Cessione d'azienda illegittima, le retribuzioni corrisposte dal cessionario non liberano il cedente

In caso di cessione d'azienda illegittima, le retribuzioni corrisposte dal cessionario che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell'alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa (Corte di cassazione, ordinanza 14 maggio 2020, n. 8950)

A seguito di una sentenza di appello passata in giudicato, veniva dichiarata la nullità della cessione di alcuni rapporti di lavoro ed il loro ripristino in capo alla Società cedente. I lavoratori coinvolti, così, dopo aver inutilmente offerto la loro prestazione di lavoro, avevano adito il Tribunale per il riconoscimento delle retribuzioni maturate, ma il Giudice aveva accolto i ricorsi in opposizione dell’azienda cedente in base alla circostanza che gli stessi avevano continuato a prestare attività lavorativa alle dipendenze della Società cessionaria, da cui erano stati regolarmente retribuiti, Oltretutto, non sarebbe stata fornita la prova relativa ad eventuali danni sofferti per avere percepito somme inferiori rispetto alla retribuzione che sarebbe loro spettata alle dipendenze della cedente.
In sede di appello, invece, la Corte territoriale aveva accolto il gravame dei lavoratori, sul rilievo che gli stessi non erano stati retribuiti con riferimento ai periodi dedotti in causa, essendo cessati i relativi rapporti di lavoro per dimissioni, collocamento in mobilità, risoluzione consensuale incentivata, in epoca addirittura antecedente alla emissione della sentenza passata in giudicato. Altresì, la Corte aveva qualificato come risarcitoria l'azione intentata dagli appellanti e riteneva che non fossero emersi fatti integranti il cd. aliunde perceptum e/o percipiendi idonei ad elidere o diminuire il danno. Né sarebbero potute essere portate in detrazione le somme percepite a titolo di indennità previdenziali alla stregua di un consolidato orientamento di legittimità.
Ricorre così in Cassazione la Società cedente, lamentando l’erroneità della sentenza nell’aver ritenuto che la condotta dei lavoratori che avevano prestato il proprio consenso alla risoluzione del rapporto di lavoro con la cessionaria fosse irrilevante.
Per la Suprema Corte il ricorso non è fondato.
Secondo orientamento di legittimità (Corte di Cassazione, sentenza 29092/2019), in caso di illegittimità della cessione di azienda o di ramo d’azienda, il rapporto con il destinatario della cessione è instaurato in via di mero fatto, tanto che le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere, rimasto in vita con il cedente, sebbene quiescente per l'illegittima cessione fino alla declaratoria giudiziale.
Inoltre, va evidenziata la natura retributiva e non più risarcitoria dei crediti che il lavoratore ha ingiunto in pagamento alla Società cedente, a titolo di emolumenti allo stesso dovuti per effetto del mancato ripristino del rapporto da parte della società predetta in seguito a declaratoria dell'illegittimità della cessione di azienda.
Infine, seppur con riferimento alla fattispecie di interposizione di manodopera, ma comunque applicabile all’ipotesi di cessione del ramo d'azienda, considerato il riconoscimento di diritto vivente sopravvenuto operato dalla Corte costituzionale (sentenza 28 febbraio 2019, n. 29), rileva l’indirizzo per cui ove venga accertata l'illegittimità (dell’appalto o della cessione d’azienda) e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente o del cedente, determina l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni, a decorrere dalla messa In mora (Corte di Cassazione, S.U. sentenza 7 febbraio 2018, n. 2990).
Tanto premesso, acclarata l’illegittimità del trasferimento del ramo d'azienda, dalla messa in mora operata del lavoratore, vi è l'obbligo dell'impresa già cedente di pagare la retribuzione e non di risarcire un danno, non rinvenendosi peraltro nell’ordinamento norma di diritto positivo che consenta di ritenere che tale obbligazione pecuniaria possa considerarsi, in tutto o in parte, estinta per il pagamento della retribuzione da parte dell'impresa originaria destinataria della cessione. Ciò, anche sul presupposto dell'unicità di prestazione lavorativa e di obbligazione, con la qualificazione del relativo pagamento ottenuto dal cessionario alla stregua di un adempimento del terzo.
Del resto, non si pone una questione di compensatio lucri cum damno per ogni ipotesi di aliunde perceptum, considerato che va escluso che la richiesta di pagamento del lavoratore abbia titolo risarcitorio, titolo su cui si fonda la detraibilità dell’aliunde perceptum dal risarcimento.