Prassi - FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI - Comunicato 28 maggio 2020

Le misure a sostegno della liquidità e delle attività produttive (D.L. "cura italia" n. 18/2020 convertito, D.L. "liquidità" n. 23/2020 e D.L. "rilancio" n. 34/2020)

 

Il presente documento passa in rassegna le misure urgenti a sostegno della liquidità e a favore delle imprese e dell'economia adottate dal Governo per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19, contenute nel Decreto "Cura Italia" n. 18/2020 (convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020), nel Decreto "Liquidità" n. 23/2020 attualmente in corso di conversione e nel Decreto "Rilancio" n. 34/2020.

Il documento fa seguito alla pubblicazione dei documenti di ricerca del 18 marzo, del 15 aprile e del 29 aprile u.s., con i quali è stata effettuata una prima analisi delle principali misure adottate dal Governo per fare fronte alla contingente emergenza epidemiologica da COVID-19, contenute nel Decreto "Cura Italia" n. 18/2020 convertito e nel Decreto "Liquidità" n. 23/2020

Le novità dei decreti sull'emergenza da COVID-19 (D.L. "Cura Italia" n. 18/2020 convertito e D.L. "Liquidità" n. 23/2020) - Terzo Aggiornamento (29 aprile 2020)

Le novità dei decreti sull'emergenza da COVID-19 (D.L. "Cura Italia" n. 18/2020 e D.L. "Liquidità" n. 23/2020) - Secondo Aggiornamento (15 aprile 2020)

Le novità dei decreti sull'emergenza da COVID-19 (D.L. "Cura Italia" n. 18/2020) (18 marzo 2020)

 

1. Il decreto-legge "Cura Italia" convertito, il decreto-legge "Liquidità" e il decreto-legge "Rilancio"

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (NOTA 1), denominato "Cura Italia" (d'ora in avanti, anche Decreto "Cura Italia") e il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (NOTA 2), denominato "Liquidità" (d'ora in avanti, anche Decreto "Liquidità") contengono, tra le altre disposizioni urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, una serie di misure a favore delle imprese e dei lavoratori e di sostegno alla liquidità.

Con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (NOTA 3), denominato "Rilancio" (d'ora in avanti, anche Decreto "Rilancio"), il Governo ha recentemente inteso rafforzare ulteriormente il sostegno alle imprese e all'economia e ha introdotto misure di settore che hanno toccato il turismo, la cultura, l'editoria, le infrastrutture e i trasporti, lo sport, l'innovazionetecnologica, la coesione territoriale e il Mezzogiorno.

 

2. Misure in favore delle imprese

 

Articolo 1 (d.l. Liquidità) - Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese

Fino al 31 dicembre 2020, tramite l'intervento di SACE sono fornite garanzie al sistema bancario per supportare la concessione di nuovi finanziamenti "sotto qualsiasi forma’'. L'importo complessivo massimo degli impegni di SACE è pari a 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato ed esaurito la loro capacità di accesso al Fondo.

Le garanzie coprono nuovi finanziamenti o rifinanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito e sono rilasciate alle seguenti condizioni:

a) entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;

b) alla data del 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non deve risultare presente tra le esposizioni deteriorate della banca, come definite ai sensi della normativa europea;

c) l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

1) 25% del fatturato annuo relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale; sul punto si segnala l'erroneo riferimento alla nozione di "fatturato come risultante dal bilancio...’' che andrebbe opportunamente conformato alla più corretta terminologia utilizzata al successivo articolo 13, comma 1, lett. m) (NOTA 4);

2) il doppio dei costi del personale sostenuti in Italia relativi al 2019. come risultanti dall'ultimo bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa.

Ai fini della verifica dei suddetti limiti si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e al costo del personale sostenuto in Italia, ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo.

Inoltre, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia in oggetto, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.

d) la garanzia agisce secondo le seguenti soglie massime:

- 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

- 80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;

- 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

Le suddette percentuali si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.

Qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo, ai fini dell'individuazione delle soglie di cui alle lett. c) e d), si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo stesso, che devono essere comunicati alla banca finanziatrice.

e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

- per i finanziamenti alle PMI sono corrisposti in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

- per i finanziamenti di imprese diverse dalle PMI sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

f) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei soggetti eroganti. Il minor costo dei rifinanziamenti coperti dalla garanzia deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto erogante per operazioni con le stesse caratteristiche ma prive della garanzia e il costo effettivamente applicato all'impresa;

g) la garanzia copre nuovi finanziamenti o rifinanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;

h) l'impresa che beneficia della garanzia, nonché ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, assume l'impegno di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni proprie nel 2020;

i) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;

j) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con valore dei fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro si applica la seguente procedura semplificata:

- l'impresa presenta a un soggetto finanziatore, che può operare anche in modo coordinato con altri operatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;

- in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento, i finanziatori trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE, che la processa, verificando l'esito positivo della delibera della banca ed emettendo un codice unico identificativo della prativa;

- la banca procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa da SACE.

Qualora l'impresa beneficiaria abbia più di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato superiore a 1,5 miliardi, il rilascio della garanzia è subordinato altresì alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

1. contributo allo sviluppo tecnologico;

2. appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;

3. incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;

4. impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;

5. peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

Il succitato decreto ministeriale può innalzare le soglie di cui al comma 2, lett. d) fino al limite immediatamente superiore a quello previsto.

La Commissione Europea ha approvato le misure in oggetto il 14 aprile, considerandole coerenti con la normativa europea sugli aiuti di Stato.

Sulle obbligazioni di SACE derivanti dalle garanzie di cui al comma 1 della norma in commento è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. Ai sensi dell'art. 1, comma 13, la garanzia dello Stato può essere concessa anche a favore delle esposizioni assunte o da assumere da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. entro il 31 dicembre 2020 derivanti da garanzie su finanziamenti concessi da banche a favore di imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica connessa al COViD-19. Per tali garanzie, nello stato di previsione del MEF è istituito un fondo la cui dotazione, inizialmente pari a 1 miliardo, è incrementata di 30 miliardi ad opera dell'art. 31 del Decreto "Rilancio".

Le principali caratteristiche della misura in oggetto possono essere sintetizzate come segue.

 

La garanzia di Sace (art. 1 del Decreto Liquidità)

Beneficiari Imprese (compresi lavoratori autonomi e liberi professionisti) che abbiano già esaurito la capienza del Fondo centrale di garanzia, senza limiti di fatturato.

Sede in Italia e destinazione dei finanziamenti richiesti verso stabilimenti italiani.

Imprese che al 31/12/2019 non rientravano nella definizione di imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014.

Imprese che al 29/2/2020 non risultavano presenti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite dalla normativa europea.

Data rilascio garanzia Entro il 31 dicembre 2020.
Plafond 200 miliardi, di cui 30 destinati a piccole e medie imprese.
Durata finanziamenti Massimo 6 anni, con possibile preammortamento fino a 24 mesi.
Importo massimo del finanziamento garantito Maggior valore tra:

25% del fatturato 2019

doppio del costo del personale 2019 sostenuto in Italia Gli importi si cumulano se:

la stessa impresa beneficia di più finanziamenti assistiti da garanzia pubblica;

l'impresa fa parte di un gruppo con più beneficiari di finanziamenti garantiti.

Percentuale del finanziamento coperta dalla garanzia di SACE S.p.A. 90% per imprese con dipendenti in Italia < 5.000 e fatturato < 1,5 miliardi;

80% per imprese con fatturato tra 1,5 e 5 miliardi o dipendenti in Italia > 5.000;

70% per imprese con fatturato > 5 miliardi.

Procedura

semplificata

Per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato < 1,5 miliardi:

l'impresa presenta al soggetto finanziatore la domanda di finanziamento;

rilascio da parte del soggetto finanziatore di un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;

erogazione del finanziamento esistito dalla garanzia.

obblighi da rispettare per le imprese beneficiarie Divieto di distribuzione di dividendi e di riacquisto di azioni nel 2020

Obbligo di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali

Risorse destinate a sostenere costi del personale, investimenti o circolante in Italia

 

Costo della garanzia

Tipo di beneficiario 1° anno 2°- 3° anno 4°- 6° anno
PMI 25 punti base 50 punti base 100 punti base
Grandi imprese 50 punti base 100 punti base 200 punti base

 

In base a recenti documenti informativi emanati da SACE, è possibile sintetizzare i requisiti che identificano l'assenza di condizioni di difficoltà finanziaria e, di conseguenza, l'eleggibilità ai benefici previsti dall'articolo 1 del d.l. n. 23/2020.

 

REQUISITI IMPRESA NON IN DIFFICOLTÀ

1 Incidenza delle perdite d'esercizio sul P.N. Il rapporto deve essere inferiore al 50%
2 Rapporto tra l'ammontare dei debiti rispetto al P.N. Il rapporto deve essere inferiore a 7,5
3 Rapporto tra EBITDA (o Margine Operativo Lordo) e Oneri Finanziari Il rapporto deve essere inferiore a 1
4 Controparte segnalata tra le "Esposizioni Non Deteriorate" La Banca classificava la controparte in bonis al 31/1/2020 (il Cliente alla data del 31/1/2020 non risultava classificato tra le: Esposizioni Scadute e Deteriorate; Inadempienze Probabili; Sofferenze)
5 Assenza in Centrale Rischi (flusso di ritorno Dic.19) di segnalazioni di Sofferenze a Sistema il Cliente non presentava al 31.12.2019 segnalazioni di Sofferenze a Sistema
6 Assenza in Centrale Rischi (flusso di ritorno Dic.19) rapporto tra Sconfinamenti Totali per Cassa e Accordato Totale Cassa Al 31.12.2019 il rapporto tra Sconfinamenti Cassa e Accordato Cassa Totale era inferiore al 20%

 

Articolo 2 (d.l. Liquidità) - Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese

L'articolo 2 del d.l. n. 23/2020, inoltre, modificando l'articolo 6 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, stabilisce che SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione Europea, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi. In favore degli impegni assunti da SACE è prevista la garanzia dello Stato a prima richiesta.

Le risorse in questione dovrebbero essere liberate anche attraverso l'introduzione di un sistema di riassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall'attività di garanzia di SACE, per i rischi definiti non di mercato ai sensi della normativa dell'Unione europea, sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il residuo 10%.

È disposta, inoltre, la riassicurazione del 90% dello stock di esposizioni di SACE attualmente in essere.

 

Articolo 13 (d.l. Liquidità) - Fondo centrale di garanzia PMI

Con il nuovo d.l. n. 23/2020 si sono volute incrementate le misure volte ad evitare crisi di liquidità per le imprese, estendendo l'utilizzo del Fondo di Garanzia per le PMI, di cui alla I. 662/1996, attraverso alcune modifiche alla disciplina ordinaria che rimarranno operative fino al 31 dicembre 2020:

- la garanzia è concessa a titolo gratuito, sospendendo l'obbligo di versamento di commissioni al Fondo, ove previste;

- l'importo massimo garantito è aumentato a 5 milioni per singola impresa con un numero di dipendenti inferiore a 499 (NOTA 5);

-- la copertura diretta, anche mediante ricorso a sezioni speciali, è pari al 90% dell'ammontare di ciascun finanziamento, stabilendo che la durata delle operazioni dev'essere fino a 72 mesi. L'importo massimo finanziabile non può superare, alternativamente, i seguenti parametri:

- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario alla data del 2019 o ultimo anno disponibile (NOTA 6). Il costo della spesa salariale deve considerare gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa e che risulta da libro dei subcontraenti. Per le imprese che sono state costituite dopo il Io gennaio 2019, il valore del prestito deve essere inferiore rispetto alla previsione dei costi salariali dei primi due anni successivi alla costituzione;

- il 25% del fatturato (NOTA 7) totale del beneficiario per l'anno 2019 (NOTA 8);

- il fabbisogno, attestato da autocertificazione, dei costi per capitale di esercizio e costi di investimenti nei successivi 18 mesi, pel le piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti inferiore a 499;

-- la copertura in riassicurazione, anche mediante ricorso a sezioni speciali, è pari al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria che diventa il 100% se interviene in riassicurazione il Confidi, con una copertura di quest'ultimo che non deve superare il 90%. Le percentuali sono in garanzia diretta l'80%e in riassicurazione il 90%;

-- sono ammissibili al Fondo di garanzia anche operazioni di rinegoziazione del debito, con copertura diretta all'80%ocon riassicurazione al 90%, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza almeno per il 10% del debito residuo;

-- la garanzia sarà allungata automaticamente nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlate all'emergenza COVID-19;

-- l'accesso al Fondo è effettuato senza utilizzo del modello di valutazione di cui alla Parte IX, lett. Adelle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale di cui al Decreto MISE 12 febbraio 2019. Ai fini della definizione degli accantonamenti da effettuare, la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sul modulo economico finanziario, con esclusione del modulo "andamentale". Ad ogni modo con cadenza bimestrale è previsto un eventuale adeguamento a valere sul fondo, sulla scorta delle informazioni che provengono dai dati della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia;

-- sono ammesse in garanzia le richieste da parte di beneficiari che presentano posizioni classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", purché non precedente al 31 gennaio 2020;

-- è possibile richiedere la copertura del fondo di garanzia anche per le aziende che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse all'istituto del concordato con continuità aziendale ai sensi dell'articolo 186-bis della legge fallimentare, che hanno presentato un accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis l.f. o hanno presentato un piano attestato ai sensi dell'articolo 67 l.f.. L'ammissione è esclusa qualora al momento del presente decreto le imprese presentino esposizioni deteriorate e comunque condizioni di difficile integrale rimborso;

-- sono escluse, invece, le imprese che presentano posizioni classificate come "sofferenza";

-- è prevista l'eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni al di sotto di una soglia fisiologica di operazioni deliberate e non perfezionate;

-- per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

-- per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall'epidemia, la quota della franche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti;

