Start-up: precisazioni sugli incentivi fiscali all'investimento

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta del 26 maggio 2020, n. 146, ha fornito chiarimenti in materia di incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative

Nel caso di specie, l'Istante dichiara di aver sottoscritto, nel corso del 2019, diecimila euro a titolo di investimento in una società avente i requisiti di start up innovativa, rientrando quindi nella fattispecie regolata dall'articolo 29 del d.l. n.179 del 2012.
L'Istante dichiara, inoltre, di essere coniugato in regime di comunione legale dei beni e chiede se possa fruire della detrazione in misura pari al 30%della somma investita, indipendentemente dal regime di comunione legale con il coniuge.

Il decreto legge del 18 ottobre 2012, n. 179 ha introdotto un quadro organico di disposizioni, riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese start up innovative.
In particolare, l'articolo 29 del suddetto decreto, al fine di incentivare gli investimenti in start up innovative, riconosce determinati benefici fiscali ai soggetti che investono nel capitale sociale di tali società, sia direttamente sia indirettamente, tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società che investono prevalentemente nelle predette start up innovative.
Gli incentivi fiscali in questione sono destinati sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche e consistono in una riduzione delle imposte sui redditi derivante dalla concessione di detrazioni (per gli investitori soggetti IRPEF) o di deduzioni (per gli investitori soggetti IRES).
Le disposizioni normative nonché la prassi in materia si esprimono nel senso di riconoscere la detrazione in commento a favore del soggetto (nel caso in esame, persona fisica) che effettua l'investimento agevolato. Nessuna ulteriore specificazione consente di chiarire a chi spetti la detrazione nell'ipotesi in cui, come nel caso in esame, la titolarità giuridica dell'investimento faccia capo anche al coniuge, non sottoscrittore dello stesso.
Ciò considerato, l’Agenzia ritiene che per la fruizione della detrazione si debba far riferimento ai principi generali validi in tema di oneri detraibili previsti dalla legge,relativi all'effettivo sostenimento della spesa e all'idonea documentazione della stessa,a nulla rilevando né la composizione degli assetti patrimoniali all'interno della famiglia, né la circostanza che i relativi redditi sono imputati pro quota in ragione del regime di comunione legale.
Nel caso in esame, quindi se l'Istante risulta essere il solo sottoscrittore dell'investimento ed è in possesso della documentazione che comprovi l'operazione cui il beneficio in questione è connesso, la detrazione spetterà allo stesso per intero ove abbia effettivamente sostenuto l'intera spesa dell'investimento, indipendentemente dalla circostanza che, per effetto del regime della comunione legale, la titolarità giuridica delle quote appartenga, per il 50 per cento, alla moglie.