Fondo di garanzia: nuova modalità di pagamento delle prestazioni

Per contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19, sono state introdotte rilevanti novità in materia di pagamento delle prestazioni a carico del Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro relativi alle ultime tre mensilità e delle conseguenti modalità di surroga. In attesa dell’implementazione della nuova procedura di liquidazione delle prestazioni, l’INPS, con messaggio n. 3008/2020, fornisce indicazioni sulle nuove modalità di pagamento delle prestazioni e di surroga del Fondo di garanzia, e informa che vengono superate le previgenti modalità che prevedevano l’acquisizione preliminare da parte dell’Istituto della quietanza che il lavoratore rilasciava presso lo sportello bancario, ai fini della successiva disposizione in suo favore del bonifico o del pagamento in contanti, in ragione dell’ammontare delle prestazioni stesse.

L’articolo 97, DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020 ha modificato l’art. 2, co. 7, della L. n. 297/1982, introducendo rilevanti novità in materia di pagamento delle prestazioni a carico del Fondo di garanzia – TFR e crediti di lavoro relativi alle ultime tre mensilità – e delle conseguenti modalità di surroga.
Il comma 1, lett. a), del citato articolo 97 stabilisce che i pagamenti sono eseguiti dal Fondo di garanzia "mediante accredito sul conto corrente del beneficiario". La successiva lett. b) del medesimo comma 1 prevede che il Fondo di garanzia sia surrogato di diritto "previa esibizione della contabile di pagamento". Vengono, quindi, superate le previgenti modalità di pagamento delle prestazioni e di surroga del Fondo di garanzia, che prevedevano la previa acquisizione da parte dell’Istituto della quietanza che il lavoratore rilasciava presso lo sportello bancario ai fini della successiva disposizione in suo favore del bonifico o del pagamento in contanti in ragione dell’ammontare delle prestazioni stesse.
L’accredito sul conto corrente intestato al medesimo beneficiario della prestazione, il cui IBAN è da indicare obbligatoriamente nella domanda, costituisce pertanto l’unica modalità di pagamento del Fondo.
Inoltre, ai fini dell’esercizio del diritto di surroga non è più richiesta l’acquisizione della citata quietanza firmata dal lavoratore, che è sostituita dalla contabile di pagamento del bonifico recante la specifica causale riferita al pagamento della prestazione da parte del Fondo di garanzia.

In attesa dell’implementazione della nuova procedura di liquidazione delle prestazioni in oggetto, le Strutture territorialmente competenti, dopo aver eseguito l’elaborazione definitiva delle domande istruite, devono far pervenire alla filiale della banca dell’Istituto ordinante l’elenco dei lavoratori, completo dei rispettivi codici fiscali, IBAN e importi, in parallelo al mandato di pagamento (Mod. I.P.6BIS) a copertura dell’ammontare della disposizione di pagamento.
I codici IBAN indicati in domanda sono soggetti a verifica di regolarità formale e di titolarità da parte dei servizi informatici dedicati.
A tal fine, nella intranet, sezione > "Processi" > "Prestazioni a sostegno del reddito" > "Fondo di garanzia - Fondo di tesoreria – TFR su CIGS" > "Consultazione stati passivi" > "Elenco IBAN", per ogni giorno lavorativo verrà pubblicata la lista dei beneficiari delle prestazioni elaborate il giorno precedente, ordinata per codice sede. Dalla lista in questione gli operatori estraggono l’elenco dei beneficiari riferiti alle Strutture di rispettiva competenza da trasmettere alla banca che esegue i bonifici e da allegare al mandato di pagamento (Mod. I.P.6BIS). Sono state conseguentemente aggiornate le comunicazioni di accoglimento delle domande, da inviare ai beneficiari esclusivamente tramite il servizio Postel.
Terminate le operazioni di pagamento, la banca convenzionata restituisce, in sede di rendicontazione del mandato, copia del mandato di pagamento completo delle contabili dei singoli bonifici effettuati. Le contabili, unitamente ai relativi prospetti di liquidazione degli uffici amministrativi, devono essere trasmesse all’ufficio legale competente per l’esercizio dell’azione di surroga.