Indennità "600 euro" di marzo: domanda entro il 3 giugno

L’art. 84, co. 14, DL n. 34/2020 (cd. DL Rilancio) ha stabilito che decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto si decade dalla possibilità di richiedere le indennità riconosciute dal DL Cura Italia (DL n. 18/2020 convertito con mod. in L. n. 27/2020) relative al mese di marzo 2020. Pertanto entro il 3 giugno è necessario procedere alla relativa domanda.

Nel dettaglio, trattasi delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Parliamo dunque dell’indennità riconosciuta per il mese di marzo a:

- professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27);
- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (art. 28, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27);
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27);
- lavoratori del settore agricolo (art. 30, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27);
- lavoratori dello spettacolo (art. 38, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).
Al fine di non decadere dal diritto in questione, è necessario quindi precedere all’inoltro della domanda entro il prossimo 3 giugno (15 giorni dal 19 maggio 2020, data di pubblicazione del DL Rilancio). Chi ha già richiesto l’indennità e l’ha ricevuta o è in attesa di riceverla non dovrà presentare nuova domanda per il mese di aprile, in quanto la mensilità sarà attribuita in modo automatico dall’Inps.
In merito alla domanda, si ricorda che i lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, per poter ricevere la prestazione di interesse, possono presentare in via telematica all’INPS la relativa domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps (Messaggio Inps n. 1288/2020).
L’accesso alle domande on line di indennità di 600 euro è stato collocato direttamente nella home page del sito ed è reso disponibile a tutti i cittadini con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario (Messaggio Inps n. 1464/2020). A tal fine, stante il carattere emergenziale delle prestazioni in commento, i potenziali fruitori possono accedere al servizio dedicato con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS (Circolare Inps n. 49/2020).
In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:
- PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
Qualora i potenziali fruitori delle citate indennità non siano in possesso di una delle predette credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale Inps in modalità semplificata.La modalità semplificata consente ai cittadini di compilare e inviare le specifiche domande di servizio, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center. Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il cittadino le può immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda on line per le sole prestazioni sopra individuate (Messaggio Inps n. 1381/2020).
In alternativa al portale web, le stesse tipologie di indennità una tantum possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.

Inoltre si ricorda che -come ribadito con comunicato Inps 26 maggio - il decreto Rilancio ha introdotto la cumulabilità delle misure di sostegno al reddito legate all’emergenza pandemica con l’assegno ordinario di invalidità. La cumulabilità riguarda anche l’indennità COVID-19 da 600 euro di marzo 2020 prevista dal decreto Cura Italia. Pertanto, chi ha avuto la domanda respinta a seguito del riesame d’ufficio potrà ricevere il pagamento dell’indennità di marzo, mentre i beneficiari di assegno ordinario di invalidità che non abbiano ancora presentato la domanda per l’indennità di marzo potranno richiederla entro il 3 giugno 2020 tramite l’apposito servizio.