-- è prevista una garanzia a copertura del 100% a favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa arti o professioni, che autocertifichino di aver subito danni dall'emergenza COVID- 19. I prestiti possono raggiungere un importo massimo pari al 25% del fatturato (NOTA 9), come da ultimo bilancio depositato o dichiarazione fiscale presentata, nel limite massimo di 25.000 euro. In questo caso le banche potranno erogare i prestiti senza attendere il via libera del Fondo di Garanzia. Per questa misura è inoltre stabilito che il finanziamento preveda una durata fino a 72 mesi e un preammortamento di almeno 24 mesi, con copertura dei soli costi  di istruttoria e tasso di interesse massimo determinato dal decreto. Si deve trattare di un nuovo finanziamento, che determini un ammontare di esposizione superiore rispetto alla data di entrata in vigore del decreto;

-- è prevista una garanzia che può arrivare al 100%, anche cumulato con ulteriori garanzie concessa dal Confidi o di altro soggetto abilitato, per imprese con ammontare di ricavi non superiore a € 3.200.000 (NOTA 10), la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza Covid-19. La garanzia è prevista a copertura di prestiti il cui valore non può superare il 25% dei ricavi. L'erogazione del prestito deve riguardare un nuovo finanziamento alla data del presente decreto;

-- sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;

-- è possibile richiedere una garanzia anche su operazioni finanziarie erogate da non oltre 3 mesi dalla di presentazione della richiesta e comunque successivamente al 31 gennaio 2020;

-- sono previste garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano di ammortamento, dedicate a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, appartenenti, per almeno il 20%, ad imprese che alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio presentino un rating non superiore alla classe "BB" della scala convenzionale S&P. Per tali operazioni è stato innalzato l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti fino a 500 milioni di euro. Il soggetto finanziatore può erogare i predetti prestiti prima che sia stata avviata la richiesta di garanzia purché successiva alla data del 31 gennaio 2020. I soggetti beneficiari sono ammessi senza valutazioni sul merito creditizio. La copertura della garanzia, non superiore al 90%, interviene sul singolo finanziamento;

-- in merito alla documentazione antimafia, in attesa del suo rilascio, l'aiuto è concesso sotto condizione risolutiva che può portare alla revoca dell'aiuto qualora, al ricevimento della predetta documentazione, la medesima evidenzi delle cause interdittive;

-- alle garanzie su portafogli di minibond, sarà assicurato un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85% della dotazione disponibile del Fondo;

-- è elevato a € 40.000 l'importo massimo per le operazioni di microcredito (articolo 111 del d.lgs. n. 385/1993), con relativo aggiornamento del D.M. 17 ottobre 2014, n. 176;

-- sono estese anche al settore dell'agricoltura e della pesca le disposizioni in materia di Fondo centrale di garanzia per le PMI, attraverso le specifiche garanzie rilasciate da ISMEA, che avrà a disposizioni 350 milioni (NOTA 11) da utilizzare pertali misure di garanzia.

La dotazione finanziaria complessiva del Fondo centrale di garanzia per le PMI, pari a 1,75 miliardi, è incrementata di 3,95 miliardi per l'anno 2020 (NOTA 12).

Il nuovo Decreto "Liquidità" vuole fornire alle imprese (soprattutto quelle di dimensioni ridotte) nuove opportunità di reperimento di risorse finanziarie a costo contenuto, è da accogliere positivamente l'abbattimento delle commissioni per l'accesso al Fondo e per il mancato perfezionamento delle operazioni, che nel 2019 hanno comportato oneri per le imprese per quasi 43 milioni. L'innalzamento a 5 milioni dell'importo massimo garantito, inoltre, ridarà capacità di finanziamento anche alle imprese che avevano esaurito gli spazi di garanzia sul Fondo.

Potranno continuare a godere della garanzia all'80% i finanziamenti che non rispettino i requisiti di durata e importo sopra indicati (es.: durata superiore a 72 mesi), fino al 31 dicembre 2020 anche a favore di imprese che impiegano fino a 499 dipendenti.

 

Il Fondo Centrale di garanzia per le PMI (art. 13 del Decreto "Liquidità")

 

Il Fondo Centrale di garanzia per le PMI (art. 13 del Decreto "Liquidità")

Beneficiari PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa arti o professioni imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 Possono inoltre presentare richiesta:

- imprese che in data successiva al 31.12.2019 hanno presentato concordato con continuità, accordo di ristrutturazione, piano attestato

- imprese con posizioni classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", purché non precedente al 31.1.2020

Finanziamenti

ammessi

5 milioni per ogni singolo soggetto nuovi finanziamenti operazione di rinegoziazione con nuovo finanziamento per almeno il 10% del debito residuo
Copertura del fondo, percentuale di garanzia e importo massimo del finanziamento garanzia diretta:

percentuale garantita 90% su il maggiore tra:

- il 25% del fatturato 2019;

- il doppio della spesa salariale annua 2019;

- il fabbisogno per costi di capitale di esercizio e per costi di investimento per i successivi 18 mesi (per le PMI) ovvero 12 mesi (per le imprese di dimensione maggiore) come attestato da apposita autocertificazione del beneficiario

percentuale garantita 100% fino al 25% dei ricavi da ultimo bilancio/dichiarazione fiscale per PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa arti o professioni, nel limite massimo di € 25.000;

garanzia cumulabile:

- percentuale garantita 100% (90% diretta e 10% Confidi o altre garanzie) fino al 25% dei ricavi per imprese con fatturato inferiore ad € 3.200.000 nel limite massimo di € 800.000;

- percentuale garantita 80% + 10% (in riassicurazione) per operazioni di rinegoziazione del debito.

Costo della garanzia Garanzia è concessa a titolo gratuito
Procedura

semplificata

Per i prestiti < € 25.000 non occorre che le banche attendano il via libera del Fondo di Garanzia
Durata finanziamenti Massimo 6 anni. Per prestiti < € 25.000, almeno 24 mesi di preammortamento.

 

Articolo 49-bis (d.l. Cura Italia) - Fondo centrale di garanzia PMI

Per un periodo di dodici mesi decorrente dalla data del 2 marzo 2020, in favore delle PMI, comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell’aIlegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, la garanzia del Fondo, è concessa, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi:

- per un importo massimo garantito per singola impresa di € 2,500,000;

- con una garanzia pari all’80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento;

- con una percentuale pari al 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia,

- a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%.

L'intervento in questione può essere esteso, con decreto del MISE, dì concerto con il MEF, per periodi determinati e nei limiti delle risorse previste, alle PMI ubicate in aree diverse da quelle individuate dal succitato DPCM, in considerazione dell'impatto economico eccezionale subito in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero dell'appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari.

 

Articolo 14 (d.l. Liquidità) - Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti

Per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242, è stato previsto un fondo con dotazione di 30 milioni, per l'anno 2020, al fine di garantire i finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario.

È altresì previsto uno stanziamento di 5 milioni per il 2020 da destinare alla concessione di contributi in conto interessi erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario a favore degli stessi soggetti beneficiari.

 

Articolo 54-quater (d.l. Cura Italia) - Sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura

Per contenere gli effetti della pandemia, per la durata di nove mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del Decreto "Cura Italia", sono sospese le rate dei mutui erogati dal Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui alla legge n. 108/1996 (NOTA 13). La sospensione prevede un prolungamento di nove mesi del piano di ammortamento stabilito in fase di concessione del mutuo. Sono, inoltre, sospese le rate di febbraio e marzo 2020 non pagate che possono essere rimborsate a scadenza del predetto piano.

Nello specifico, sono interessati alle disposizioni del presente articolo 54-quarter.

- i mutui contratti dalle vittime dell'usura di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108;

- i finanziamenti concessi con la garanzia del Fondo per la prevenzione dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996 n. 108. Per quanto attiene a questi finanziamenti, sono a carico del fondo gli interessi maturati nel corso della sospensione. In merito alle rate eventualmente non pagate di febbraio e marzo, le medesime sono a carico dei garantiti, che effettueranno i versamenti direttamente sui conti dei fondi di garanzia in giacenza presso le associazioni e le fondazioni di cui alla legge n.108/1996.

Inoltre, è stabilito che sono sospesi, fino al 31 dicembre 2020, i procedimenti esecutivi relativi ai mutui e ai finanziamenti di cui sopra.

Le vittime del delitto di usura, che risultano parti offese in un procedimento penale, possono richiedere l'accesso al fondo di cui all'articolo 14 della legge n. 108/1996, anche se non rientrano nelle categorie individuate all'articolo 14, comma 2 (soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione) e 2-bis (imprenditore dichiarato fallito, previo parere del giudice).

 

Articolo 56 (d.l. Cura Italia) - Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19

Il comma 2 dispone la sospensione delle scadenze, in relazione alle esposizioni debitorie non deteriorate, nei confronti di banche e di intermediari finanziari di cui possono beneficiare (facendone richiesta al soggetto creditore) microimprese e PMI italiane (comma 5), oltreché, cosi come chiarito nelle Faq del MEF, lavoratori autonomi ed i liberi professionisti titolari di partita IVA. I soggetti devono «he alla data di entrata in vigore del Decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito, rispetto ai quali la misura dispone quanto segue:

a) apertura di credito, per gli importi esistenti alla data del 29 febbraio 2020, o se successive alla data del Decreto, è stabilito che non vi potrà essere alcuna revoca fino al 30 settembre 2020, sia con riferimento alla parte del finanziamento utilizzata che quella ancora da utilizzare;

b) contratti per prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, per cui è prevista una proroga fino al 30 settembre 2020. È inoltre previsto uguale trattamento per tutti gli elementi accessori relativi al contratto principale. Così come viene chiarito nella relazione illustrativa, il tutto non determinerà, da un punto di vista attuariale, alcun aggravio di costi né per l'intermediario e tanto meno per il soggetto fruitore (impresa). Si chiarisce inoltre che tutti gli oneri amministrativi restano a carico deN'intermediario;

c) mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, anche se perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie, con le rate o i canoni di leasing aventi scadenza anteriore al 30 settembre 2020. Nella misura è prevista la sospensione dei pagamenti sino al 30 settembre 2020 (NOTA 14), unitamente agli elementi accessori, senza che ciò, in termini attuariali, comporti aggravio di costi né per l'intermediario e né tanto meno per le imprese clienti. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato.

Gli oneri amministrativi anche in questa circostanza restano a carico degli intermediari. Resta salvo, così come indicato nella presente disposizione, che le imprese possono beneficiare della sospensione anche della sola quota capitale. A tal proposito, il MEF è intervenuto per chiarire che "In caso di sospensione delia sola quota capitale della ratar, si determina la traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi sul capitale ancora da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie.

In caso di sospensione dell'intera rata (quota capitale e quota interessi), si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. L'ammontare corrispondente a tali interessi sarà ripartito in quote nel corso dell'ammortamento residuo".

Durante il periodo di moratoria gli intermediari devono sospendere il computo dei giorni di persistenza dell'eventuale scaduto o sconfinamento, come precisato anche nella relazione illustrativa.

Le imprese devono autocertificare di aver subito in via temporanea una carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia (comma 3) per ottenere una moratoria sui finanziamenti che alla data di pubblicazione del d.l. n. 18/2020 non siano segnalate dall'intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come "deteriorato" (comma 4). La sospensione dei pagamenti priva le banche della possibilità di valutare autonomamente se acconsentire o meno a modifiche alle condizioni contrattuali in base alla situazione economico-finanziaria dei debitori.

La moratoria, che non genera nuovi o maggiori oneri per le banche (rispetta quindi il principio della neutralità attuariale) e che riguarda crediti non deteriorati, è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rivedere il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria.

In effetti, per mitigare gli effetti economici di un possibile peggioramento nella qualità dei crediti oggetto di moratoria, alle misure di sostegno è associata la previsione del possibile intervento del Fondo di Garanzia per le PMI (che copre parzialmente le esposizioni interessate). Il comma 6 stabilisce che le operazioni oggetto delle misure di sostegno sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia, con una dotazione di 1.73 miliardi. La garanzia copre solo parzialmente i danni eventualmente subiti dalle banche in conseguenza dell'evento eccezionale, secondo i seguenti importi:

a) 33% per i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del Decreto in esame dei prestiti di cui al comma 2, lettera a);

b) 33%  per i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi del comma 2, lettera b);

c) 33% per le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi del comma 2, lettera c).

La moratoria può essere applicata anche a finanziamenti erogati con fondi di soggetti terzi (comportando che il relativo contratto di provvista si allunghi automaticamente in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario, senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti terzi) e ai finanziamenti agevolati (previa comunicazione all'ente incentivante).

Secondo quanto chiarito nelle FAQ del MEF, le richieste da parte delle imprese possono essere presentate dal 17 marzo 2020 via PEC o altri meccanismi, che garantiscano la tracciabilità della comunicazione con data certa.

I commi da 7 a 11 esplicitano le modalità e ¡termini di attivazione ed escussione della garanzia, nonché la percentuale minima di accantonamento a copertura del rischio.

La presente moratoria dei finanziamenti è inserita nelle misure emanate dal governo in risposta agli effetti prodotti dall'epidemia COVID-19, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (comma 1), riconoscendolo come "evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia’'. Scopo della misura è quello di "evitare che un calo della domanda molto forte [...] abbia effetti permanenti sull'attività di un numero elevato di imprese e sia amplificato da meccanismi finanziari’'.

Anche la misura in questione si pone in scia rispetto alla proposta del CNDCEC di cui al n. 6 dell'allegato 2 della Informativa n. 21/2020 del 10 marzo u.s., ed è da accogliere favorevolmente in quanto è tesa a tutelare le imprese da eventuali situazioni di gap finanziario connesse alla riduzione delle attività in seguito all'emergenza legata al COVID-19.

In uno scenario di shock negativo-ancorché temporaneo-sia dal lato della domanda che dell'offerta, infatti, è necessario evitare che gli effetti siano permanenti su un numero elevato di operatori economici.

A tale proposito, i dati esposti nella Relazione Tecnica indicano che l'importo complessivo dei prestiti alle PMI che beneficerebbero della moratoria è stimato in circa 219 miliardi, così suddivisi:

- 97 miliardi per linee di credito in conto corrente (di cui 66 utilizzati);

- 60 miliardi per finanziamento relativi ad anticipi su titoli di credito (utilizzati per 35);

- 29 miliardi per altri prestiti a breve termine;

- 33 miliardi per rate di mutui e leasing in scadenza.

