2013) in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono norme eccezionali di stretta interpretazione, ai sensi dell'articolo 14 delle preleggi al Codice Civile, sicché non vi e spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati.

In merito alle osservazioni dell' Istante sulla identificazione delle riserve da assoggettare all'Imposta sulle Riserva Matematiche (IRM) si ricorda che la circolare n. 85/E del 2002, fa rientrare nella base imponibile le riserve del lavoro diretto, al lordo della riassicurazione, di cui alle voci CII, n.1, e DI dello schema di stato patrimoniale contenuto nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, relative a polizze i cui rendimenti sono potenzialmente assoggettabili alle ritenute previste dall'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 e dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 26- ter del d.P.R. n. 600 del 1973. Ciò in quanto, le somme versate costituiscono sostanzialmente un anticipo delle predette ritenute e imposte sostitutive da applicare sui rendimenti compresi in tali riserve, quando verranno erogate le relative prestazioni (cfr. circolare 31 dicembre 2003, n. 62/E). Ciò posto, non si ritiene condivisibile la soluzione prospettata dal contribuente, pertanto l'esclusione dalla ritenuta prevista dagli articoli 26. quinquies, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 ed all'articolo 10- ter, commi 1 e 2, della legge n. 77 del 1983 e applicabile, esclusivamente, ai casi di cui al comma 5- bis dell'articolo 26- quinquies ed al comma 4- bis dell'articolo 10- ter citati ovvero ≪ ai proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita≫ .