Cigo, Aso e Cigd: presentazione e istruttoria della domanda con pagamento diretto e anticipo del 40%

La procedura per la richiesta di anticipo delle prestazioni Cigo, Aso e Cigd, è applicabile non solo alle domande presentate a decorrere dal 18 giugno 2020, ma anche a quelle trasmesse precedentemente, autorizzate dall’Inps, ma per le quali il datore di lavoro non abbia ancora presentato il modello SR41, in particolare laddove la predisposizione del citato modello, per specifiche circostanze legate al processo di autorizzazione della domanda ovvero alle specificità dei rapporti di lavoro sottostanti, risulti particolarmente complessa (Inps, circolare 27 giugno 2020, n. 78)

La presentazione all’Inps delle domande a pagamento diretto con richiesta di anticipo, per Cigo e assegno ordinario (art. 22-quinquies, D.L. n. 18/2020), nonchè per Cig in deroga (art. 22-quater, D.L. n. 18/2020), deve avvenire entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020. Peraltro, per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, la presentazione della domanda all’Inps può aversi solo nel caso di prolungamento oltre le 9 settimane e comunque oltre gli ulteriori periodi concessi ai datori di lavoro operanti nei Comuni delle c.d. zone rosse (art. 22, co. 8-bis, D.L. n. 18/2020), oltre cioè al completamento di 3 ulteriori mesi, per 22 settimane complessive, nonchè nelle Regioni delle c.d. zone gialle (art. 22, co. 8- quater, D.L. n. 18/2020), oltre cioè al completamento di 4 ulteriori settimane, per 13 settimane complessive, prima riconosciute dalle Regioni o, nel caso di aziende plurilocalizzate, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, tramite i consueti canali previsti per l’integrazione salariale che si intende richiedere. Nello specifico, la domanda va trasmessa:
- per la cassa integrazione ordinaria, tramite i "Servizi per aziende e consulenti", "CIG e Fondi di Solidarietà", "Cig Ordinaria";
- per la cassa integrazione in deroga, tramite i "Servizi per aziende e consulenti", "CIG e Fondi di Solidarietà", selezionando l’opzione "CIG in Deroga INPS";
- per l’assegno ordinario, tramite i "Servizi per aziende e consulenti" > "CIG e Fondi di Solidarietà", selezionando l’opzione "Fondi di solidarietà".
Nel caso in cui venga richiesto il pagamento diretto da parte dell’Inps, all’interno delle sopracitate procedure è possibile contestualmente richiedere anche l’anticipazione del 40%, selezionando l’apposita opzione, automaticamente impostata sul "SI". Ciò, rende obbligatoria la compilazione anche dei seguenti dati:
- codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;
- IBAN dei lavoratori interessati;
- ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.
Dopo il completo inserimento dei dati elencati, la richiesta di anticipo viene inviata contestualmente alla domanda di integrazione salariale, per i controlli formali e la conseguente istruttoria.
A tal proposito, il numero complessivo di ore richieste per l’intero periodo non può essere inferiore al numero di ore risultante dalla somma delle richieste parziali per ogni singolo lavoratore inserite nella richiesta di anticipo. Viceversa, è possibile inserire nella domanda di integrazione salariale un numero di ore complessivo maggiore del totale di quello indicato per i singoli lavoratori ai fini dell’anticipo del 40%. Altresì, i dati inseriti per la richiesta dell’anticipo devono superare i seguenti ulteriori controlli di correttezza formale:
- codice fiscale del lavoratore formalmente corretto;
- IBAN formalmente corretto;
- totale delle ore di riduzione/sospensione del singolo beneficiario minore o uguale di 235.
L’esito dei detti controlli è disponibile e consultabile dall’azienda accedendo alla sezione "Esiti" della procedura dell’anticipo. In presenza di errori, è possibile scaricare un file riepilogativo degli errori e quindi correggere il file originale ed effettuare nuovamente l’upload. Nel caso in cui i controlli siano stati superati, inizia la fase di istruttoria automatica con la protocollazione.
Il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda, è disposto dall’Inps entro 15 giorni, decorrenti dalla data in cui la domanda è stata correttamente trasmessa all’Istituto e, dunque, dalla data indicata nel protocollo. In fase di prima applicazione, nel caso di significativo afflusso di domande, per assicurare il rispetto del termine e consentire la rapida erogazione delle anticipazioni in favore dei lavoratori, il pagamento è disposto a seguito di un procedimento di pre-istruttoria che effettua controlli automatici di validità e congruenza dei dati forniti. Al riguardo, la presenza di comunicazione obbligatorie (CO) o flussi Uniemens errati o imprecisi, potrebbe pregiudicare il buon esito dei controlli e, quindi, è onere dell’azienda verificare la correttezza delle informazioni presenti nelle suddette banche dati e procedere, ove sia necessario, alla loro correzione prima di inoltrare domanda. Non essendo infatti, prevista alcuna istruttoria da parte delle Strutture territoriali Inps, in fase di primo rilascio della nuova procedura, le stesse non possono intervenire per forzare gli esiti dell’istruttoria. Altresì, la presenza del lavoratore come beneficiario in un’altra domanda, riferita alla stessa azienda e al medesimo periodo, pregiudica il buon esito dei controlli e quindi l’erogazione dell’anticipo. Il dettaglio degli esiti dei controlli è consultabile dall’azienda accedendo alla sezione "Esiti" della procedura dell’anticipo.
Qualora venisse richiesto il pagamento di trattamenti di integrazione salariale con accredito su un IBAN Area SEPA (extra Italia), non essendo verificabile d’ufficio la coerenza tra i dati identificativi del titolare della prestazione e i dati dell’intestatario, ovvero del cointestatario, è necessario che il lavoratore beneficiario trasmetta a mezzo PEC, all’indirizzo "dc.bilancicontabilitaservizifiscali@postacert.inps.gov.it", i seguenti documenti:
- copia del documento di identità del beneficiario della prestazione;
- modulo di identificazione finanziaria (financial identification) predisposto dagli Organi dell’UE debitamente compilato e sottoscritto. Detto modulo deve essere timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera, o deve essere corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili), o deve essere corredato da una dichiarazione della banca emittente. In ogni caso, devono risultare con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.
Nella comunicazione a mezzo PEC, il lavoratore deve riportare nell’oggetto la dicitura "Anticipazione 40% - IBAN SEPA" e, nel testo, i propri dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale).
La misura dell'anticipazione è fissata nella misura del 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo interessato dal trattamento di integrazione salariale richiesto ed approvato. Nello specifico, il calcolo dell’anticipazione viene elaborato in base al seguente algoritmo: massimale superiore : 173 (ore lavorabili medie in un mese) x 0,4 (40%) x numero di ore di prestazione richiesta, dichiarato dall’azienda. L’anticipo è pagato dalla Struttura territoriale competente per l’Unità Produttiva indicata in domanda. Il lavoratore che ha beneficiato dell’anticipo ne ha evidenza accedendo al proprio Fascicolo previdenziale.
Per il pagamento a saldo del trattamento di integrazione salariale, il datore di lavoro deve inviare all’Inps il modello "SR41", secondo le modalità ordinarie, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine è rinviato al 17 luglio (30° giorno successivo all’entrata in vigore del D.L. n. 52/2020), se tale ultima data è posteriore alla scadenza. Al fine di consentire l’elaborazione del saldo, il datore deve inviare un unico modello "SR41" per l’intero periodo richiesto in domanda.
Trascorsi inutilmente i termini di trasmissione, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, conseguentemente, le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo sono considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro. Parimenti, si procede al recupero, nei confronti del datore di lavoro, degli eventuali importi che risultassero non dovuti, perchè anticipati:
- in eccesso rispetto all’importo risultante in fase di saldo con il modello "SR41";
- a lavoratori risultanti, in fase di istruttoria del modello "SR41", non beneficiari del trattamento di cassa integrazione salariale;
- nella fase pre-istruttoria, su domande che, in fase di supplemento di istruttoria, siano state destinatarie di un provvedimento di reiezione ovvero annullate d’ufficio o chiuse amministrativamente.
Il pagamento dell’anticipazione delle integrazioni salariali non comporta l’applicazione delle ritenute fiscali alla fonte, che vengono determinate solo in fase di liquidazione dell’integrazione salariale totale.
La nuova disciplina dell’anticipo può essere applicata, espressamente, alle domande di Cigo, assegno ordinario e Cigd presentate a decorrere dal 18 giugno 2020. Tuttavia, essendo essa finalizzata a favorire la pronta disponibilità delle risorse finanziarie da parte dei lavoratori aventi diritto alle predette prestazioni, è coerente l’applicazione della procedura di anticipazione delle integrazioni salariali anche alle domande presentate prima del 18 giugno 2020, autorizzate dall’Inps, ma per le quali il datore di lavoro non abbia ancora presentato il modello SR41, in particolare laddove la predisposizione del citato modello, per specifiche circostanze legate al processo di autorizzazione della domanda ovvero alle specificità dei rapporti di lavoro sottostanti, risulti particolarmente complessa.