I termini di invio del modello SR41 previsti a pena di decadenza dalla prestazione

Le richieste di trattamenti di CIGD, CIGO e ASO, con pagamento diretto a carico Inps, contenenti o meno la richiesta di anticipo del 40%, rispetto alle quali la trasmissione del modello "SR 41" è avvenuta oltre i termini stabiliti, non possono essere accolte ed il trattamento non è più erogabile dall’Inps. I datori di lavoro dovranno, quindi, sostenere il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi (Inps, messaggio 31 luglio 2020, n. 3007).

Come noto, nel caso di domanda di pagamento diretto della cassa integrazione in deroga, con richiesta di anticipo del 40%, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere la domanda di concessione del trattamento entro il 15° giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione dell’anticipazione. Per le domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di invio delle istanze è stato fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Il datore di lavoro, poi, deve comunicare all’Inps tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, con modello "SR 41" semplificato, con le seguenti tempistiche, a pena di decadenza:
- entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, qualora tale termine sia successivo al 17 luglio e il provvedimento di concessione sia adottato entro la fine del periodo di integrazione salariale. Pertanto, in caso di periodo di integrazione salariale che interessi più mensilità, il termine entro cui inviare i modelli "SR41" è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui si conclude l’intero periodo autorizzato;
- entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, qualora quest’ultimo sia posteriore alla fine del periodo di integrazione salariale;
- entro il 17 luglio, qualora la data individuata sia antecedente a quella del 17 luglio.
Tale disciplina del pagamento diretto e i connessi termini decadenziali si applicano anche ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) e di assegno ordinario (ASO), limitatamente alle domande presentate a decorrere dal 18 giugno 2020.
Tanto premesso, tutte le istanze di trattamenti di CIGO, CIGD e ASO, con pagamento diretto a carico dell’Inps, contenenti o meno la richiesta di anticipo del 40%, rispetto alle quali la trasmissione del modello "SR 41" semplificato è intervenuta in violazione dei termini stabiliti, non possono essere accolte ed il trattamento non è più erogabile dall’Istituto. I datori di lavoro dovranno, quindi, farsi carico della mancata prestazione e saranno altresì chiamati a sostenere il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi.