Reati a condotta esaurita e prescrizione obbligatoria: i chiarimenti dell'INL

Nel caso di reati c.d. a "condotta esaurita" accertati anche nell’ambito della vigilanza prevenzionistica, vale a dire quei reati in cui l'obbligato non sia più nel potere di far cessare lo stato di antigiuridicità, già determinato dalla condotta commissiva ed omissiva che ha leso in modo definitivo l'interesse tutelato dalla norma o, comunque nei casi di reati non più suscettibili di sanatoria o regolarizzazione, il personale ispettivo provvede ad impartire apposita prescrizione, specificando tuttavia nel provvedimento l’impossibilità di adempimenti volti a sanare lo stato di antigiuridicità. Questa impostazione lascia ovviamente impregiudicato il diverso orientamento delle competenti Procure della Repubblica alle quali il personale ispettivo deve primariamente rapportarsi nello svolgimento delle funzione di U.P.G. (Nota INL 25 maggio 2020, n. 119).

Il chiarimento dell’Ispettorato Nazionale del lavoro arriva in seguito ai dubbi sollevati in merito alle modalità di applicazione dell’istituto della prescrizione obbligatoria nel caso di reati c.d. a "condotta esaurita" accertati anche nell’ambito della vigilanza prevenzionistica, vale a dire quei reati in cui l'obbligato non sia più nel potere di far cessare lo stato di antigiuridicità, già determinato dalla condotta commissiva ed omissiva che ha leso in modo definitivo l'interesse tutelato dalla norma o, comunque nei casi di reati non più suscettibili di sanatoria o regolarizzazione.
Secondo quanto previsto dall’articolo 301 del D.Lgs. n. 81/2008, alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero la pena della sola ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. L’ambito applicativo degli articoli in questione è stato inizialmente delinaeato dalla circolare n. 25/1966 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La circolare, nella quale si è chiarito che le violazioni alle norme di sicurezza, costituendo reati di pericolo commessi mediante omissione, determinano una situazione antigiuridica che comporta la "messa in pericolo" o "lesione potenziale" del bene giuridico assunto ad oggetto della tutela penale (la vita o l'integrità psicofisica degli addetti ad attività lavorativa), ha specificato che il ricorso alla prescrizione, configurato quale vero e proprio obbligo per la polizia giudiziaria, è possibile solo in presenza di reati permanenti, restando esclusi dal campo della procedura i reati istantanei.
Tuttavia, con l’art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004 è stato rivisitato l’istituto della prescrizione obbligatoria, prevedendo l’ampia utilizzazione dello stesso con riferimento alle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale, la cui applicazione è affidata alla vigilanza della direzione provinciale del lavoro, nonché l’applicazione della procedura di cui agli artt. 19 e ss. del D.Lgs. n. 758/1994 "anche nelle ipotesi in cui la fattispecie è a condotta esaurita, ovvero nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all'emanazione della prescrizione".
Attraverso l’esplicito riferimento alle leggi in materia di lavoro e alla legislazione sociale, il D.Lgs. n. 124/2004 - in considerazione dell’ampiezza di tale formulazione che evidentemente ricomprende sia norme preventive, sia norme di assistenza e previdenza sociale - ha inteso quindi farvi rientrare anche la disciplina prevenzionistica.§
Inoltre, la circolare n. 24/2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – nel delineare i contenuti del nuovo art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004 – ha chiarito che la prescrizione si applica non soltanto quando l’inadempienza può essere sanata, ma anche nelle ipotesi di reato a "condotta esaurita", vale a dire nei reati istantanei, con o senza effetti permanenti, nonché nelle fattispecie in cui il reo abbia autonomamente provveduto all’adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all’emanazione della prescrizione. La nuova "prescrizione obbligatoria", dunque, si presenta quale omologo della nuova diffida: l’una opera nelle ipotesi di illecito amministrativo (ma solo se l’inadempimento è sanabile), l’altra a fronte di violazioni di carattere penale (in ogni caso)".
Ciò premesso - conclude l’Ispettorato - nel caso di reati c.d. a "condotta esaurita" accertati anche nell’ambito della vigilanza prevenzionistica, intesi come reati in cui l'obbligato non sia più nel potere di far cessare lo stato di antigiuridicità, già determinato dalla condotta commissiva ed omissiva che ha leso in modo definitivo l'interesse tutelato dalla norma o, comunque nei casi di reati non più suscettibili di sanatoria o regolarizzazione, il personale ispettivo impartisce apposita prescrizione, specificando nel provvedimento tuttavia l’impossibilità di adempimenti volti a sanare lo stato di antigiuridicità. Questa impostazione lascia ovviamente impregiudicato il diverso orientamento delle competenti Procure della Repubblica alle quali il personale ispettivo deve primariamente rapportarsi nello svolgimento delle funzione di U.P.G. anche nell’ottica di garantire uniformità di comportamenti con gli altri organi che esercitano vigilanza in materia di salute e sicurezza.