Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 07 agosto 2020, n. 256

Articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013. Interventi di adeguamento antisismico

 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

La società ALFA (di seguito, anche "l'istante" o "la società"), che svolge attività di .., chiede chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'articolo 16, comma 1- bis del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Al riguardo, la società dichiara di possedere, nel Comune di ..(zona sismica 3), "un immobile accatastato come unico B/2, consistenza 18470 mc superfice catastale 2804 mq, ma costituito da diverse unità, attualmente locato alla ......, ove quest'ultima ha la sede operativa".

La società rappresenta di voler effettuare, su tale immobile, a partire dall'anno 2020 "interventi di miglioramento sismico ... volti ad ottenere una riduzione di due classi di rischio sismico".

Prima dell'inizio di detti lavori, l'istante dichiara che l'immobile "essendo costituito da diverse unità verrà frazionato e ri-accatastato ...in diverse unità [all'incirca n. 15] sempre categoria B/2, ciò sia per riflettere meglio la situazione  catastale rispetto all'intero immobile, sia per eseguire i lavori in tempi diversi sulle singole unità in modo da consentire contemporaneamente l'esecuzione dei lavori e l'utilizzo da parte dei vigili del fuoco delle unità non interessate dai lavori".

Tanto premesso, l'istante chiede, per gli interventi di adeguamento antisismico che intende porre in essere sulle singole unità immobiliari (n. 15 B/12) risultanti dal frazionamento dell'unico B/2, di poter beneficiare di tante detrazioni (Sisma bonus) quante le unità create, entro il tetto massimo previsto dal comma 1-bis dell'articolo 16 del DL n. 63 del 2013 .

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

La Società istante ritiene, sulla base dei chiarimenti forniti dalla prassi in materia, di poter beneficiare per ciascuna unità immobiliare creata delle agevolazioni "sisma bonus" per gli interventi di adeguamento antisismico, che intende porre in essere sulle singole unità immobiliari (n. 15 unità di categoria B/2) risultanti dal frazionamento dell'unico immobile classificato B/2.

A supporto di tali conclusioni la società ricorda che la risoluzione n. 22/E del 12 marzo 2018 chiarisce che le unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili, sono individuate con un duplice criterio: la localizzazione territoriale e il tipo di utilizzo.

Per il profilo territoriale, gli edifici devono ricadere nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

Per il tipo di utilizzo, rileva la circostanza che la costruzione sia adibita "ad abitazione principale o ad attività produttive", con ciò privilegiando gli immobili in cui è maggiormente probabile che si svolga la vita familiare e lavorativa delle persone.

La circolare n. 29/E del 2013 precisa che per "costruzioni adibite ad attività produttive" si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.

Lo stesso documento di prassi include i soggetti passivi IRES, possessori o detentori, in base a un titolo idoneo, di un immobile, tra i beneficiari dell'agevolazione "sisma bonus", in relazione alle spese sostenute per interventi agevolabili, qualora le stesse rimangono a loro carico.

Considerato che la norma in commento non pone ulteriori vincoli di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio, l'istante sostiene che l'ambito applicativo dell'agevolazione debba intendersi in senso ampio, atteso che la norma intende favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l'integrità delle persone prima ancora che del patrimonio.

Alla luce di tali considerazioni la Società istante ritiene che il "sisma bonus" possa essere riconosciuto alle 15 unità derivanti dal frazionamento dell'unico immobile accatastato B/2.

 

Parere dell'agenzia delle entrate

 

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere non implica o presuppone un giudizio in merito alla qualificazione e quantificazione delle spese di ristrutturazione finalizzate alla riduzione del rischio sismico che saranno sostenute dall'istante, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.

L'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 prevede, in sintesi, nella sua formulazione attualmente vigente, che per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 relative gli interventi di cui all'articolo 16- bis, comma 1, lettera i), del TUIR effettuati su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 "(...) riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda" nella misura del 70 per cento, in caso di diminuzione di una classe di rischio e, nella misura dell'80 per cento, in caso di diminuzione di due classi di rischio.

Tale detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell'anno di sostenimento ed in quelli successivi.

Con riferimento alla tipologia di immobili oggetto della detrazione in commento, la scrivente con la risoluzione 34/E del 25 giugno 2020 ha chiarito quanto segue.

Recentemente la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito ad interventi di riqualificazione energetica su beni immobili appartenenti a soggetti titolari di reddito d'impresa affermando che la distinzione tra "immobili strumentali", "immobili merce" e "immobili patrimonio" non rileva ex se ma incide solo sul piano contabile e fiscale, non essendo contemplata nell'articolo 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006 alcuna distinzione oggettiva in riferimento agli immobili agevolabili.

La scrivente ha precisato nello stesso documento di prassi che, tale principio, per ragioni di coerenza sistematica, si debba applicare anche agli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa, ai fini della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1- bis e ss., del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (cd. "sisma bonus").

In base alla norma richiamata, fruiscono di quest'ultima detrazione, tra gli altri, i titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per gli interventi antisismici su " costruzioni adibite ... ad attività produttive".

Con la circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 è statochiarito che l'agevolazione spetta ai soggetti che sostengono le spese, a condizione che "le spese stesse siano rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l'immobile in base ad un titolo idoneo".

Con la medesima circolare è stato precisato che "Per costruzioni adibite ad attività produttive, stante la particolare finalità della disposizione in esame di tutela delle persone prima ancora che del patrimonio, si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali".

Con la risoluzione n. 22/E del 12 marzo 2018 è stata infine riconosciuta l'agevolabilità degli interventi riguardanti immobili "non utilizzati direttamente a fini produttivi da parte della società ma destinati alla locazione". Al riguardo è stato rilevato che "la norma in commento non pone alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio", motivo per cui "si deve ritenere che l'ambito applicativo dell'agevolazione sia da intendersi in senso ampio, atteso che la norma intende favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l'integrità delle persone prima ancora che del patrimonio".

Tutto ciò premesso, con riferimento al quesito posto dall'istante, in merito alla corretta individuazione delle unità immobiliari su cui applicare il limite di spesa ai fini della detrazione "sisma bonus" si rappresenta quanto segue.

La scrivente con circolare n. 31 maggio 2019, n. 13 "Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2018: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l'apposizione del visto di conformità", al paragrafo "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche ..." precisa che " Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori (Circolare 11.05.1998, n. 121, paragrafo 3). Ciò anche  nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare su cui si effettuano i lavori non sia ad uso abitativo".

Tanto premesso, si ritiene che la società possa individuare il limite di spesa per  l'agevolazione "sisma bonus", sulle singole unità immobiliari, nella misura in cui il censimento in catasto di tali unità sia preesistente alle procedure autorizzatorie e all'inizio degli interventi edili che danno diritto all'agevolazione sisma bonus.