Mentre è positiva la possibilità di lasciare in capo alle imprese la facoltà di utilizzare la moratoria solo per la quota capitale o per l'intera rata, desta qualche perplessità solo la limitata articolazione temporale della misura (circa sei mesi). Come in precedenza sottolineato, infatti, attesa la forte rilevanza dei danni subiti dalle PMI italiane a causa dell'emergenza sanitaria, anche in questo caso sarebbe stato opportuno prolungare i benefici previsti dalla norma, calibrandone alPoccorrenza l'ampiezza in funzione delPeffetto moltiplicatore degli impatti di specifici settori merceologici ed economici in cui operano i soggetti coinvolti.

In tal senso, richiamando quanto riportato nella relazione illustrativa in relazione ai mutui e "altri finanziamenti a rimborso rateale", il pagamento delle rate riscadenzato tra le parti potrebbe far presumere l'allungamento ad un anno della sospensione così come anche proposto nella moratoria ABI e nelle richieste del CNDCEC).

 

Beneficiari

Riguardo alla platea dei beneficiari, si ritiene che essa comprenda anche i liberi professionisti e i lavoratori autonomi: la raccomandazione 2003/361/CE, all'articolo 1 dell'allegato, infatti, definisce l'impresa come "ogni entità, a prescindere dalia forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica’'.

In tal senso, anche la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge finanziaria 2016), in merito ai "Piani operativi POR e PON del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)", ha esteso l'accesso "ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dal titolo I dell'allegato alla raccomandazione 2013/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, e dall'articolo 2, punto 28), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013". Pertanto, considerando il contesto critico in cui il presente Decreto vuole perseguire i propri obiettivi, risulterebbe incoerente un'interpretazione restrittiva della cerchia dei beneficiari, rispetto alla quale appare eventualmente opportuno un chiarimento.

 

Articolo 11 (d.l. Liquidità) - Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

La misura contenuta nel d.l. n. 23/2020 consiste in una moratoria sui termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020. La sospensione può essere fatta valere per lo stesso periodo da debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

La sospensione opera sui termini:

a. per la presentazione al pagamento;

b. per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;

c. previsti ai fini dell'iscrizione nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari nei casi di mancanza di autorizzazione e di difetto di provvista di cui all'articolo 9, comma 2, lett.a) e b), e di comunicazione del preavviso di revoca di cui all'articolo 9-bis, comma 2, della L. 386/1990;

d. per il pagamento tardivo con difetto di provvista dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa L. 386/1990.

Protesti o constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di commercio; se già pubblicati, le Camere provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al prefetto ai fini dell'esecuzione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative (di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della L. 386/1990).

La norma chiarisce anche il campo di applicazione della sospensione con specifico riferimento agli assegni bancari e postali. Per assegni bancari e postali si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario, il quale, però, può comunque presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione; il titolo continua a essere pagabile dal trattario nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del traente; nell'ipotesi di difetto di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell'assegno.

Nel periodo di sospensione non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista; se l'avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l'esecuzione del pagamento tardivo è sospeso.

Tutti gli elementi necessari per determinare la possibilità o meno di procedere al pagamento del titolo (es.: fondi disponibili, autorizzazione) e quelli da considerare per ulteriori azioni (es.: protestabilità), saranno pertanto quindi valutati al termine del periodo di sospensione.

 

Articolo 57 (d.l. Cura Italia) - Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia

La norma mira a rafforzare la liquidità del sistema economico, prevedendo le seguenti misure, anche a favore delle grandi imprese, che non possono avere accesso al Fondo di Garanzia per le PMI che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, operanti in settori individuati con decreto ministeriale:

- le banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti, potranno erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza sanitaria;

- CDP, infatti potrà supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse;

- lo Stato potrà concedere "controgaranzie" fino ad un massimo dell'80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato, con un evidente effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema.

Per il fondo destinato alla copertura delle garanzie dello Stato è prevista una dotazione iniziale di 500 milioni.

Dal punto di vista operativo, la misura interviene su aggregati omogenei di finanziamenti bancari: la garanzia è prestata sul portafoglio complessivo di finanziamenti, coprendone porzioni caratterizzate da differenti livelli di rischio. Nello specifico, in caso di garanzia di prima perdita, la garanzia copre tutti i finanziamenti non ripagati fino ad una quota massima percentuale predefinita (c.d. "cap massimo alle perdite"). In caso di prima perdita pari ad esempio al 10% del portafoglio di finanziamenti, la leva della garanzia è almeno 20x (per cui, per ogni euro garantito l'ammontare del portafoglio di finanziamenti è almeno di venti euro).

Nel caso di specie, applicando il moltiplicatore previsto alla dotazione assegnata (500 milioni), si garantirebbero portafogli bancari per un ammontare complessivo di almeno 10 miliardi. Si segnala, peraltro, che il meccanismo consentirebbe alle banche di liberare capitale regolamentare e di applicare la c.d. "supervisory formula" sulla tronche senior: in forza di tale formula, le banche applicano una percentuale di assorbimento del loro capitale sui singoli finanziamenti pari al 15% anziché, tipicamente, al 75/100%. In questo modo, le banche hanno incentivo ad erogare più credito alle imprese grazie al ridotto assorbimento di capitale.

Inoltre, il meccanismo previsto consente di eliminare eventuali fenomeni di moral hazard in quanto i soggetti interessati (anche le banche) assumerebbero tutti quota parte del rischio:

- CDP potrà assumere sino all'80%;

- il MEF potrà assumere sino all'80% del rischio CDP (vale a dire il 64%); la banca assumerà un rischio residuo pari al 20%.

Giova sottolineare, infine, come lo strumento in questione, rispetto a quelli previsti dal Fondo centrale di Garanzia, non fanno riferimento alla normativa "de minimis" e, di conseguenza, non erodono il relativo plafond. I due strumenti, pertanto, sono pienamente complementari e il decreto ministeriale attuativo potrà meglio definire i rispettivi ambiti applicativi.

 

Beneficiari

Lo strumento in questione è rivolto a una platea più ampia rispetto ai precedenti: oltre alle PMI, possono usufruirne anche grandi imprese, garantendo non solo nuovi portafogli ma anche portafogli già esistenti.

 

Articolo 72 (d.l. Cura Italia)-Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese e Articolo 48 (d.l. Rilancio) - Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione

È istituito il fondo da ripartire denominato "Fondo per la promozione integrata", con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro per l'anno 2020 (NOTA 15), volto alla realizzazione di diverse iniziative a supporto del Made in Italy.

Nell'ambito del fondo rotativo per programmi di penetrazione commerciale in Paesi Extra UE di cui all'articolo 2, comma 1, del d.l. n. 251/1981 di una sezione separata per la concessione di cofinan- ziamenti a fondo perduto fino al 50% dei finanziamenti concessi ai sensi della norma in questione, secondo criteri e modalità stabiliti dal Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 205/2017 (NOTA 16).

Con riferimento al fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del d.l. n. 251/1981, l'art. 48 del Decreto "Rilancio" ha inoltre stabilito che:

- la disponibilità del fondo è ulteriormente incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2020;

- i limiti massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul fondo sono elevati fino al doppio di quelli attualmente previsti;

- i finanziamenti agevolati a valere sul fondo, nonché i cofinanziamenti e le garanzie concesse, possono eccedere gli importi massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis;

- i finanziamenti agevolati a valere sul fondo sono esentati dalla prestazione della garanzia, a domanda del richiedente da presentare entro il 31 dicembre, in deroga alla vigente disciplina relativa al fondo.

 

Articolo 72-ter(d.l. Cura Italia-Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati

Per i soggetti beneficiari di mutui agevolati concessi dall'Agenzia "Invitalia", ubicati nei comuni individuati dal d.P.C.M. del 1° marzo 2020, è stabilita la sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. Si tratta di benefici che andranno applicati anche nel caso in cui Invitalia abbia adottato la risoluzione del contratto di finanziamento in ragione delle morosità del soggetto fruitore, purché il credito non risulti già iscritto a ruolo. In questa ipotesi, Invitalia, su richiesta del soggetto beneficiario, procede, entro 60 giorni dal 2 marzo 2020, alla ricognizione del debito, definendo la sorta capitale e gli interessi da rimborsare al tasso legale e con rate semestrali.

Le disposizioni si applicano per le transazioni al 2 marzo 2020 e per scadenze non successive al 31 dicembre 2020 (NOTA 17).

In relazione ai beneficiari oggetto di provvedimenti di revoca o di risoluzione del finanziamento viene disposta la sospensione delle conseguenti azioni di recupero fino al 30 settembre 2020.

 

Articolo 78 (d.l. Cura Italia) - Misure in favore del settore agricolo e della pesca

Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, l'articolo in esame istituisce un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, nel rispetto delle disposizioni relative agli aiuti "de minimis’' nel settore agricolo. In base alla soglia degli aiuti in questione, la Relazione Tecnica stima che le risorse stanziate consentiranno a 5.000 soggetti di usufruire dei benefici previsti dalla norma.

La stessa norma, inoltre, modificando l'articolo 10-ter del d.l. n. 27/2019, prevede la possibilità di aumentare dal 50% al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC, il nuovo comma 2-quinquies include ora anche le aziende agricole tra le beneficiarie delle garanzie previste dall'articolo 11, comma 2 del d.l. n. 185/2008, destinato al " potenziamento finanziario Confidi anche con addizione delia garanzia dello Stato".

Inoltre, con l'introduzione del comma 4-bis, per le imprese indicate all'allegato 1 del d.P.C.M. del 1° marzo 2020 viene prevista la possibilità di beneficiare di mutui a tasso zero, della durata di 15 anni, per l'estinzione dei debiti bancari in essere al 31 dicembre 2020. A tale scopo, per l'anno in corso, è istituito un fondo con dotazione pari a 10 milioni.

Per fornire ulteriore supporto alle imprese agricole, i mutui e gli altri finanziamenti destinati a soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, sono rinegoziabili, attingendo alle risorse di cui all'articolo 56, comma 12 e assicurando condizioni più vantaggiose, incidendo sul piano di ammortamento e sul tasso di interesse.

 

Articolo 80 (d.l. Cura Italia) - Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo

La norma prevede di incrementare di 400 milioni la dotazione finanziaria destinata ai contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del d.l. n. 112/2008, destinati al supporto di investimenti di importo superiore a 20 milioni nel settore industriale, turistico e di tutela ambientale.

Tale intervento si aggiunge alle risorse assegnate dalla legge di bilancio 2020 (100 milioni), che dovrebbero essere ulteriormente incrementate per far fronte alla richiesta che ha già registrato un significativo "overbooking".

Lo strumento in questione può essere molto utile per attivare investimenti e mobilitare risorse finanziarie, come confermato dai dati di Invitalia: a far data dall'apertura dello sportello agevolativo regolato dalla normativa in vigore, intervenuta a giugno 2015, sono stati approvati circa 163 Contratti di sviluppo, che consentono la potenziale attivazione di investimenti per oltre 5,8 miliardi di euro a fronte dei quali sono state concesse agevolazioni finanziarie (nella forma di contributo in conto capitale o alla spesa e di finanziamento agevolato) per oltre 2,6 miliardi, che hanno consentito la creazione/salvaguardia di oltre 80.000 posti di lavoro.

Ad ogni modo, poiché i dati del Soggetto Gestore indicano richieste complessive di gran lunga superiori alla domanda, sarebbe opportuno ipotizzare un significativo apporto di risorse aggiuntive al fine di garantire operatività alla misura, come confermato anche dalla Relazione Illustrativa al Decreto.

 

Articolo 95 (d.l. Cura Italia) - Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo

Per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, sono sospesi fino al 30 giugno 2020 (NOTA 18) i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

Tali versamenti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (NOTA 19) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (NOTA 20).

La norma intende agevolare le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, consentendo loro di non procedere, fino al 30 giugno 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati in forza di provvedimenti governativi o regionali.

 

Articolo 26 (d.l. Rilancio) - Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

La norma prevede una serie di misure volte a favore la capitalizzazione delle società di capitali (NOTA 21) aventi sede legale in Italia, che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo, qualora la società regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle imprese soddisfi le seguenti condizioni:

a) ammontare di ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR derivanti dalle vendite e dalle prestazioni relativo al periodo d'imposta 2019. compreso tra 5 milioni (10 milioni in caso del Fondo Patrimonio PMI) e 50 milioni: se la società appartiene ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi infragruppo;

b) abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, una riduzione complessiva di ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b) del TUIR non inferiore al 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; se la società appartiene ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi infragruppo;

c) abbia deliberato ed eseguito un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato, dopo il 20 maggio 2020 (entrata in vigore del Decreto "Rilancio") ed entro il 31 dicembre 2020.

Al fine di poter fruire delle agevolazioni, le società devono rispettare anche i seguenti requisiti (comma 2):

a) alla data del 31 dicembre 2019 non dovevano rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria in materia (NOTA 22);

b) devono trovarsi in situazione di regolarità contributiva e fisca le;

c) devono trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;

d) non devono rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e) non devono trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011;

f) non deve essere intervenuta nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del d.lgs. n. 74/2000.

 

Credito d'imposta per gii aumenti di capitale

Una prima agevolazioni si sostanzia in un credito d'imposta del 20% in capo al soggetto che effettua un conferimento in denaro in una o più società, in esecuzione di aumenti del capitale sociale deliberati ed eseguiti e integralmente versati, dopo il 20 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020 (commi 4-7).

L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale è calcolato il credito d'imposta non può eccedere 2 milioni di euro; il credito d'imposta massimo ammonta, quindi, a 400 mila euro.

La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali. L'investitore deve ottenere una certificazione dalla società conferitaria che attesti di non avere superato il limite dell'importo complessivo agevolabile fissato per ciascuna società, salvo eccezioni, in 800 mila euro ovvero, se superato, l'importo del credito spettante.

Non possono beneficiare della detrazione le società che controllano direttamente o indirettamente la società in cui è effettuato l'investimento, sono sottoposte a comune controllo o collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Credito d'imposta commisurato alle perdite della società

Alle società di capitali come in precedenza individuate, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale deliberato e sottoscritto (commi 8 e 9). Le perdite fiscali riportabili nei periodi d'imposta successivi sono ridotte dell'importo dell'ammontare del credito d'imposta riconosciuto.

Il credito d'imposta non concorrealla formazione del reddito ai fin i delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.

 

Cumulabilità delle agevolazioni

Ai sensi del comma 20, i benefici previsti dalle due agevolazioni sopra richiamate sono cumulabili fra loro e con eventuali altre misure di aiuto

L'importo complessivo lordo delle misure non può eccedere per ciascuna società il limite massimo di € 800.000, ovvero l'importo di € 120.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o di € 100.000 per quelle operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli).

 

Fondo Patrimonio PMI

Ai fini del sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, il comma 12 istituisce il fondo denominato "Fondo Patrimonio PMI" (NOTA 23), finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi dalle società di capitale che rispettano le condizioni del comma 2:

- un ammontare di ricavi compreso tra 10 milioni e 50 milioni di euro;

- soddisfano le condizioni di cui al comma 2, lett. da a) a f), sopra richiamate, compresa la condizione del numero di occupati inferiore a 250 unità (di cui alla lett. g)); hanno deliberato ed eseguito un aumento di capitale per almeno € 250.000.

L'importo massimo da poter sottoscrivere è pari al minore importo tra il triplo del valore dell'aumento di capitale effettuato e il 12,5% dell'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni relativi all'esercizio 2019.

Qualora la società sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica ovvero di aiuti sotto forma di prestiti a tassi di interesse agevolati in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del "Quadro Temporaneo", la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell'ammontare degli Strumenti Finanziari sottoscritti non supera il maggiore tra:

- il 25% dei ricavi delle vendite e delle presta zioni_re lati vi al periodo d'imposta 2019; il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio;

- il fabbisogno di liquidità della società per i 18 mesi successivi alla concessione della prima misura di aiuto, come risultante da una autocertificazione del rappresentante legale.

Gli Strumenti Finanziari possono essere emessi in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412, comma 1, c.c. e sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione, atteso che l'emittente potrà comunque riscattare i titoli in via anticipata, in una o più soluzioni, decorsi tre anni dalla sottoscrizione.

Nel caso in cui la società emittente sia assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo i crediti chirografari e prima di quelli previsti dall'articolo 2467 c.c. (finanziamenti dei soci).

La società emittente deve rispettare i seguenti obblighi:

a) non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;

b) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia;

c) fornire al Gestore (NOTA 24) un rendiconto periodico con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti.

Gli interessi maturano con periodicità annuale e sono corrisposti in unica soluzione alla data di rimborso.

 

Articolo 27 (d.l. Rilancio) - Patrimonio destinato

Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", CDP S.p.A. è autorizzata a costituire un Patrimonio Destinato denominato "Patrimonio Rilancio". I destinatari degli interventi in questione sono:

- società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa; che hanno sede legale in Italia;

- che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo che presentano un fatturato annuo superiore a 50 milioni (NOTA 25).

Requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del MEF e del MISE.

CDP S.p.A., tramite le operazioni in esame, può effettuare ogni forma di investimento, comunque di carattere temporaneo, ivi inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione di strumenti finanziari e l'assunzione di partecipazioni sul mercato primario e secondario. In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, partecipazione ad aumenti di capitale, acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.

Nella individuazione degli interventi, il decreto terrà in considerazione l'incidenza dell'impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale, alla reta logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro. Possono essere effettuati anche interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, pur presentando temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.

 

Articolo 30 (d.l. Rilancio) - Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

Per andare incontro alle esigenze delle piccole attività produttive e commerciali, gravemente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arerà) dispone con propri provvedimenti, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici.

Gli interventi per ridurre il costo del servizio elettrico riguarderanno la cosiddetta "quota fissa", formata da costi quali "trasporto e gestione del contatore", "oneri generali di sistema".

Nel limite del tetto di spesa di 600 milioni per il 2020. si prevede un risparmio dei costi relativi alle suddette voci di spesa fisse, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo. Per le utenze con potenza superiore a 3,3 kW, le componenti fisse saranno rideterminate nel limite massimo della tariffa che si otterrebbe nel primo trimestre dell'anno, assumendo un volume di energia effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

 

Articolo 35 (d.l. Rilancio) - Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali

Al fine di preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e di garantire la disponibilità dei servizi di assicurazione del credito commerciale per le imprese colpite dagli effetti dell'epidemia COVID-19, SACE S.p.A. concede in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine che abbiano aderito all'iniziativa mediante apposita convenzione (NOTA 26), una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dal 20 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto "Rilancio") fino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di 2 miliardi.

Sulle obbligazioni di SACE derivanti dalle garanzie in oggetto, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Decreto "Rilancio", sono stabilite ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle operazioni in oggetto, la cui operatività è comunque subordinata all'approvazione da parte della Commissione Europea ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul Funzionamento dell'UE.

 

Articolo 41 (d.l. Rilancio) - Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi

Anche il mercato dei Certificati Bianchi (CB) risentirà di criticità connesse al COVID-19, con una prevedibile, significativa riduzione nella realizzazione dei progetti di efficienza energetica negli usi finali, generando una contrazione della liquidità del mercato dei certificati e una frenata sul perseguimento degli obiettivi nazionali annui di risparmio energetico. Peraltro, una contrazione degli investimenti e della liquidità di tale mercato, nonché della generazione dei CB risultava già dalle ordinarie procedure di verifica del maggio 2019 (ai fini degli adempimenti per l'anno 2018) e dalle proiezioni sulla capacità di colmare la mancanza di CB relativi al 2019, con presumibili effetti sulla capacità, da parte del mercato, di garantire il riscatto dei CB virtuali entro la data ultima del 31 maggio 2021.

La norma in commento prevede dunque, al comma 1, la proroga al 30 novembre 2020 della chiusura dell'anno d'obbligo 2019, al fine di consentire ai soggetti coinvolti nel meccanismo di potersi ricalibrare nel contesto della situazione di crisi.

Inoltre, con riferimento ai CB per la cogenerazione ad alto rendimento (CAR), il comma 2 permette al contempo di incrementare la liquidità di certificati immessi sul mercato, tramite l'anticipo dell'inizio del periodo di rendicontazione alla data di entrata in esercizio per i nuovi impianti (NOTA 27); si intende, in tal modo, mitigare i possibili ritardi sulle date di entrate in esercizio preventivate per effetto della dilazione delle attività produttive imposte dall'emergenza.

La norma, quindi, oltre all'anticipo del periodo di rendicontazione, permette anche l'anticipo della data di inizio dell'emissione degli incentivi (NOTA 28).

 

Articolo 43 (d.L. Rilancio) - Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa

Al fine di procedere al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'art. 185-bis del d.lgs. n. 30/2005, nonché delle società di capitali aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico- finanziaria, è istituito presso il MISE il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa (NOTA 29), con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

Il Fondo opera attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese che si trovano nelle condizioni di cui sopra, effettuati a condizioni di mercato, nonché attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro.

Le imprese che intendano avvalersi del Fondo notificano al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative a:

a) le azioni che intendono realizzare per ridurre gli impatti occupazionali (ad esempio attraverso incentivi all'uscita, prepensionamenti, riallocazione di addetti all'interno dell'impresa o del gruppo di appartenenza dell'impresa);

b) eventuali imprese che abbiano già manifestato interesse all'acquisizione della società o alla prosecuzione dell'attività ovvero le azioni che intendono attuare per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri;

c) le opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.

I criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, saranno stabiliti con decreto del MISE, sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

 

Articolo 53 (d.l. Rilancio) - Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato iliegali non rimborsati

La norma stabilisce una deroga alla regola generale della normativa europea in materia di aiuti di Stato, in base alla quale le imprese che hanno beneficiato di aiuti illegali e incompatibili e che sono destinatarie di un ordine di recupero pendente in virtù di una Decisione della Commissione europea non possono beneficiare di ulteriori aiuti fino al completo recupero (c.d. "principio Deggendorf").

Come osservato dalla relazione illustrativa al Decreto "Rilancio", considerato che detto principio non trova applicazione - per espressa previsione normativa europea - nei casi di indennizzo dei danni derivanti da calamità naturale e considerata la qualifica di evento eccezionale della pandemia COVID- 19 e l'assoluta eccezionalità, temporaneità e la natura emergenziale delle misure di aiuti di Stato adottate, la Commissione europea ha comunicato che tale principio non si applica alla misure per sostenere l'economia nel contesto dell'epidemia di coronavirus.

Di conseguenza, la disposizione in commento introduce una deroga limitata nel merito e nel tempo alla norma nazionale dell'art. 46, comma 1, della legge n. 234/2012, che prevede il divieto generale di concedere aiuti alle imprese soggette ad un ordine di recupero pendente. I soggetti in questione potranno, pertanto, accedere agli aiuti stabiliti ai sensi del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", al netto dell'importo che il beneficiario è tenuto a restituire, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.

 

Articolo 54 (d.l. Rilancio) - Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazion i fiscali

La disposizione consente a Regioni e Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio di adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", fino a un importo di 800.000 euro per impresa (120.000 euro per il settore della pesca e dell'acquacoltura e 100.000 euro per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli).

Gli aiuti in questione possono essere concessi, entro il 31 dicembre 2020, sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale sopra riportato.

 

Articolo 55 (d.l. Rilancio) - Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese

Con la presente disposizione è data la facoltà alle Regioni e alle Provincie autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, agli altri enti territoriali e alle Camere di commercio di adottare misure di aiuto alle imprese sotto forma di garanzie sui prestiti ai sensi della sezione 3.2 e 3.4 (NOTA 30) della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Le garanzie possono essere concesse entro il 31 dicembre 2020, possono riguardare sia prestiti per gli investimenti che per il capitale di esercizio e sono concesse a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia.

I premi di garanzia stabiliti per ciascun prestito sono fissati a un livello minimo, incrementati progressivamente all'aumentare della durata del prestito garantito, come di seguito indicato (NOTA 31):

 

Tipo di beneficiario

Margine di rischio di credito per un prestito con scadenza a 1 anno

Margine di rischio di credito per un prestito con scadenza da 2 a 3 anni

Margine di rischio di credito per un prestito con scadenza da 4 a 6 anni

PMI 25 punti base 50 punti base 100 punti base
Grandi imprese 50 punti base 100 punti base 200 punti base

 

L'importo totale dei prestiti per beneficiario viene stabilito sulla scorta dei parametri di seguito riportati e non può superare il maggiore tra:

il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese create a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;

- il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019.

La durata della garanzia non può superare i sei anni e non             può eccedere:

- il 90% del capitale di prestito in caso di perdite sostenute in modo proporzionale e alle stesse condizioni da parte dell'ente creditizio e dello Stato;

- il 35% del capitale di prestito, laddove le perdite              siano dapprima attribuite allo Stato e solo successivamente agli enti creditizi (vale a dire una garanzia di prima perdita);

- in entrambi i casi di cui sopra, quando l'entità del prestito diminuisce nel tempo, ad esempio perché il prestito inizia a essere rimborsato, l'importo garantito deve diminuire proporzionalmente (NOTA 32).

Gli aiuti concessi agli stessi beneficiari di cui sopra, di norma non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso dagli stessi enti o da qualsiasi altro ente sotto forma di tassi d'interesse agevolati (sez. 3.3) per i medesimi prestiti. La cumulabilità è possibile qualora l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi le soglie relative alla spesa salariale o al fatturato.

Le garanzie sono concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e non si applicano a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi in cui vi sia l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI.

Articolo 56 (d.l. Rilancio) - Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati peri prestiti alle imprese

Con il presente articolo si concretizzano aiuti alle imprese sotto forma di interessi agevolati, pertramite di Regioni, Provincie autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio secondo quanto indicato nella sezione 3.3 (NOTA 33) della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COV1D-19" e successive modifiche e integrazioni.

Gli aiuti riguardano tassi d'interesse agevolati su prestiti per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio e sono concessi a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia.

I contratti di finanziamento devono essere firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e sono limitati a un massimo di sei anni, con limiti di importo che non può essere superiore a (NOTA 34):

- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese create a partire dal 12 gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;

- il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019.

Le agevolazioni di tasso, per ciascun prestito, sono determinate sulla scorta di premi di garanzia a partire da un livello minimo, incrementato progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito garantito, come indicato nella tabella che segue:

 

Tipo di beneficiario

Per il primo anno

Per il 2° - 3° anno

Per il 4°- 6° anno

PMI 25 punti base 50 punti base 100 punti base
Grandi imprese 50 punti base 100 punti base 200 punti base

 

In ogni caso, tale tasso di interesse agevolato non può essere inferiore a 10 punti base annui.

Gli aiuti concessi agli stessi beneficiari di cui sopra non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso dagli stessi enti o da qualsiasi altro ente sotto forma di garanzie sui prestiti (sez. 3.2), per lo stesso prestito sottostante. La cumulabilità è possibile sempreché l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi le soglie relativa alla spesa salariale o al fatturato.

Gli aiuti non si applicano a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi in cui vi sia l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI.

 

Articolo 57 (d.l. Rilancio) - Aiuti aiie imprese perla ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19

La norma consente a Regioni e Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio la possibilità di adottare misure di aiuto per sostenere progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione Europea C (2020) 1863 final contenente il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (NOTA 35).

Gli aiuti, concessi entro il 31 dicembre 2020, possono essere erogati sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e possono riguardare tutti i costi necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, compresi, tra l'altro, i costi del personale, i costi per le apparecchiature e i servizi digitali e informatici.

L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario può coprire il 100% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale e non supera l'80% dei costi ammissibili per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale.

 

Articolo 58 (d.l. Rilancio) - Aiuti alle imprese per gii investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling

La norma consente a Regioni e Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio la possibilità di adottare misure di aiuto al sostegno agli investimenti per la costruzione o il miglioramento delle infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, prodotti connessi al COVID-19, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione Europea C (2020) 1863 final contenente il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

L'intensità di aiuto non può superare il 75% dei costi ammissibili. L'intensità massima di aiuto ammissibile per la sovvenzione diretta o l'agevolazione fiscale può essere aumentata di ulteriori 15 punti percentuali se l'investimento è concluso entro due mesi dalla data di concessione dell'aiuto o di applicazione dell'agevolazione fiscale oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro. Possono essere concessi ulteriori 15 punti percentuali se l'aiuto è concesso sotto forma di anticipo rimborsabile e l'investimento è completato entro due mesi, oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro.

Il progetto d'investimento deve essere in ogni caso completato entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto. Se tale termine non è rispettato, per ogni mese di ritardo si procede al rimborso del 25% dell'importo dell'aiuto concesso sotto forma di sovvenzioni dirette o agevolazioni fiscali, a meno che il ritardo non sia imputabile a fattori che esulano dalle capacità di controllo del beneficiario dell'aiuto.

Se il termine è rispettato, gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili vengono trasformati in sovvenzioni; in caso contrario, gli anticipi rimborsabili sono rimborsati in rate annuali di pari importo entro 5 anni dalla data di concessione dell'aiuto.

 

Articolo 59 (d.l. Rilancio) - Aiuti alle imprese agli investimenti perla produzione di prodotti connessi al COVID-19

La norma consente a Regioni e Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio la possibilità di adottare misure di aiuto agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione Europea C (2020) 1863 final contenente il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del C0V1D-19".

Gli enti sopra menzionati possono adottare misure e concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e di garanzie a copertura delle perdite, nel rispetto delle condizioni di cui alla lett. h) del punto 39 della Comunicazione ovvero può essere concessa una garanzia a copertura delle perdite in aggiunta a una sovvenzione diretta, a un'agevolazione fiscale o a un anticipo rimborsabile o a titolo di misura di aiuto indipendente. La garanzia a copertura delle perdite è emessa entro un mese dalla data in cui l'impresa ha presentato la domanda.

L'importo della perdita da compensare è stabilito cinque anni dopo il completamento dell'investimento; l'importo della compensazione è calcolato come differenza tra la somma dei costi di investimento, un utile ragionevole del 10% annuo sul costo degli investimenti nell'arco di cinque anni e il costo di esercizio, da un lato, e la somma della sovvenzione diretta ricevuta, delle entrate per il periodo di cinque anni e del valore terminale del progetto, dall'altro.

L'intensità di aiuto non può superare l'80% dei costi ammissibili, anche se, per la sovvenzione diretta o l'agevolazione fiscale, può essere aumentata di un ulteriore 15% se l'investimento è concluso entro due mesi dalla data di concessione dell'aiuto o di applicazione dell'agevolazione fiscale oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro. Possono essere concessi ulteriori 15 punti percentuali se l'aiuto è concesso sotto forma di anticipo rimborsabile e l'investimento è completato entro due mesi, oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro.

I costi ammissibili riguardanotutti gli investimenti necessari per la produzione dei prodotti in questione e i costi di collaudo dei nuovi impianti di produzione.

Il progetto d'investimento deve essere in ogni caso completato entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto. Se tale termine non è rispettato, per ogni mese di ritardo si procede al rimborso del 25% dell'importo dell'aiuto concesso sotto forma di sovvenzioni dirette o agevolazioni fiscali, a meno che il ritardo non sia dovuto a fattori che esulano dalle capacità di controllo del beneficiario dell'aiuto. Se il termine è rispettato, gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili vengono trasformati in sovvenzioni; in caso contrario, gli anticipi rimborsabili sono rimborsati in rate annuali di pari importo entro 5 anni dalla data di concessione dell'aiuto.

 

Articolo 60 (d.l. Rilancio) - Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19

La norma consente a Regioni e Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio la possibilità di adottare misure di aiuto sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.10 della Comunicazione Europea C (2020) 1863 final contenente il "Quadrotemporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COViD-19".

La sovvenzione è concessa per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell'imputabilità della sovvenzione se anteriore e non può superare l'80%della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario.

 

Articolo 61 (d.l. Rilancio) - Disposizioni comuni

Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 sono concessi entro il 31 dicembre 2020

Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2020.

 

Articolo 95 (d.l. Rilancio) - Misure di sostegno affé imprese per fa riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro

Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, l'INAIL promuove interventi straordinari destinati alle imprese, comprese le ditte individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche e alle imprese sociali di cui al d.lgs. n. 112/2017, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente al 17 marzo 2020, interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di:

a) apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di insta Nazione;

b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;

c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;

d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;

e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

L'importo massimo concedibile è pari:

- 15.000 euro per le imprese fino a 9 dipendenti;

- 50.000 euro per le imprese da 10 a 50 dipendenti;

- 100.000 euro per le imprese con più di 50 dipendenti.

I contributi sono concessi con procedura automatica e non possono essere cumulati con altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

Per il finanziamento di tali iniziative, cui sono già destinate le risorse del bando ISI 2019 (che è conseguentemente revocato), sono stanziati complessivamente 403 milioni.

 

Articolo 136 (d.l. Rilancio) - Incentivi per gli investimenti nell'economia reale

Come osservato dalla Relazione illustrativa al Decreto "Rilancio", l'articolo introduce una misura di carattere strutturale volta ad incentivare gli investimenti nell'economia reale, sia in capitale di rischio sia in capitale di debito, potenziando la capacità dei piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) (NOTA 36) di convogliare risparmio privato verso le imprese di minori dimensioni, concedendo la possibilità, agli investitori, di costituire un secondo PIR con vincoli di investimento più specifici.

Nello specifico, il nuovo comma 2-bis aggiunto all'art. 13-bis del d.l. n. 124/2019 prevede che per i PIR che investano, per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano, almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese o in crediti delle medesime imprese, la percentuale delle somme investite in strumenti di un singolo emittente è elevata dal 10% al 20% (NOTA 37),

La disposizione in commento prevede, inoltre, limiti all'entità degli investimenti pari a 150.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivamente.

In definitiva, per effetto dell'introduzione della norma in oggetto, ciascun contribuente può costituire un PIR ordinario e un nuovo PIR (NOTA 38).

Le minori entrate per lo Stato in seguito all'introduzione delle modifiche di cui alla presente norma sono quantificate in 10,7 milioni per il 2020.

 

Articolo 186 (d.l. Rilancio) - Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari

Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari, la norma in commento modifica l'articolo 57-bis del d.l. n. 50/2017, rubricato "Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione’', sostituendo il comma 3-bis che in precedenza era stato aggiunto dall'art. 98 del Decreto "Cura Italia" e rafforzando in tal modo lo strumento del credito d'imposta.

Per effetto della riscrittura operata dal Decreto "Rilancio", per il 2020 è attribuito alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% del valore degli investimenti effettuati (originariamente previsto nella misura del 30% dal richiamato art. 98). Viene confermato che il credito d'imposta è riconosciuto sul complesso degli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020 e non solo sugli investimenti incrementali (NOTA 39).

È stato, inoltre, innalzato fino a 60 milioni (NOTA 40) il tetto di spesa per l'anno 2020, con un incremento delle risorse disponibili pari a 32,5 milioni.

Per l'anno 2020, la comunicazione telematica per l'accesso al credito può essere presentata tra il 1° e il 30 settembre 2020; restano comunque valide quelle già presentate tra il 1° e il 31 marzo 2020.

 

Articolo 189 (d.l. Rilancio) - Bonus una tantum edicole

La disposizione in commento riconosce alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di altri redditi da lavoro dipendente o pensione, un contributo una tantum fino a € 500, entro il limite di 7 milioni per l'anno 2020 (NOTA 41), a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria.

Il contributo è concesso previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

 

Articolo 222 (d.l. Rilancio) - Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi

Per fronteggiare le difficoltà per i danni nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura e ristorare le imprese dai danni subiti, è stato istituito un "Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi", con una dotazione di 500 milioni per l'anno 2020, il cui funzionamento sarà definito da apposito decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

 

Articolo 224 (d.l. Rilancio) - Misure in favore della filiera agroalimentare

Come osservato dalla relazione illustrativa, la disposizione in commento è volta a rendere strutturale l'innalzamento dal 50% al 70% dell'anticipo PAC previsto dall'art. 10-fer, comma 2, del d.l. n. 27/2019 e ad equiparare, per l'anno 2020, la procedura semplificata - già inserita nel testo del Decreto "Cura Italia" - alla procedura ordinaria che prevede un anticipo pari al 50%. Lo strumento dell'anticipazione viene, pertanto, corrisposto per il 2020 nella misura del 70% in entrambe le fattispecie previste dalla legge.

 

Articolo 243 (d.l. Rilancio) - Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell'emergenza COVID-19

La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della I. n. 205/2017 riferito alle ZLS (Zone Logistiche Semplificate), così come modificato dall'art. 1, comma 313, della I. n. 160/2019, è incrementata di 60 milioni per l'anno 2020, di 30 milioni per l'anno 2021 e di 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni delle aree interne di garantire un maggiore supporto alle attività economiche, artigianali e commerciali colpite dall'emergenza COV1D-19.

 

Articolo 245 (d.l. Rilancio) - Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di "Resto al Sud" per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria

Al fine di salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali delle attività finanziate dalla misura "Resto al Sud" di cui all'articolo 1 del d.l. n. 91/2017 e di sostenerne il rilancio produttivo e la capacità di far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio-economici dell'emergenza COVID-19, si prevede l'istituzione di un contributo a fondo perduto a copertura del fabbisogno di circolante (NOTA 42) ad integrazione degli incentivi già previsti dalla misura "Resto al Sud", per un importo di:

- 15.000 euro per attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale;

- 10.000 euro per ciascun socio, fino ad un importo massimo di 40.000 euro per ogni impresa.

Per potere accedere a tale agevolazione, i liberi professionisti, le ditte individuali e le società, incluse le cooperative, devono:

a) aver completato il programma di spesa finanziato dalla suddetta misura agevolativa;

b) essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto utilizzo delle agevolazioni e non trovarsi quindi in una delle condizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174;

c) avere adempiuto, al momento della domanda, agli oneri di restituzione delle rate del finanziamento bancario di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174.

In seguito alle verifiche sul rispetto dei requisiti sopra menzionati, il contributo in questione è erogato in un'unica soluzione da parte di invitalia contestualmente all'erogazione della quota a saldo, ovvero, qualora sia già stata completata l'erogazione delle risorse, entro 60 giorni dalla presentazione della relativa richiesta.

I contributi sono concessi a valere sulle risorse assegnate, con delibere CIPE n. 74 del 7 agosto 2017 e n. 102 del 22 dicembre 2017, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Misure a favore di digitalizzazione, start-up innovative e PMI innovative

 

Articolo 38 (d.l. Rilancio) - Rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative

Per l'anno 2020, per il rafforzamento degli interventi in favore delle start-up innovative sono destinate alla misura "Smart&Start Italia" risorse aggiuntive pari a 100 milioni, per il rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato.

Un secondo profilo di intervento è volto al rafforzamento della capacità di azione della misura, estendendo l'ambito di intervento dello strumento anche oltre le fasi iniziali del ciclo di vita delle imprese, facilitando l'incontro tra start-up innovative e sistema degli incubatori, acceleratori, innovation hub, business anaels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. Tali agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e ricadono dunque tra gli aiuti "de minimis". Funzionamento, condizioni e modalità di impiego delle risorse saranno definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto "Rilancio".

Con gli stessi obiettivi, al "Fondo di sostegno al venture capitai", istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della I. n. 145/2018, sono assegnate per il 2020 risorse aggiuntive pari a 200 milioni finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell'apporto effettuato, a favore di start-up innovative e PMI innovative. Le modalità di attuazione di tali agevolazioni saranno definite con provvedimento del MISE, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto "Rilancio".

Inoltre, modificando l'articolo 1, comma 200, lett. c) della I. n. 160/2019, diventano eleggibili ai fini della maggiorazione delle spese ammissibili anche "le spese per contratti di ricerca extra muros" stipulati con start-up innovative, che vengono così equiparate alle università e agli istituti di ricerca.

Il comma 6 riserva altresì una quota pari a 200 milioni del Fondo di Garanzia PMI in favore di start-up innovative e PMI innovative.

I commi da 7 a 9 introducono un regime fiscale agevolato rivolto alle persone fisiche che investono in start-up o in PMI innovative: si tratta del nuovo art. 29-bis "Incentiviin 'de minimis'all'investimento in start-up innovative’' inserito nel corpo del d.l. n. 179/2012 dal comma 7 dell'art. 38, il quale prevede una detrazione dall'imposta lorda ai fini IRPEF pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative (NOTA 43), che all'atto dell'investimento sono iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese. La misura in questione presenta le seguenti caratteristiche:

- l'aiuto è concesso ai sensi del regime "de minimis";

- l'investimento massimo detraibile non può eccedere l'importo di 100.000 euro in ciascun periodo d'imposta:

- l'investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni (la cessione anche parziale prima del decorso di tale termine comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali).

II comma 10, inoltre, allo scopo di attrarre capitali dall'estero verso società di capitali e start-up innovative, dimezza le soglie minime di investimento previste dal programma "Investor Visa for Italy": di conseguenza, l'ingresso e il soggiorno in Italia per periodi superiori a 3 mesi sarà consentito ai cittadini extra UE che intendono effettuare un investimento "di almeno euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 250.000'.

I commi da 12 a 18 sono volti ad istituire presso il MISE il fondo per l'intrattenimento digitale denominato "First Playable Fund", con dotazione iniziale di 4 milioni nel 2020, con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale a livello nazionale. Il Fondo è finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogames. necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50% delle spese ammissibili, per un importo compreso tra 10.000 e 200.000 euro per singolo prototipo. A tal fine si considerano come spese ammissibili:

a) prestazioni lavorative svolte dal personale dell'impresa nelle attività di realizzazione di prototipi;

b) prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti e/o altre imprese finalizzate alla realizzazione di prototipi;

c) attrezzature tecniche (hardware) acquistate per la realizzazione dei prototipi;

d) licenze di software acquistate per la realizzazione dei prototipi.

Le imprese beneficiarie devono rispettare i seguenti requisiti:

- avere sede legale nello Spazio Economico Europeo;

- essere soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo;

- avere capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a 10.000 euro;

- essere in possesso di classificazione ATECO 58.2 o 62.

 

Articolo 42 (d.l. Rilancio) - Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione

Al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata, la disposizione in commento istituisce il "Fondo per il trasferimento tecnologico", con una dotazione di 500 milioni per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca delle imprese italiane, con particolare riferimento alle start-up innovative e alle PMI innovative.

Come specificato al comma 2, tali iniziative intendono favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off e possono prevedere lo svolgimento, da parte di ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile, di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo.

Ai sensi del comma 3, il MISE può intervenire attraverso ia partecipazione indiretta in capitale di rischio e/o di debito, anche di natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici o in materia di collaborazione tra amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili, i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito saranno individuati con decreto del MISE, di concerto con il MEF, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto "Rilancio". Per tale attività, da svolgersi attraverso l'intervento di ENEA, le risorse disponibili per l'anno 2020 ammontano a 5 milioni.

Per le medesime finalità, al comma 5 si autorizza ENEA alla costituzione della Fondazione di diritto privato denominata "Fondazione Enea Tech", sottoposta alla vigilanza del MISE e il cui statuto verrà approvato con apposito decreto, per la cui istituzione e operatività è prevista una spesa di 12 milioni per l'anno 2020. La Fondazione promuoverà investimenti finalizzati all'integrazione e alla convergenza delle iniziative di sostegno in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico, favorendo la partecipazione anche finanziaria alle stesse da parte di imprese, fondi istituzionali o privati e di organismi ed enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonché attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione Europea (comma 6).

 

Articolo 239 (d.l. Rilancio) - Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione

La disposizione istituisce un fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, con una dotazione di 50 milioni per il 2020. destinato a coprire le spese per interventi di parte corrente per attività, acquisti, interventi e misure per la condivisione e l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, l'implementazione dei supporti per la digitalizzazione, l'accesso in rete tramite le piattaforme abilitanti introdotte dal Codice deH'Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005) e la riduzione del digitai divide, con interventi a favore della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche.

Le risorse, trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, rimangono stabilmente nella disponibilità del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che provvede alla gestione del fondo e agli interventi previsti, utilizzando anche le risorse eventualmente non impiegate alla fine di ciascun esercizio. L'individuazione degli interventi avviene sulla base di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

 

Articolo 244 (d.l. Rilancio) - Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno

La disposizione prevede la maggiorazione, per le imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno (NOTA 44), della misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, commi 198 e seguenti, della I. n. 160/2019:

- dal 12% ai 25% per le grandi imprese, con almeno 250 occupati, fatturato annuo almeno pari a 50 milioni o totale di bilancio almeno pari a 43 milioni di euro;

- dal 12% ai 35% per le medie imprese, con almeno 50 occupati e fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;

- dal 12% al 45% per le piccole imprese, con meno di 50 occupati e fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

Come esplicitato dalla relazione illustrativa, la misura riguarda gli investimenti connessi a ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale e i costi ammissibili possono rientrare in una o più delle seguenti categorie:

spese del personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati nei progetti); strumentazioni e attrezzature; costi relativi a immobili e terreni;

- costi per la ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti;

- spese generali supplementari e altri costi di esercizio (materiali e forniture).

Alla misura in oggetto sono destinati 48,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.

4. Misure per il settore turismo

 

Articolo 178 (d.l. Rilancio) - Fondo turismo

La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) un fondo con una dotazione di 50 milioni per il 2020 per il sostegno al settore turismo per il tramite della sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio (SGR) per acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive.

Le modalità di funzionamento e di selezione del gestore del Fondo sono stabilite con decreto del MIBACT, anche mediante il coinvolgimento dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della I. n. 208/2015 e di altri soggetti privati.

La dotazione per il 2021 può essere incrementata di 100 milioni tramite una corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC).

 

Articolo 179 (d.l. Rilancio) - Promozione turistica in Italia

La disposizione in commento istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) il "Fondo per la promozione del turismo in Italia" con una dotazione di 20 milioni per il 2020 per il sostegno della ripresa dei flussi turistici.

Con decreto del MIBACT sono stabiliti (entro 30 giorni dall'entra in vigore del Decreto "Rilancio") soggetti destinatari delle risorse, iniziative finanziabili e modalità di assegnazione, anche mediante il coinvolgimento dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo.

Anche al fine di assicurare l'efficacia e la tempestività del funzionamento del Fondo, viene modificato l'articolo 16 del d.l. n. 83/2014, che ha trasformato l'ENIT in ente pubblico economico, con particolare riguardo alla composizione e alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori e alla tempistica di attuazione delle relative disposizioni e degli adeguamenti statutari.

 

Articolo 182 (d.l. Rilancio) - Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico

La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) un fondo con una dotazione di 25 milioni per il 2020 per il sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operai or a seguito delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19.

Le modalità di assegnazione delle risorse sono stabilite con decreto del MIBACT da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto "Rilancio".

Inoltre, in riferimento ai beni del demanio marittimo in concessione, per le aree e pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o avviata o da avviare o di procedimenti di nuova assegnazione enti competenti, gli operatori proseguono l'attività nel rispetto degli obblighi inerenti al relativo rapporto concessorio già in atto, fatta salva la sospensione del pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020 riferiti alle concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

 

5. Misure per il settore cultura

 

Articolo 89 (d.l. Cura Italia) - Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo e Articolo 183 (d.l. Rilancio) - Misure per il settore cultura

L'articolo 89 del Decreto "Cura Italia" ha istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), due Fondi per sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale.

La dotazione dei Fondi, inizialmente di 130 milioni, è stata incrementata a 245 milioni per il 2020, di cui 145 milioni di euro per la parte corrente e 100 milioni di euro per gli interventi in conto capitale, per effetto della modifica apportata all'articolo 89 dal comma 1 dell'articolo 183. Lo stesso comma 1 ha, inoltre, previsto che il Fondo possa essere incrementato nella misura di 50 milioni per il 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) - programmazione 2014-2020.

Oltre alle modifiche all'articolo 89 di cui si è appena dato conto, l'articolo 183 del Decreto "Rilancio" ha previsto anche una serie di ulteriori misure destinate al sostegno del settore cultura.

Il comma 2 istituisce, nello stato di previsione del MIBACT, un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 210 milioni di euro, per il sostegno delle librerie, della filiera dell'editoria, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (NOTA 45) e per il ristoro di perdite seguenti all'annullamento, a seguito dell'emergenza COVID-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori sono stabilite con uno o più decreti del MIBACT entro 30 giorni dall'entra in vigore delia legge di conversione del Decreto "Rilancio".

Il comma 3 autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2020 per assicurare il funzionamento (pregiudicato da mancate entrate per misure di contenimento COVID-19) di musei e dei luoghi della cultura statali, assegnandone le somme allo stato di previsione della spesa del MIBACT.

Ilm comma 4 stabilisce che la quota del Fondo unico dello spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per le fondazioni lirico-sinfoniche è ripartita per gli anni 2020 e 2021 sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2014. Per il 2022, i criteri sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza COVID-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.

Il comma 5 stabilisce le modalità di erogazione del FUS agli organismi finanziati per il triennio 2018- 2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, prevedendo, per il 2020, un anticipo dell'80% dell'importo riconosciuto per il 2019; le modalità di erogazione della restante quota relativa al 2020 sono stabilite con uno o più decreti del MIBACT, anche in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza COVID-19, della tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli. Per il 2021, in deroga alla durata triennale della programmazione, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020.

Ai sensi del comma 6, decorso il primo periodo di 9 settimane del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 19 del Decreto "Cura Italia", gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per il 2020 a valere sul FUS, per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

Al fine di mitigare gli effetti subiti dal settore cinematografico e audiovisivo a seguito dell'emergenza COVID-19, il comma 7 prevede la possibilità per il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di adottare, limitatamente agli stanziamenti per il 2020, uno o più decreti in materia di crediti d'imposta di cui alla Sezione II della legge n. 220/2016 di "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo", anche in deroga alle percentuali previste per gli stessi crediti di imposta e al limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1, della stessa legge n. 220/2016.

Il comma 9 estende la misura del credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, del d.l. n. 83/2014 (c.d. Art bonus) anche ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti.

Il comma 10 autorizza la spesa di 10 milioni per l'anno 2020 per la realizzazione da parte del MIBACT di una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli.

Il, comma 11 modifica l'art. 88 del Decreto "Cura Italia" in materia di "Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura" relativamente alle tempistiche e alle modalità di rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura. In particolare, viene riconosciuta la possibilità di emettere il voucher in luogo del rimborso fino al 30 settembre 2020 e viene estesa a 18 mesi la validità dello stesso voucher, specificando che l'emissione del voucher assolve i relativi obblighi di rimborso e non richiede accettazione da parte del destinatario.

 

Articolo 184 (d.l. Rilancio) - Fondo cultura

La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) un fondo con una dotazione di 50 milioni per il 2020 per la promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Modalità e condizioni di funzionamento sono stabiliti con decreto del MIBACT.

La dotazione del fondo può essere incrementata tramite l'apporto di soggetti privati e per il 2021 di 50 milioni mediante la corrispondente riduzione del Fondo sviluppo e coesione (FSC).

 

6. Misure in favore del Terzo settore e dello sport

 

Articolo 67 (d.l. Rilancio) - Incremento Fondo Terzo Settore e Articolo 246 (d.l. Rilancio) - Sostegno al Terzo Settore nelle Regioni del Mezzogiorno

L'art. 67 del Decreto "Rilancio" reca disposizioni finalizzate all'incremento del Fondo del Terzo Settore, di cui all'art. 72 del d.lgs. n. 117/2017. Si tratta, nello specifico, di disposizioni volte a incrementare, per l'anno 2020, di 100 milioni di euro la seconda sezione del Fondo per sostenere le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le fondazioni del Terzo settore attraverso interventi capaci di generare un significativo impatto sociale sulle comunità di riferimento, volti a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COV1D -19.

Del pari, l'art. 246 del Decreto "Rilancio" sostiene il Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) con la concessione di contributi, sotto forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, con la finalità di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da COViD-19.

Lo stanziamento complessivo per la misura è pari ad euro 100 milioni per l'anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa e a 20 milioni per l'anno 2021.

Gli enti destinatari del contributo devono svolgere almeno una delle attività elencate nell'art. 5, comma 1, lettere a), c), d), e), f), i), I), m), p), q), r), s), t), u), v), w) e z) del Codice del Terzo Settore.

 

Di seguito, una tabella riepilogativa delle principali novità:

 

ART.

SOGGETTI

ADEMPIMENTO

TERMINI

 35 d.l. Cura Italia ONLUS, APS ODV Proroga termine adeguamento statuti alle previsioni del Codice del Terzo settore Entro

31.10.2020

IMPRESA SOCIALE Proroga termine adeguamento statuti alle previsioni del d.lgs. n. 112/2017 Entro

31.10.2020

ONLUS, APS, ODV fondazioni, associazioni riconosciute, associazioni non riconosciute, comitati, enti diversi dalle società Proroga termini per approvazione dei rendiconti e dei bilanci Entro il 31.10.2020, se la scadenza del termine di approvazione dei bilanciricade all'interno del periodo emergenziale dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31.1.2020
ONLUS, APS, ODV Autorizzazione a svolgere le attività correlate ai fondi 5 per mille per l'anno 2017 Entro il 31.10.2020
Beneficiari riparto somme 5 per 1000 Rendicontazione su utilizzo somme percepite Entro 18 mesi dalla ricezione delle somme
Organizzazioni e soggetti senza finalità di lucro per la cooperazione dello sviluppo Verifica delle capacità, dell'esperienza e dell'efficacia Cadenza triennale
  67 d.l. Rilancio ODV, APS e fondazioni del terzo settore Incremento della seconda sezione del Fondo per finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore ex art. 72 d.lgs. n. 117/2017 Anno 2020
  246 d.l. Rilancio ETS che svolgono una delle una delle attività elencate nell'art. 5, comma 1, lettere a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r), s), t), u), v), w) e z) del Codice del Terzo Settore in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia Contributo per rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica (100 milioni di euro per il 2020 e 20 milioni per il 2021) Anno 2020 e 2021

 

Articolo 216 (d.i. Rilancio) - Disposizioni in tema di impianti sportivi

Modificando l'art. 95 del Decreto "Cura Italia", la norma in commento sposta al 30 giugno ¡termini per il pagamento dei canoni relativi all'utilizzo di immobili pubblici, che dovranno essere versati in unica soluzione entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

inoltre, in ragione della sospensione delle attività sportive, la disposizione incide anche sulle concessioni in essere, consentendo alle parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi, qualora il concessionario ne faccia richiesta, di procedere alla revisione dei rapporti concessori in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati.

La revisione deve comunque consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative ai contratti di concessione.

Inoltre, in ragione della sospensione delle attività sportive, relativamente ai contratti di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi, il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020. ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al 50% del canone contrattualmente stabilito.

 

7. Misure a sostegno della liquidità e in favore di lavoratori autonomi e liberi professionisti

 

Articolo 54 (d.l. Cura Italia) - Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini"

La disposizione estende la possibilità, per 9 mesi, di accedere al Fondo di Solidarietà (di cui all'articolo 2, comma 475, della I. 244/2007) per la sospensione del pagamento delle rate relativi al mutuo per l'acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti. Questi ultimi dovranno autocertificare che, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, hanno registrato un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato deH'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza COVID-19.

L'articolo 12 del d.l. n. 23/2020 chiarisce che rientrano tra i beneficiari della misura anche le ditte individuali e gli artigiani, attraverso il richiamo all'articolo 28 del Decreto Cura Italia (NOTA 46).

Per l'accesso al fondo non è necessaria la presentazione dell'indicatore ISEE.

Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del d.l. n. 23/2020, l'accesso al fondo è consentito anche se il mutuo, il cui importo massimo è pari a € 400.000, è in ammortamento da meno di 1 anno al momento della presentazione della domanda.

È inoltre stato chiarito che la sospensione può essere concessa anche ai mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate. Anche il MEF, nelle FAQ pubblicate, ha confermato che "è possibile beneficiare anche se si è già fruito della sospensione purché il mutuo sia in regolare ammortamento da almeno 3 mesil ed è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano durante la sospensione’'.

