Soppressione FONDINPS: procedura di liquidazione e subentro Fondo COMETA

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190/2020, il Decreto 31 marzo 2020 del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato ai sensi dell'art. 1, co. 173, della L. n. 205/2017 che dispone la soppressione della forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'INPS di cui all'articolo 9 del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (FONDINPS). Il Fondo COMETA è la forma pensionistica cui affluiscono le quote di TFR dei nuovi iscritti taciti.

Il Decreto 31 marzo 2020 disciplina la procedura di liquidazione della forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'INPS e la nomina del Commissario liquidatore.

Nuovi iscritti taciti
A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto, FONDINPS è chiusa alle nuove adesioni.
Le quote di TFR maturando dei nuovi iscritti taciti, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), numero 3), del decreto legislativo n. 252 del 2005, affluiscono alla forma pensionistica complementare denominata «Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini» in forma abbreviata «COMETA», iscritta al n. 61 dell'Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP.
La posizione individuale dei nuovi iscritti taciti, costituita presso il Fondo COMETA, può essere trasferita, su richiesta di questi ultimi, ad un'altra forma pensionistica complementare dopo che sia trascorso almeno un anno dall'adesione.

Soggetti già iscritti a FONDINPS
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, il Commissario liquidatore di FONDINPS adotta, d'intesa con il Fondo COMETA, un apposito piano di attività per il passaggio a quest'ultimo Fondo delle posizioni individuali dei soggetti che risultano già iscritti a FONDINPS alla data di chiusura del Fondo alle nuove adesioni, per definire le tempistiche per la trasmissione delle anagrafiche inerenti ai datori di lavoro e agli iscritti; le tempistiche e le modalità per il trasferimento delle posizioni individuali degli iscritti e per la destinazione dei nuovi flussi contributivi relativi ai medesimi soggetti; le informative da attivarsi nei riguardi dei datori di lavoro e degli iscritti; i flussi informativi finalizzati ad assicurare la corretta operatività, senza soluzione di continuità, tra le due forme pensionistiche complementari; il termine per il completamento delle attività indicate nel piano, che non può essere superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.
Tale piano di attività è poi trasmesso con immediatezza alla COVIP prima che inizi la sua attuazione.
Ai soggetti già iscritti a FONDINPS e trasferiti al Fondo COMETA è riconosciuto il diritto di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare da esercitarsi, in assenza di oneri, entro i sei mesi successivi alla ricezione di entrambe le informative.

Tutela
Al fine di assicurare un'adeguata tutela dei soggetti già iscritti a FONDINPS, nonché la piena conoscenza dei meccanismi di funzionamento del Fondo COMETA e dei diritti e degli obblighi connessi all'adesione allo stesso, in sede di trasferimento delle relative posizioni individuali al Fondo COMETA trovano applicazione le seguenti disposizioni:
- le posizioni in essere sono trasferite in un comparto che presenti le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 9, del decreto legislativo n. 252 del 2005;
- è fornita un'informativa ai datori di lavoro e agli iscritti a FONDINPS che contempli una sintetica descrizione delle disposizioni che hanno determinato la chiusura di FONDINPS e che fornisca gli elementi identificativi del Fondo COMETA;
- agli iscritti è comunicato il comparto di destinazione delle posizioni individuali e dei flussi contributivi futuri, unitamente a una descrizione delle relative caratteristiche;
- sono messi a disposizione degli iscritti i documenti e le informazioni previste dalle disposizioni COVIP relativamente alle adesioni che conseguono al conferimento tacito del TFR. 

Ulteriori disposizioni
Una volta completate le attività indicate nel piano di cui sopra, è trasferito al Fondo COMETA l'eventuale attivo residuo e il Fondo COMETA succede negli eventuali rapporti passivi ancora in essere, nonché la forma pensionistica FONDINPS è cancellata dall'Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP.