Legislazione - DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 23 aprile 2020, n. 69

Regolamento recante modifiche all'Appendice II - Articolo 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di idoneità psico-fisica dei soggetti che hanno subito il trapianto di organo per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida

 

Art. 1

Modificazioni all'Appendice II - Articolo 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

 

1. All'Appendice II - Articolo 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera H, secondo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole «o di trapianto»;

b) dopo la lettera H è aggiunta la seguente:

«H-bis. Trapianti di organo. - Il rilascio della patente di guida a soggetti trapiantati di organo, ovvero la prima conferma di validità della patente di guida successiva al trapianto di organo, sono subordinati ad accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica svolto dalla commissione medica locale. Se, all'esito della visita, la commissione medica locale certifica che il conducente trapiantato presenta una condizione non suscettibile di aggravamento, la patente di guida può essere rilasciata per il periodo ordinariamente previsto dall'articolo 126 del codice e i successivi rinnovi sono subordinati ad accertamento delle condizioni di idoneità psicofisica svolta da uno dei sanitari di cui all'articolo 119 del codice, salvo che questi ritenga necessaria una nuova visita collegiale qualora l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere dubbi circa l'idoneità alla guida».

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 27 giugno 2020, n. 161.