Con il controllo della dichiarazione, il disconoscimento del credito d'imposta è legittimo

In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, è legittimo il disconoscimento del credito di imposta operato a seguito di controllo automatizzato qualora esso abbia carattere cartolare e non implichi valutazioni, in quanto effettuato sulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione dei redditi (Corte di cassazione - ordinanza 24 giugno 2020, n. 12469).

Cosi si è espressa la Corte di Cassazione che con l’ordinanza n. 12469/2020 è intervenuta sul disconoscimento di un credito d’imposta a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi.

Riguardo al caso di specie, i giudici della Corte hanno piu’ volte ribadito che in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, è legittimo il disconoscimento del credito di imposta operato a seguito di controllo automatizzato qualora esso abbia carattere cartolare e non implichi valutazioni, in quanto effettuato sulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione dei redditi o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria.

Tale indirizzo interpretativo non contrasta con quanto affermato in altre decisioni, secondo cui, in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36 bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54 bis, D.P.R. n. 633/1972 è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicché il disconoscimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un credito d'imposta non può avvenire tramite l'emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d'imposta o quanto meno bonario.

Va infatti considerato che anche quest'ultimo orientamento subordina la legittimità del controllo automatizzato al carattere meramente cartolare e valutativo del disconoscimento del credito d'imposta, potendo, quest'ultimo, appunto dipendere sia da una valutazione giuridica ed accertativa di inesistenza ovvero non compensabilità del credito (ipotesi nella quale il controllo automatizzato non è ammesso), sia dal riscontro puramente obiettivo della dichiarazione (ipotesi nella quale esso è invece consentito).