Rettifica dell'originaria richiesta di rimborso del credito IVA

È possibile modificare la scelta dell'utilizzo del credito IVA (da rimborso a detrazione/compensazione), originariamente manifestata nella dichiarazione IVA, sempreché il rimborso non sia stato ancora eseguito, presentando una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti, indicando il credito risultante dalla dichiarazione integrativa nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa stessa. (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 30 luglio 2020, n. 231)

In tema di variazione della scelta originariamente effettuata dal contribuente circa la modalità di utilizzo del credito IVA, è stato chiarito che, in caso di mancata prestazione della garanzia, lo stesso può rettificare la richiesta di rimborso "presentando - entro il termine di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo - una dichiarazione integrativa. È stato chiarito che "laddove il contribuente voglia modificare l'originaria domanda di restituzione, deve presentare una dichiarazione integrativa, ai sensi del citato articolo 2, comma 8-bis, del dPR n. 322 del 1998, sia che voglia ridurre l'ammontare del credito chiesto a rimborso, sia che voglia chiedere un rimborso maggiore di quello indicato in dichiarazione".
Successivamente, il legislatore ha dettato, con l'articolo 5 del decreto-legge n. 193 del 2016, una disciplina della dichiarazione integrativa ai fini IVA distinta ed autonoma da quella propria delle imposte sui redditi e dell'IRAP. In particolare, per effetto di detto intervento normativo, sono stati equiparati i termini entro i quali è possibile presentare la dichiarazione integrativa, a prescindere dalla circostanza che gli errori e le omissioni da emendare siano a favore dell'Amministrazione finanziaria o del contribuente. In entrambi i casi, infatti, la dichiarazione integrativa può essere presentata entro i termini di decadenza dell'attività di accertamento di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, per gli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi, ovvero non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, per gli avvisi relativi ai periodi d'imposta precedenti al 2016. Tale allineamento temporale ha comportato, da un lato, la modifica dei termini entro cui l'Amministrazione finanziaria può procedere alla liquidazione e all'accertamento della dichiarazione integrativa, limitatamente ai soli, nuovi elementi nella stessa indicati e, dall'altro, la previsione di differenti modalità di utilizzo dell'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione integrativa, a seconda dei termini di presentazione della stessa. In particolare, nel caso in cui la dichiarazione integrativa sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, l'eventuale credito può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. E ciò al fine di evitarne un uso indebito. In tale ipotesi, peraltro, il credito risultante dalla dichiarazione integrativa deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa stessa.
Peraltro, sebbene l’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 nulla disponga in merito alla possibilità di variare la scelta originariamente effettuata dal contribuente circa la modalità di utilizzo del credito IVA, si è dell'avviso che la stessa sia da considerare ammessa. Quanto alle modalità e ai termini per effettuare la variazione, si ritiene che i rinvii operati dai documenti di prassi alla disciplina della dichiarazione integrativa "a favore" ante riforma siano da intendersi riferiti alle disposizioni attualmente vigenti, contenute nell'articolo 8, commi 6-bis e ss., del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
Pertanto, si può modificare la scelta dell'utilizzo del credito IVA (da rimborso a detrazione/compensazione), originariamente manifestata nella dichiarazione IVA 2017, relativa al periodo d'imposta 2016:
- sempreché il rimborso non sia stato ancora eseguito;
- presentando una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
- indicando il credito risultante dalla dichiarazione integrativa nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa stessa (cfr., a tal riguardo, le istruzioni alla compilazione dei quadri VN e VL del modello IVA).