COVID-19: istruzioni Inail sul recupero dei premi sospesi

Con circolare del 14 settembre 2020, n. 35, l’INAIL fornisce istruzioni operative riguardanti le nuove modalità di recupero dei premi sospesi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il DL 14 agosto 2020, n. 104, all’articolo 97 ha stabilito, in alternativa alle modalità di versamento dei premi sospesi stabilite dai richiamati articoli 126 e127 del DL 34/2020, conv. in L. 77/2020, due ulteriori modalità di rateizzazione dei pagamenti senza applicazione di sanzioni e interessi:
1) Versamento del 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 e del restante 50 per cento mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 gennaio 2021;
2) Versamento del 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 e del restante 50 per cento mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 febbraio 2021.
L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro. Per espressa previsione normativa non è consentito il rimborso di quanto già versato.
In particolare, possono beneficiare di queste ulteriori rateizzazioni dei versamenti:
a) I soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:
1) con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
2) con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
b) I soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019 e gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.
c) I soggetti operanti alla data del 23 febbraio nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo', individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020.
d) I soggetti elencati al comma 2 dall’articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Ciò premesso, l’Inail fornisce le seguenti istruzioni per la ripresa dei versamenti al 16 settembre 2020:
1) Versamento del 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 e del restante 50 per cento mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 gennaio 2021:
999226 per i soggetti con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020;
999228 per i soggetti indicati alle lettere a) - t) dell’articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 2 marzo 2020 nel territorio dello Stato;
999230 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche;
999232 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019;
999234 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e/o nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
999236 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e/o nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
999238 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019;
999240 per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.
2) Versamento del 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 e del restante 50 per cento mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 febbraio 2021:
999227 per i soggetti con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020;
999229 per i soggetti indicati alle lettere a) - t) dell’articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 2 marzo 2020 nel territorio dello Stato;
999231 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche;
999233 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019;
999235 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e/o nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
999237 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e/o nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
999239 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019;
999241 per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.

Gli interessati devono comunicare all’Inail con l’apposito servizio online di aver effettuato la sospensione dei versamenti.
Il servizio online, attualmente in corso di aggiornamento, permetterà anche a coloro che hanno già presentato la comunicazione di sospensione di modificare la modalità di pagamento precedentemente prescelta.