Indennità di trasferta, la necessaria scissione tra sede di assunzione e sede dei lavori

10 lu 2020 L’indennità di trasferta è corrisposta al lavoratore in relazione a prestazione effettuata per limitato periodo di tempo, al di fuori della ordinaria sede di lavoro, al fine di compensare il lavoratore dei disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto. In caso di coincidenza tra luogo di assunzione e luogo di svolgimento della prestazione, anche se cantiere edile temporaneo, il suddetto emolumento non può essere riconosciuto, a nulla rilevando l’ubicazione della sede legale dell'impresa o la residenza dei lavoratori, in quanto luoghi non significativi per l’identificazione di una trasferta in senso tecnico (Corte di Cassazione, ordinanza 08 luglio 2020, n. 14380)

Una Corte d'Appello territoriale, in riforma della sentenza del Tribunale di prime cure, aveva accolto l'opposizione di una Società edile verso una cartella esattoriale con la quale l'Inps gli aveva intimato il pagamento di contributi previdenziali per le somme corrisposte, formalmente a titolo di indennità di trasferta, a lavoratori assunti per l'esecuzione di un appalto in sede diversa da quella aziendale.
In particolare, i lavoratori, residenti nella provincia di Napoli, erano stati assunti in Bologna da azienda napoletana per svolgere lavori edili solo in un cantiere di Bologna. Il Tribunale aveva ritenuto che l'indennità erogata non poteva ritenersi trasferta ma costituiva retribuzione, mentre la Corte territoriale aveva seguito l'opposta soluzione, valorizzando la diversità tra la sede aziendale e la sede del cantiere e l'effettività della trasferta delle maestranze dal territorio di loro residenza a quello di esecuzione dei lavori, facendone così derivare l'assoggettabilità al regime contributivo di favore previsto per l'indennità di trasferta (art. 51 co. 5, D.P.R. n. 917/1986).
Avverso tale sentenza, l’Istituto propone ricorso in Cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione della legge (artt. 27 e 28, D.P.R. n. 797/1955 e art. 6, D.Lgs. n. 314/1997).
Per la Suprema Corte il ricorso è fondato.
In fatto, i lavoratori, residenti nel napoletano, sono stati assunti da azienda avente sede in provincia di Napoli e dunque nel medesimo territorio; la loro assunzione è stata effettuata a Bologna, come risulta dalla comunicazione al Centro per l'impiego di Bologna; la prestazione lavorativa è stata espletata unicamente a Bologna, per l'esecuzione di appalto temporaneo che l'azienda aveva ottenuto per la ristrutturazione di un plesso scolastico felsineo.
In diritto, invece, la trasferta è emolumento corrisposto al lavoratore in relazione a prestazione effettuata per limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore di lavoro, al di fuori della ordinaria sede di lavoro, volto proprio a compensare al lavoratore i disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto (Corte di Cassazione, sentenza n. 19236/2007). Orbene, nella specie, vi è coincidenza tra il luogo di assunzione ed il luogo di prestazione dell'attività lavorativa, sicché i lavoratori non hanno eseguito la prestazione al di fuori della sede lavorativa e nessuna scissione vi è tra sede lavorativa e luogo di espletamento del lavoro. Non si è verificata dunque una trasferta dei lavoratori da Napoli a Bologna in quanto i lavoratori hanno lavorato sempre e solo a Bologna, cioè nello stesso luogo in cui sono stati assunti. Né possono assumere rilievo alcuno le circostanze che la sede legale dell'impresa datoriale e la residenza dei lavoratori erano diverse da quelle in cui si svolgeva l'attività lavorativa, non essendo tali luoghi rilevanti per la identificazione di una trasferta in senso tecnico.