Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 09 luglio 2020, n. 208

Esenzione art. 10 n. 18 del d.P.R n. 633 del 1972 -Attività del fisico medico

 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

L'istante riferisce di svolgere la professione di fisico specialista in fisica medica e di essere iscritto all'Ordine dei Chimici e dei Fisici come previsto dall'art. 8, comma 1, legge 11 gennaio 2018, n. 3. Poiché svolge la propria attività anche come libero professionista nei confronti di strutture pubbliche e private, l'istante chiede se detta attività rientri tra le prestazioni sanitarie esenti Iva ai sensi dell'art. 10 n. 18 del d.P.R n. 633 del 1972.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

A parere dell'istante l'ambito di applicazione dell'art. 10, comma 1, n. 18, del d.P.R n. 633 del 1972 potrebbe considerarsi esteso anche alle prestazioni sanitarie rese dai fisici specialisti in fisica medica (fisico medico) per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 8, comma 1, della legge n. 3 del 2018, che ha portato al riconoscimento e all'organizzazione dell'Ordinamento dei Chimici e dei Fisici sotto la vigilanza del Ministero della Salute.

L'inserimento in un Ordine attribuisce riconoscimento formale alla fisica medica come professione sanitaria, facendo ricorrere congiuntamente i requisiti previsti dall'art. 10, comma 1 n. 18 sopra citato :

a) requisito oggettivo, ovvero la circostanza che si tratti di prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona;

b) requisito soggettivo, ovvero la circostanza che le prestazioni vengano rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze.

Per quanto riguarda il requisito di natura soggettiva l'istante richiama il decreto attuativo, previsto dalla legge n° 3 del 2018 "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute" dal titolo " Ordinamento della professione di chimico e fisico" pubblicato su G.U. 128 del 5 giugno 2018, con cui viene istituito l'Ordinamento delle professioni del chimico e fisico sotto l'Alta Vigilanza del Ministero della Salute.

L'istante osserva altresì che la presenza nelle strutture sanitarie del Fisico medico è prevista dalla legge sulla riforma sanitaria e sulla radioprotezione delle persone esposte alle radiazioni ionizzanti a scopo medico (d.lgs n. 502 del 1992 e d.lgs n.187 del 2000) e che il titolo di "Fisico medico" si acquisisce mediante un percorso formativo che prevede cinque anni di corso di laurea in Fisica (laurea Magistrale) cui seguono tre ulteriori anni di specializzazione in Fisica medica.

Sotto il profilo oggettivo, le competenze sono tracciate in modo completo all'interno del Decreto Interministeriale 68 del 2015 "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria", a cui si aggiunge quanto predisposto nel d.lgs. n. 187 del 2000 e nella Direttiva Europea Euratom n. 59/2013 (specialmente all'articolo 83), di prossimo recepimento in Italia, che assegnano un ruolo centrale allo specialista in fisica medica nella radioprotezione del paziente e nell'ottimizzazione di procedure diagnostiche e terapeutiche utilizzanti radiazioni.

 

Parere dell'agenzia delle entrate

 

L'articolo 10, comma 1, numero 18) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevede l'esenzione dall'IVA per «le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona (presupposto oggettivo) nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza (presupposto soggettivo), ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze».

Con riferimento al presupposto soggettivo, l' art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie stabilisce, al primo comma, che «è soggetto a vigilanza l'esercizio della medicina e chirurgia, della farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata».

Inoltre, ai sensi dell'art. 1 del decreto interministeriale del 17 maggio 2002 sono esenti dall'Iva le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, dagli operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001.

In merito al presupposto soggettivo, quindi, occorre precisare che lo stesso necessita della sussistenza in capo al prestatore dell'abilitazione all'esercizio della professione sanitaria, a prescindere dalla forma giuridica che riveste (cfr. sentenza Corte di Giustizia Europea 10/09/2002 relativa al procedimento C-141/00; risoluzione n. 128/E del 2011 ).

In effetti, solo le prestazioni mediche che sono poste in essere da operatori sanitari sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie oppure sono elencate nel D.M. 17 maggio 2002 sono esenti dall'iva ai sensi del citato art. 10 n. 18 del citato d.P.R. n. 633 del 1972.

L'art. 8 della legge 11 gennaio 2018 n.3 ha previsto la istituzione della Federazione nazionale dei fisici e dei chimici; con decreto 23 marzo 2018, il Ministero della Salute ha istituito l'Ordinamento della professione dei fisici e dei chimici prevedendo che agli iscritti si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 relativo alla «ricostruzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina delle professioni stesse».

Dall'analisi della normativa di riferimento si evince, tuttavia, che le prestazioni professionali in questione sono rese da soggetti non sottoposti a vigilanza ai sensi dell' art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie né individuati dal decreto interministeriale del 17 maggio 2002. Pertanto, in assenza del presupposto soggettivo, si ritiene che alle prestazioni rese dai fisici medici non si possa applicare l' art. 10, n. 18), del d.P.R. n. 633 del 1972.