Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 15 settembre 2020, n. 355

Articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212 - Applicazione dell'imposta di bollo, alla comunicazione di iscrizione d'ufficio dei prodotti esplodenti, nell'allegato A al RETULPS - Articolo 3, comma 1, della tariffa, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642

 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

Il Ministero YYY fa presente che ai sensi dell'articolo 53 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" (di seguito "TULPS") provvede al riconoscimento e classificazione dei prodotti esplodenti, e alla relativa iscrizione nell'allegato A al Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 recante "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza" (di seguito "RETULPS").

Al riguardo, il Ministero istante rappresenta, che l'iscrizione nell'allegato A al Regolamento di esecuzione del TULPS, dei prodotti esplodenti nelle singole categorie, è disposta con provvedimento del Capo della Polizia -direttore generale della pubblica sicurezza.

In proposito precisa, che il predetto provvedimento è rilasciato a seguito dell'esito di procedimenti amministrativi, riconducibili alle seguenti fattispecie:

1) il provvedimento viene rilasciato su istanza di parte, quando si richiede il riconoscimento e classificazione di prodotti esplosivi privi della marcatura CE, in tale ipotesi l'istanza sconta l'imposta di bollo;

2) il provvedimento viene rilasciato d'ufficio, quando si richiede la classificazione dei prodotti esplosivi per uso civile marcati CE.

L'istante aggiunge, inoltre, che la procedura per ottenere il provvedimento di classificazione dei prodotti esplosivi per uso civile marcati CE di cui al punto sub 2), è regolata dal D.M. 19 settembre 2002, n. 272, che all'articolo 8, comma 7, stabilisce che "Qualora i produttori o gli importatori che intendano immettere sul mercato interno un esplosivo abbiano ottenuto da uno degli Organismi notificati di altro Stato dell'unione europea l'attestato di esame "CE del tipo" o altra certificazione di conformità secondo una delle procedure di cui all'allegato V del decreto legislativo n.7 del 1997, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Ministero dell'interno, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, del presente regolamento (...). La comunicazione deve fornire una descrizione completa dell'esplosivo ed i mezzi di identificazione".

Il Ministero istante precisa, che a seguito della comunicazione presentata dai produttori o importatori, l'autorità di pubblica sicurezza procede all'iscrizione d'ufficio dei prodotti esplodenti, nell'allegato A al RETULPS, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 83, comma 1, secondo periodo del RETULPS, e dall'articolo 19, comma 3, lettera a) del D.M. n. 272 del 2002.

Premesso quanto sopra, il Ministero interpellante chiede, quindi, se la comunicazione di cui all'articolo 8, comma 7, del D.M. 19 settembre 2002, debba essere assoggettata all'imposta di bollo.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

Il Ministero interpellante fa presente che a seguito della presentazione della comunicazione oggetto del presente quesito, verifica la valutazione di conformità del prodotto esplodente, effettuata da apposito organismo autorizzato in ambito CE e la conseguente apposizione della marcatura CE sul prodotto esplodente.

Aggiunge, inoltre, che a seguito del controllo documentale, provvede di propria iniziativa all'iscrizione del prodotto esplodente nell'allegato A al regolamento di esecuzione del TULPS, ed emette il provvedimento di classificazione, onde consentire ai fabbricanti o agli importatori di svolgere l'attività di importazione, di trasporto intracomunitario, di fabbricazione e/o deposito del prodotto esplodente iscritto.

In considerazione di quanto premesso, lo stesso Ministero ritiene che la comunicazione di cui all'articolo 8, comma 7, del D.M. n 272 del 2002, non deve essere assoggettata all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 3, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, in quanto non può essere assimilata alle istanze volte all'emanazione di un provvedimento della pubblica amministrazione.

 

Parere dell'agenzia delle entrate

 

L'articolo 3, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce che è dovuta l'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, per le "Istanze, petizioni, ricorsi (...) diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...), tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili".In linea generale, quindi, le istanze dirette ad una amministrazione dello Stato sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio.Con riferimento al quesito proposto, si rileva che l'articolo 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), al comma 1, stabilisce che "È vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministero YYY, sentito il parere di una commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità previsti dalle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie in materia di prodotti esplodenti".Il comma 3 al medesimo articolo prevede che "L'iscrizione nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del presente testo unico dei prodotti nelle singole categorie è disposta con provvedimento del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza". Il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (recante Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), all'articolo 83, comma 1, dispone che "I prodotti esplodenti marcati CE sono classificati a seconda della loro tipologia nelle categorie di cui al precedente articolo 82 ed iscritti d'ufficio nell'allegato A al presente regolamento, ai soli fini dell'applicazione delle norme tecniche inerenti alla sicurezza nell'attività di fabbricazione e di deposito di esplosivi contenute nell'allegato B al presente regolamento.

Nell'articolo 82 del richiamato regolamento sono classificati nelle categorie e nei relativi gruppi tutti i prodotti esplodenti secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.

Il D.M. 19 settembre 2002, n. 272, recante il Regolamento di esecuzione del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile, all'articolo 8, comma 7, stabilisce che "Qualora i produttori o gli importatori che intendano immettere sul mercato interno un esplosivo abbiano ottenuto da uno degli Organismi notificati di altro Stato dell'unione europea l'attestato di esame "CE del tipo" o altra certificazione di conformità (...), sono tenuti a darne immediata comunicazione al Ministero YYY".

Tenuto conto del quadro normativo sopra rappresentato, si evince che i produttori o gli operatori qualora intendano immettere sul mercato interno dei prodotti esplodenti che abbiano ottenuto, da uno degli Organismi notificati di altro Stato dell'Unione europea, l'attestato di esame "UE del tipo" o altra certificazione di conformità, devono informare con comunicazione immediata il Ministero YYY.

A seguito della comunicazione, dunque, l'autorità di pubblica sicurezza non si limita esclusivamente a prendere atto della comunicazione dei produttori/importatori. Infatti, il Ministero istante precisa che con la comunicazione si dà avvio ad un procedimento amministrativo da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, che consiste nell'iscrizione d'ufficio del prodotto esplodente nell'allegato A al RETULPS; il provvedimento di classificazione e di iscrizione nell'allegato A, del predetto prodotto legittima il produttore o qualsiasi altro soggetto che possiede le autorizzazioni previste dal TULPS, a svolgere l'attività di importazione, di trasporto intracomunitario, di fabbricazione e/o deposito del prodotto esplodente iscritto.

Premesso quanto sopra, si ritiene che la comunicazione di classificazione ai fini dell'iscrizione d'ufficio, dei prodotti esplodenti nell'allegato A al RETULPS, attiva il descritto procedimento amministrativo e, come tale, può essere assimilata ad una istanza prodotta all'amministrazione in vista dell'emanazione di un provvedimento, di cui all'articolo 3, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, in relazione a tale comunicazione è quindi dovuta l'imposta di bollo nella misura di euro 16,00, fin dall'origine.