Anche per la Giustizia pagamenti in formato elettronico

 

L’obbligo di fatturazione elettronica si applica anche in relazione alle fatture emesse nei confronti dell'amministrazione di Giustizia dai consulenti tecnici di ufficio per certificare i compensi determinati con i decreti di liquidazione (Agenzia Entrate - Principio di diritto 12 agosto 2020, n. 13)

 

L'obbligo disposto dai commi 209 e seguenti dell'art. 1, L. n. 244/2007, secondo cui "...l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica...", ed il conseguente principio secondo cui, a decorrere dal 31 marzo 2015 le amministrazioni pubbliche "non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e, trascorsi tre mesi da tali date, le stesse non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico", si applica anche con riferimento alle fatture emesse nei confronti dell'Amministrazione di Giustizia dai consulenti tecnici di ufficio per certificare i compensi determinati con i decreti di liquidazione.

Tale obbligo ricorre nonostante con la circolare n. 9/E del 7 maggio 2018 i citati compensi siano stati esclusi dall'obbligo dello split payment, nel presupposto che l'Amministrazione della Giustizia non effettua alcun pagamento del corrispettivo del CTU e, conseguentemente, l'applicazione della scissione dei pagamenti comporterebbe l'onere, per la parte obbligata al pagamento del compenso del CTU, di versare a quest'ultimo soltanto l'imponibile mentre l'Iva relativa alla prestazione del CTU dovrebbe essere riversata all'Amministrazione della Giustizia affinché quest'ultima, a sua volta, versi tale importo all'Erario, nell'ambito della scissione dei pagamenti".

Inoltre, si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, co. 3, D.Lgs. n. 127/2015, modificato dalla L. n. 205/2017, dal 1° gennaio 2019 l'obbligo di fatturazione elettronica tramite SdI è stato esteso a tutte le operazioni effettuate dai soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e non solo a quelle che vedono come controparte la PA.