Sempre il MEF chiarisce che possono essere ricomprese nella sospensione anche le rate scadute e non pagate antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto, purché il ritardo nei pagamenti non sia superiore a 90 giorni consecutivi.

La sospensione può essere richiesta al massimo per due volte, per un periodo non superiore a 18 mesi.

Giova sottolineare che, mentre per i professionisti la misura ha un valore contingente, il nuovo comma 2-bis ha introdotto anche una modifica strutturale, estendendo l'operatività del Fondo alle ipotesi di sospensione/riduzione dell'orario di lavoro.

Per l'anno 2020, al Fondo di Solidarietà destinato a supportare la moratoria in questione anche attraverso il pagamento di interessi compensativi (fino al 50%) sono assegnati 400 milioni.

 

Articolo 54-ter (d.l. Cura Italia) -Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa

Al fine di contenere gli effetti negativi della crisi è stata prevista, su tutto il territorio nazionale, una sospensione di sei mesi a decorrere dalla data di conversione del decreto, di ogni procedura esecutiva di pignoramento immobiliare relativamente all'abitazione principale del debitore, di cui all'articolo 555 c.p.c..

 

Articolo 72-bis (d.l. Cura Italia) - Sospensione dei pagamenti delle utenze

Per le utenze e per i rifiuti urbani è stata prevista una sospensione temporanea fino al 30 aprile dei pagamenti delle fatture e degli avvisi di pagamento.

Entro 120 giorni dal 2 marzo 2020, l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, dovrà emanare un provvedimento con cui verranno indicate le modalità di dilazione dei pagamenti, in merito al pagamento del canone radiotelevisivo, si procederà in un'unica soluzione con la prima fattura di energia successiva al periodo di sospensione.

 

8. Tabella riepilogativa

ART.

BENEFICIARI

ADEMPIMENTO/

MISURA

AGEVOLAZIONE

DOTAZIONE

FINANZIARIA

 1 d.l. Liquidità Tutte le imprese non in difficoltà al 31/12/2019 e senza esposizioni deteriorate al 29/02/2020 Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese" Finanziamenti durata max 6

anni (2 anni preammortamento)

Non superiore al maggiore

tra:

- 25% del fatturato 2019

doppio del costo personale

2019

• La garanzia copre il:

90% per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia

e fatturato fino a 1,5 miliardi;

Impegno di SACE S.p.A. fino a 200 miliardi, di cui 30 per le PMI
      80% per imprese con fatturato tra 1,5 e 5

miliardi o con più di 5.000 dipendenti in Italia;

70% per imprese con fatturato superiore a 5

miliardi.

Impresa beneficiaria non distribuisce utili per 12 mesi

Beneficiaria gestisce livelli occupazionali attraverso

accordi sindacali

Finanziamento destinato a sostenere costi del personale,

investimenti o circolante impiegati in stabilimenti e attività localizzati in Italia

 
  2 d.l. Liquidità Imprese

esportatrici

Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese • Garanzie fino a 200 miliardi per potenziare l'export  
  13 d.l. Liquidità [ 49 d.l. Cura Italia (abrogato)] Imprese fino a 499 dipendenti e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni "Fondo centrale di garanzia PMI" L'importo massimo garantito è aumentato a 5 milioni per singola impresa;

la garanzia è concessa a titolo gratuito;

- garanzia diretta 90% su importi che non possono superare alternativamente:

- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario alla data del 2019 o ultimo anno disponibile;

- il 25% del fatturato totale del beneficiario per l'anno

2019;

- il fabbisogno, attestato da autocertificazione, dei costi per capitale di esercizio e costi di investimenti nei successivi 18 mesi, per le PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti inferiore a 499;

- garanzia al 100% per i prestiti fino a € 25.000, senza alcuna valutazione del merito di credito;

• garanzia fino al 100% (cumulata con altre garanzie) per prestiti inferiori a € 800.000 (comunque nel limite del 25% dei ricavi);

-  ammissibili anche rinegoziazioni del debito, a condizione che il finanziatore conceda nuova finanza almeno per il 10% del debito residuo;

- ammesse imprese anche con posizioni definite "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate":

ammesse al fondo anche

imprese che hanno presentato concordato in continuità, accordo di ristrutturazione e piano di attestato;

la valutazione è effettuata esclusivamente sul modulo economico finanziario, con

esclusione del modulo "andamentale";

- incremento a € 40.000 dell'importo di operazioni di microcredito.

1,73 miliardi per 2020
  49-bis d.l. Cura Italia PMI (priorità a quelle con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 "Fondo centrale di garanzia PMI" - importo max garantito per singola impresa € 2.500.000:

- garanzia pari all'80% di ciascuna operazione dì finanziamento;

- garanzia pari al 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo dì garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%.

50 milioni per il 2020
 14 d.l. Liquidità Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e

delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242

Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti - garantire finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario.

- concessione di contributi in conto interessi erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto

bancario a favore degli stessi soggetti beneficiari.

30 milioni

5 milioni

 54 d.l. Cura Italia Lavoratori autonomi e liberi professionisti Pagamento delle rate relative al mutuo per l'acquisto della prima casa Estensione per 9 mesi dalla entrata in vigore del decreto della possibilità di accesso al Fondo di solidarietà mutui "prima casa" (art. 2, co. 475, l. 244/2007) tramite autocertificazione del calo del fatturato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 o nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% rispetto a quello dell'ultimo trimestre 2019, per chiusura o restrizione propria attività. 400 milioni per il 2020
  56 d.l. Cura Italia Micro, piccole e medie imprese non segnalate dagli intermediari finanziari "Misure di sostegno finanziario per le imprese che dimostrano di aver avuto un calo totale o parziale dell'attività" Sospensione della revoca al 30.09.2020 per aperture di credito;

Proroga al 30.09.2020 della scadenza per contratti non

rateali;

Sospensione rate o canoni di leasing al 30.09.2020 per mutui e altri finanziamenti.

1,73 miliardi (sezione speciale del Fondo di Garanzia)
  11 d.l. Liquidità Debitori e obbligati Obbligazione pecuniaria connessa a titoli di credito o ad atti con efficacia esecutiva Sospensione per il periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 dei termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nello stesso periodo, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, a favore di debitori e obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.  
  57 d.l. Cura Italia Imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza sanitaria "Supporto alla liquidità delle imprese mediante meccanismi di garanzia" Concessione della controgaranzia dello Stato (fino all'80%) su interventi di CDP a favore delle banche per facilitare l'erogazione di credito alle

imprese danneggiate dalla crisi sanitaria.

500 milioni per il 2020
 72 d.l. Cura Italia Tutti "Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese" Nell'ambito del fondo rotativo per programmi di penetrazione commerciale in Paesi Extra UE (all'art. 2, comma 1, del d.l. 251/1981), è costituita una sezione separata per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto - in regime "de minimis" - fino al 50% dei finanziamenti concessi ai sensi della norma in questione. 150 milioni per il 2020 (quota parte)
 78 d.l. Cura Italia Imprese del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura "Misure in favore del settore agricolo e della pesca" Fondo per la copertura degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca 100 milioni per il 2020
Imprese del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura "Misure in favore del settore agricolo e della pesca" Possibilità di aumentare dal 50% al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC -
 80 d.l. Cura Italia Imprese che investono nel settore industriale, turistico e di tutela ambientale "Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo" Ampliate le risorse destinate ai contratti di sviluppo di cui all'art. 43 del d.l. n. 112 del 2008  400 milioni
 95 d.l. Cura Italia Associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche "Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo" Sono sospesi fino al 30 giugno 2020 i pagamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. Tali versamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. -
 26 d.l. Rilancio Società di capitale che non operano nel settore bancario, finanziario o

assicurativo che rispettano le seguenti condizioni:

ricavi compresi

tra 5 e 50 milioni;

riduzione ricavi

marzo/aprile 2020 rispetto al 2019 > 33%; effettuano aumento di capitale a pagamento entro il 31/12/2020.

"Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni" Credito d'imposta del 20% dei conferimenti nel capitale sociale di una o più delle società in oggetto, con un investimento

massimo su cui effettuare il calcolo pari a 2 milioni. Credito non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell' IRAP.

È utilizzabile nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo.

Per fruire dell'agevolazione, la partecipazione deve essere mantenute almeno fino al 31/12/2023.

2 miliardi
 26 d.l. Rilancio Società di capitale che rispettano le condizioni di cui al punto precedente e che presentano i seguenti requisiti:

- al 31/12/2019 non rientrare tra le imprese in difficoltà;

- regolarità contributiva e fiscale;

regolarità in

materia di normativa edilizia, urbanistica, del lavoro, prevenzione infortuni e salvaguardia ambiente;

- non rientrare tra le società

che hanno ricevuto e non rimborsato aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

- non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

- assenza di condanna definitiva nei confronti di soci, amministratori, titolare effettivo, negli ultimi 5 anni, per reati tributari nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 74/2000  .

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni Credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale.

Per fruire dell'agevolazione, vige il divieto di distribuire riserve prima del 01/01/2024.

Il limite massimo dell'aiuto è € 800.000 (€ 120.000 per pesca e acquacoltura o € 100.000 per produzione prodotti agricoli). A tale proposito non rilevano aiuti ottenuti in "de minimis". Credito non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell' IRAP.

Utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento.

 
  26 d.l. Rilancio Società di capitale che rispettano le condizioni di cui ai punti precedenti, tranne per i seguenti ulteriori requisiti:

ricavi compresi

tra 10 e 50 milioni;

- n. occupati < 250;

aumento C.S. >

€ 250.000.

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni Intervento del "Fondo Patrimonio PMI", finalizzato a sottoscrivere entro il 31/12/2020, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, per un importo massimo pari al minore importo tra:

il triplo dell'aumento di

capitale;

il 12,5% dei ricavi 2019. Strumenti in deroga ai limiti di cui all'art. 2412, riscattati decorsi 6 anni da sottoscrizione (emittente può riscattare i titoli in via anticipata, decorsi 3 anni da sottoscrizione). Obblighi per l'emittente:

fino al rimborso degli Strumenti, non deliberare o

effettuare distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e non rimborsare finanziamenti soci; • destinare il finanziamento a costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia;

fornire un rendiconto periodico per verificare impegni assunti.

4 miliardi
 27 d.l. Rilancio Società per azioni, non operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo, che hanno sede legale in Italia e presentano un fatturato annuo superiore a 50 milioni. Costituzione della "Patrimonio Rilancio" di CDP S.p.A. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico- produttivo italiano, CDP S.p.A. è autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato "Patrimonio Rilancio". CDP S.p.A. può effettuare ogni forma di investimento, comunque di carattere temporaneo, ivi inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione di strumenti finanziari e l'assunzione di partecipazioni sul mercato primario e secondario. In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.

Possono essere effettuati interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.

Garanzie per 20 miliardi sulle obbligazioni del Patrimonio
  30 d.l. Rilancio Utenti del servizio elettrico uso non abitativo Riduzione degli oneri fissi delle bollette elettriche per utenze ad uso non abitativo Riduzione dei costi fissi: "trasporto e gestione del contatore", "oneri generali di sistema" € 600 milioni per il 2020
35 d.ll.

Rilancio

Imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali Garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2020. 1,7 MLD
 38 d.l. Rilancio 1) Start-up innovative ( art. 25, comma 2, del D.L. 179/2012)

2) PMI innovative (art. 4 del D.L. 3/2015 )

Rafforzamento dell'ecosistema delle startup innovative Incremento dotazione "Smart&Start" (destinato a start-

up innovative).

Contributi a fondo perduto per acquisire servizi prestati da incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative.

100 milioni 10 milioni
      Incremento risorse per il "Fondo di sostegno al venture capital" per sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi nonché ulteriori processi di investimento mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell'apporto effettuato, a favore di start-up innovative e PMI innovative.

Agevolazione sotto forma di detrazione dall'imposta lorda IRPEF pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative, che al momento dell'investimento sono iscritte alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese.

Creazione del fondo per l'intrattenimento digitale denominato "First Playable Fund", finalizzato a sostenere concezione, pre-produzione dei videogames, realizzazione di prototipi, tramite contributi a fondo perduto, nella misura del 50% delle spese ammissibili, di importo compreso tra € 10.000 e € 200.000 per singolo prototipo

200 milioni 4 milioni
 41 d.l. Rilancio Soggetti tenuti ad obblighi o comunque coinvolti nel mercato dei Certificati Bianchi Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese Prorogata al 30 novembre 2020 la chiusura dell'anno d'obbligo 2019. Anticipo dell'inizio del periodo di rendicontazione alla data di entrata in esercizio per i nuovi impianti di cogenerazione (in luogo del 1° gennaio dell'anno successivo) e dunque della data d'inizio di emissione degli incentivi NA
 42 d.l. Rilancio Aziende che promuovono iniziative e

investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca, con particolare riferimento alle start-up innovative e alle PMI innovative

Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure

urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione

Istituito il "Fondo per il trasferimento tecnologico", finalizzato alla promozione di

iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca.

