COVID 19, contributo a fondo perduto: computo somme fuori campo IVA non fatturate

16 SETT 2020 Le somme in oggetto sono da includere ai fini della determinazione del requisito richiesto per ottenere il contributo, nonché in relazione al calcolo delle soglie dimensionali. (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 15 settembre 2020, n. 350)

L'art. 25, co. 1, Decreto Rilancio riconosce un contributo a fondo perduto, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, a condizione:
- che si tratti di soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR "non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto" ossia, per i soggetti aventi il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, nell'anno 2019 (comma 3);
- che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 ", facendo riferimento, a tal fine, alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi" (comma 4).
Il successivo comma 5 del citato articolo 25 stabilisce che l'ammontare del contributo è determinato "applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, stabilita in misura diversa in relazione alla soglia dei ricavi o compensi del periodo precedente - calcolati secondo quanto disposto dal richiamato comma 3 - ossia nella misura del:
a) 20 per cento per ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
b) 15 per cento per ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro;
c) 10 per cento per ricavi superiori a un milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
Ai fini della determinazione della soglia di ricavi o compensi di cui al comma 3 dell'articolo 25 del Decreto Rilancio, in linea di principio, non sono inclusi gli altri componenti positivi di reddito, disciplinati da articoli diversi dall'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, nonché le ipotesi di ricavi diversi dalle predette lettere:
a) "i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa";
b) "i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione".
Per ragioni di semplificazione, le società di capitali devono fare riferimento all'importo indicato nella dichiarazione dei redditi (Modello Unico società di capitali) nel quadro RS, rigo 107, colonna 2.
Con riferimento al requisito della riduzione del fatturato di cui al comma 4 dell'articolo 25 del Decreto Rilancio, invece, per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione prevista dalla norma in commento, poiché si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, " dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020)".
E' stato, quindi, precisato che "devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione che cade ad aprile nonché le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile" e che "occorre tenere conto delle note di variazione di cui all'articolo 26" del Decreto IVA, con data aprile.
Nella fattispecie in esame, il dubbio interpretativo riguarda le somme percepite da una Società per lo svolgimento dei corsi di formazione che costituiscono contributi esclusi dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del Decreto IVA e che, pertanto, non siano state oggetto di fatturazione.
Queste somme, dunque, sarebbero state documentate dall'Istante mediante semplici note, prive di valenza ai fini IVA.
Le somme in argomento sono da includere ai fini della determinazione del requisito di cui al comma 3, nonché in relazione al calcolo delle soglie dimensionali di cui al comma 5.
Per quanto concerne l'identificazione della percentuale della riduzione del fatturato, le medesime somme sono da considerare rilevanti, in quanto i rimborsi di cui si tratta, che hanno come contropartita dei costi d'esercizio sostenuti dall'istante (le spese per i beni e servizi oggetto di rimborso da parte del committente), rappresentano ricavi di cui all'articolo 85 del TUIR. L'Istante, pertanto, deve tenere conto delle somme di cui trattasi anche nel calcolo relativo alla riduzione del fatturato di cui al comma 4 dell'articolo 25 del DL Rilancio.