Agenzia delle Entrate: aggiornato il Protocollo di Sicurezza anticontagio

Sottoscritto, il 28/7/2020, tra l’Agenzia delle entrate e FP CGIL, CISL FP, UIL PA, CONFSAL/UNSA, FLP, l’accordo per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti in ordine all’emergenza sanitaria "Covid-19" per lo svolgimento delle attività lavorative esterne.

L’accordo ha introdotto importanti misure di prevenzione dai rischi da contagio COVID-19 in continuità e coerenza con l’accordo generale sottoscritto lo scorso 30 aprile, promuovendo modalità di comunicazione, confronto e contrattazione con le rappresentanze sindacali al fine di valorizzare e consolidare un percorso decisionale partecipato.
A tal fine, ciascun Datore di lavoro dovrà procedere, sull’accordo odierno e quelli che saranno sottoscritti in sede locale, mediante il coinvolgimento delle RSU e delle OO.SS. territorialmente competenti, alla redazione di un Protocollo di sicurezza -con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza- nel quale dovranno essere chiaramente indicate le misure di prevenzione e protezione individuate, esplicitando ogni necessaria informazione ai lavoratori coinvolti nella visita e riportando anche le procedure operative e gestionali da seguire.
Tra le condizioni e le misure di prevenzione e sicurezza "minime" e obbligatorie alle quali il Datore di Lavoro dovrà adottare c’è che la classificazione del rischio contagio preventivabile avverrà sulla base del documento tecnico INAIL e prevede l’esonero dall’effettuare le attività esterne che siano classificabili quale rischio superiore a quello "basso".
Ad ulteriore garanzia per il dipendente viene prevista la possibilità, nel caso in cui nel corso dell’attività esterna il dipendente rilevi ipotesi di rischi non preventivamente conosciuti o superiori a quelli individuati e preventivati nel protocollo di sicurezza specifico, di darne comunicazione al datore di lavoro che disporrà l’immediata sospensione dell’attività esterna per riferire al medico competente, al responsabile del servizio di protezione e sicurezza ed agli RLS, al fine di valutare o meno una sua eventuale ripresa,
Il personale che svolge le attività esterne potrà essere sottoposto volontariamente e su sua richiesta a test sierologici e/o tamponi – con costi a carico dell’Agenzia – a seguito di una valutazione della specifica attività, del contesto di svolgimento, della situazione epidemiologica locale nonché delle indicazioni eventualmente fornite dalle autorità sanitarie competenti per territorio. Detta valutazione sarà compito del medico competente e del Servizio di Prevenzione e Protezione, fermo restante il potere decisionale del Datore di Lavoro.
A sua volta, la contrattazione integrativa di sede territoriale procederà all’avvio delle trattative finalizzate alla definizione dei criteri di adeguamento presso la sede di quanto definito dal presente accordo. Alle RSU e OOSS territoriali dovrà essere fornito preventivamente il piano dei controlli esterni da eseguire (natura, quantità, tipologia di controllo).