Il MISE, avvalendosi di ENEA può intervenire anche attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e

di debito, anche di natura subordinata

500 milioni
 43 d.l. Rilancio 1) Imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. 30/2005

2) Società di capitali aventi un numero di dipendenti > 250 che si trovino in uno stato di difficoltà economico- finanziaria

Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa Istituito presso il MISE il "Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa". Previsti interventi nel capitale di rischio, nonché misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro Le imprese che intendano avvalersi del Fondo notificano al MISE informazioni relative a:

azioni che intendono realizzare per ridurre gli

impatti occupazionali (incentivi all'uscita, prepensionamenti, riallocazione di addetti all'interno dell'impresa o del gruppo di appartenenza);

eventuali imprese che abbiano già manifestato

interesse all'acquisizione della società o alla prosecuzione dell'attività o azioni da attuare per trovare un possibile acquirente; opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi

100 milioni
 53 d.l. Rilancio Imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato Introdotta la possibilità di accedere, in deroga, agli aiuti previsti in base alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia

nell'attuale emergenza del COVID-19", al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione

 
 
 95 d.l. Rilancio Tutte le imprese, comprese ditte individuali e imprese sociali di cui al D.Lgs. 112/2017, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente al 17/3/2020, interventi per la riduzione del rischio di contagio Contributi a fondo perduto alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro Supporto all'acquisto di:

- attrezzature e dispositivi elettronici per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori;

dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e

strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;

dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. L'importo massimo concedibile è pari:

€ 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti;

€ 50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti;

€ 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti

403 milioni
 136 d.l. Rilancio Investitori Incentivi per gli investimenti nell'economia reale Introdotto un nuovo tipo di PIR, con caratteristiche diverse:

investimento diretto, per oltre il 70% del valore complessivo, a beneficio di PMI non quotate;

- investimento max € 150.000 all'anno e € 1.500.000 in totale;

vincolo di concentrazione pari al 20%

 
 178 d.l. Rilancio Settore turismo Fondo Turismo Istituzione di un Fondo presso il MIBACT per la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento per acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive 50 milioni per il 2020, con possibilità di incremento di 100 milioni per il 2021 a valere sul Fondo sviluppo e coesione
 179 d.l. Rilancio Settore turismo: soggetti da stabilire con decreto del Ministro entro 30 giorni dall'entra in vigore del decreto "Rilancio" Misure a sostengo della ripresa dei flussi turistici Istituzione di un Fondo presso MIBACT 20 milioni
 182 d.l. Rilancio Settore turismo: agenzie di viaggio e ai tour operator; operatori che esercitano la propria attività con uso di beni del demanio marittimo Misure a sostengo degli oneri connessi al contenimento della diffusione del Covid-19. Istituzione di un Fondo presso MIBACT.

Proroga (a specifiche condizioni) dell'attività per aree e pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o avviata da parte degli enti competenti

25 milioni
 183 d.l. Rilancio (modifica all'art. 89 d.l. Cura Italia) Settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo Misure per il settore cultura Incremento dei due Fondi emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo presso MIBACT (uno di parte corrente e l'altro in conto capitale) 245 milioni per il 2020 (145 per la parte corrente e 100 per gli interventi in conto capitale), con possibilità di incremento di 50 milioni per il 2021 (a valere sul Fondo sviluppo e coesione
 183, c. 2 d.l. Rilancio Librerie, filiera dell'editoria, musei e altri istituti e luoghi della cultura Misure a sostegno del settore per ristoro di perdite seguenti all'annullamento, a causa dell'emergenza Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre Istituzione di un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali presso MIBACT 210 milioni
 183, c. 3 d.l. Rilancio Musei e luoghi della cultura statali Misure a sostegno del settore per il funzionamento pregiudicato da mancate entrate per misure di contenimento Covid-19 Autorizzazione di spesa di somme assegnate allo stato di previsione del MIBACT 100 milioni
 183, c. 4 d.l. Rilancio Fondazioni liricosinfoniche Misure a sostegno del settore per il funzionamento pregiudicato da mancate

entrate per misure di contenimento Covid-19

Modalità di ripartizione della quota del Fondo unico dello spettacolo (FUS) in deroga per gli anni 2020 e 2021, e per il 2022 in ragione dell'attività svolta a

fronte dell'emergenza Covid-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli

 
 183, c. 5, d.l. Rilancio Organismi finanziati per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni liricosinfoniche Misure a sostegno del settore per il funzionamento pregiudicato da mancate entrate per misure di contenimento Covid-19 Agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo pari all'80% dell'importo riconosciuto per l'anno 2019  
 183, c. 9 d.l. Rilancio Complessi strumentali, società concertistiche e corali, circhi e spettacoli viaggianti Misure a sostegno del settore per il funzionamento pregiudicato da mancate entrate per misure di contenimento Covid-19 Credito d'imposta sulle erogazioni liberali di cui all'art. 1, co. 1, del d.l. 83/2014  
 183, c. 10 d.l. Rilancio Settore cultura Misure a sostegno del settore per la realizzazione di una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli Autorizzazione di spesa di somme assegnate allo stato di previsione del MIBACT 10 milioni
  183, c. 11 d.l. Rilancio Settore cultura: fruitori Misure a sostegno del settore sul fronte della domanda Modifica all'art. 88 del d.l. Cura Italia su tempistiche e modalità di rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura  
  184 d.l. Rilancio Settore cultura Promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale Istituzione di un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali presso MIBACT 50 milioni per il 2020, con possibilità di incremento di 50 milioni per il 2021 (a valere sul Fondo sviluppo e coesione)
  186 d.l. Rilancio  Ad imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana

e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali

Credito d'imposta per investimenti pubblicitari Credito d'imposta, pari al 50% del valore degli investimenti effettuati 60 milioni per il 2020 (40 per investimenti su giornali quotidiani e periodici, anche online; 20

per emittenti televisive e radiofoniche locali, nazionali, analogiche o digitali

  189 d.l. Rilancio Persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di altri redditi da lavoro dipendente o pensione Bonus una tantum edicole Contributo a fondo perduto fino a € 500 per l'anno 2020 7 milioni
  222 d.l. Rilancio  Settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi Istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del "Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi" 500 milioni per il 2020
  239 d.l. Rilancio  Settore

innovazione

tecnologica

Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione Istituzione di un Fondo presso MEF per la copertura di spese per acquisti e interventi relativi all'utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, alla digitalizzazione, alla rete con piattaforme di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale e alla riduzione del digitai divide 50 milioni per il 2020
  244 d.l. Rilancio  Imprese di qualsiasi dimensione operanti nel mezzogiorno Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno Per le imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno, la misura del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, è modificata come segue:

25% per le grandi imprese:

35% per le medie imprese;

45% per le piccole imprese.

I costi ammissibili possono rientrare in una o più delle

seguenti categorie:

spese del personale;

- strumentazioni e attrezzature; - immobili e terreni;

ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti

acquisiti o ottenuti in licenza, nonché servizi di consulenza e servizi equivalenti;

- altre spese generali e altri costi di esercizio (materiali e forniture)

48,5 milioni
  245 d.l. Rilancio Imprese beneficiarie della misura "Resto al Sud" Contributo a fondo perduto per sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di "Resto al Sud" per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria I beneficiari possono usufruire di un contributo a fondo perduto a copertura del fabbisogno di circolante, per un importo di:

€ 15.000 per attività di lavoro

autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale;

€ 10.000 per ogni socio, fino a

un importo massimo di € 40.000 per ogni impresa.

I beneficiari devono: a) aver completato il programma di spesa; b) essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto utilizzo delle agevolazioni; c) avere adempiuto, al momento della domanda, agli oneri di restituzione delle rate del finanziamento bancario.

Il contributo è erogato in un'unica soluzione al momento dell'erogazione della quota a saldo, ovvero, qualora sia già stata completata, entro 60 giorni dalla presentazione della relativa richiesta

 

 

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Note:

1) Il Decreto "Cura Italia" - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 n. 70 ed entrato in vigore, ex articolo 127 del d.l., il giorno stesso della sua pubblicazione, ossia il 17 marzo - ha introdotto una serie di misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per complessivi 25 miliardi, aggiungendosi ai precedenti interventi confluiti nei decreti-legge n. 14 del 9 marzo 2020, n. 11 dell'8 marzo 2020, n. 9 del 2 marzo e n. 6 del 22 febbraio.

Il d.l. n. 18/2020 è stato convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2020 n. 110, S.O. n. 16 ed entrata in vigore, ex articolo 1 della stessa legge, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ossia il 30 aprile.

2) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 2020 n. 94 ed entrato in vigore, ex articolo 44 del d.l., il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ossia il 9 aprile.

3) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020 n. 128, S.O. n. 21, ed entrato in vigore, ex articolo 266 del d.l., il giorno stesso della sua pubblicazione, ossia il 19 maggio.

4) Ove viene fatto riferimento all'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata".

5) Per le imprese cosiddette "Mid-cap", si specifica che nel computo del numero dei dipendenti non si deve tenere conto di eventuali imprese collegate e/o associate.

6) In base ai moduli recentemente pubblicati dal Fondo di Garanzia, per il parametro in questione è necessario fare riferimento all'ultimo bilancio approvato o all'ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data della domanda di garanzia.

7) Come stabilito dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 all'art. 4, par. 1, "l'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette". Inoltre, poiché in relazione al calcolo della dimensione d'impresa il Fondo di Garanzia specifica che il fatturato coincide con la voce A.1 dello schema di Conto Economico di cui all'art. 2425 c.c., si può ritenere che anche per la verifica del limite massimo del finanziamento si debba fare riferimento a tale parametro.

8) I modelli di richiesta della garanzia specificano che l'importo dei ricavi sarà desunto dal bilancio di esercizio 2019 depositato in CC.I.AA. o dall'ultima dichiarazione dei redditi trasmessa all'Agenzia delle Entrate. Qualora tali documenti non siano disponibili, potranno far fede: (i) il bilancio 2019 approvato; (ii) un prospetto contabile timbrato e firmato dal soggetto beneficiario finale o da un suo incaricato; (iii) la dichiarazione dei redditi con dichiarazione di impegno alla trasmissione da parte del soggetto a cui è stato conferito l'incarico per la predisposizione della dichiarazione, ma non ancora trasmessa all'Agenzia delle Entrate.

9) Per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, i ricavi possono essere provati tramite autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 o - in base alle indicazioni del Fondo di Garanzia - attraverso "altra idonea documentazione".

10) In relazione al limite di ricavi in questione, in base alle indicazioni dei moduli di richiesta pubblicati dal Fondo di Garanzia, si presuppone che si possa fare riferimento all'ultimo bilancio depositato o all'ultima dichiarazione dei redditi presentata in relazione all'anno 2019, come già analizzato con riferimento alla lett. c), n. 2. Anche in questa circostanza, dunque, in assenza di tale documentazione, potranno far fede: (i) il bilancio 2019 approvato; (ii) un prospetto contabile timbrato e firmato dal soggetto beneficiario finale o da un suo incaricato; (iii) dichiarazione dei redditi con dichiarazione di impegno alla trasmissione da parte del soggetto a cui è stato conferito l'incarico per la predisposizione della dichiarazione, ma non ancora trasmessa all'Agenzia delle Entrate.

11) I fondi sono stati incrementati di 250 milioni dall'art. 31, comma 3, del Decreto "Rilancio".

12) L’incremento del Fondo è indicato nell’art. 31, comma 2, del Decreto "Rilancio".

13) Tale Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al decennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale.

14) Come chiarito nelle FAQ del MEF, si considera sospesa anche la rata in scadenza il 30 settembre.

15) Dotazione così aumentata dall'art. 48 del Decreto "Rilancio".

16) L'art. 48, comma 1, lett. a) n. 1) del Decreto "Rilancio" ha eliminato il riferimento al regime "de minimis".

17) Sul punto, appare opportuno rilevare come, pur senza esplicita previsione normativa, la stessa Invitalia, in data 22 aprile 2020, abbia stabilito, di Concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e con il Ministero del Lavoro, la sospensione fino al 30 settembre 2020 delle rate di rimborso dei finanziamenti agevolati per tutte le imprese beneficiarie.

18) Termine così prorogato dall'art. 216, comma 1, lett. a) del Decreto "Rilancio".

19) Termine così prorogato dall'art. 216, comma 1, lett. b) del Decreto "Rilancio".

20) L'art. 216, comma 1, lett. b) del Decreto "Rilancio" ha ridotto il numero delle rate da 5 a 4 e ha rinviato la decorrenza della rateizzazione a partire dal mese di luglio 2020.

21) Società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperative, europee e cooperative europee.

22) Regolamento (UE) n. 651/2014, regolamento (UE) n. 702/2014 e regolamento (UE) n. 1388/2014.

23) Il Fondo ha una dotazione di 4 miliardi di euro per il 2020.

24) Invitalia o società da essa partecipata.

25) Anche in tale circostanza, come già avviene in precedenti articoli del Decreto "Rilancio" (ad esempio, l'articolo 25), sembrerebbe preferibile fare riferimento ai ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b) del TUIR, anziché al fatturato.

26) Approvata con decreto del MEF.

27) Il regime incentivante dovrebbe altrimenti cominciare il 1° gennaio dell'anno successivo.

28) Così la relazione illustrativa al Decreto "Rilancio".

29) Tale strumento sostituisce il Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale, istituito dal d.l. n. 34/2019 (c.d. Decreto "Crescita"), ma non ancora operativo.

30) La Sezione 3.2. della Comunicazione (2020) 1863 Final tratta degli "Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti".

31) Punto 25, lettera a), della Comunicazione europea (2020) 1863 final.

32) È quanto è stabilito dalla Comunicazione (2020) 1863 final, paragrafo 3.2, punto 25), lettera f).

33) La Sezione 3.3. tratta degli "Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti".

34) Punto 25, lettera d), paragrafi i) e ii), della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final.

35) Come precisato dalla relazione illustrativa, tale produzione comprende i medicinali (compresi i vaccini) e i trattamenti, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime e gli altri investimenti di cui alla sezione 3.8, inclusi quelli per la produzione di dispositivi medici, attrezzature ospedaliere e mediche e le materie prime necessarie, i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione, ...

36) Di cui all'art. 1, commi da 100 a 114, della l. n. 232/2016.

37) "Vincolo di concentrazione" degli investimenti di cui all'art. 1, comma 103, della l. n. 232/2016.

38) Così la Relazione illustrativa al Decreto "Rilancio".

39) I primi chiarimenti sulla modifica al bonus pubblicità introdotta dal Decreto "Cura Italia" sono stati resi dal Dipartimento informazione e editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il comunicato del 15 aprile 2020.

40) 40 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e 20 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali.

41) Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procederà alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo.

42) L'ammontare è determinato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea (regime "de minimis").

43) Direttamente ovvero per II tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative.

44) Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

45) Di cui all'articolo 101 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (diversi da quelli di cui al comma 3).

46) Si veda Avviso di Rettifica in G.U. n. 95 del 9 aprile 2020. Tale orientamento, alla data odierna, si evince anche dai moduli predisposti dal MEF.

47) Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.