Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 26 maggio 2020, n. 144

Articolo 57-bis, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50,convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 - Effetti del conferimentod'azienda sul computo del credito d'imposta per investimenti pubblicitari incrementali.

 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

L'istante riferisce che la cessata ditta individuale Tizio, con sede in ... , esercentel'attività di commercio al dettaglio di ... , con partita IVA n. ... , nel corso dell'anno2018 ha sostenuto spese per spot pubblicitari presso una emittente televisiva locale.

In data ... 2019 la ditta individuale suddetta è stata oggetto di conferimentod'azienda, nell'ambito di un aumento di capitale, nella società Alfa S.r.l., di cui ilsignor Tizio è rappresentante legale e socio di maggioranza.

A seguito di tale conferimento, sempre nel corso dell'anno 2019, la conferitariaha effettuato spese di pubblicità presso emittenti radiofoniche.

In sostanza, afferma l'istante, le spese pubblicitarie sono state sostenute nell'anno2018 dalla ditta individuale, e nell'anno 2019 dalla società conferitaria.

In data ... 2019 la Alfa s.r.l. ha presentato telematicamente richiesta per lafruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali, di cui

all'articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazionedalla legge 21 giugno 2017, n. 96, secondo quanto disposto dal decreto del Presidentedel Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90. La fruizione del credito di impostadi cui sopra è pari al 75 per cento.

L'istante evidenzia che sussistono obiettive condizioni di incertezza in meritoalla disciplina del caso sopra esposto, in quanto una simile situazione non ècontemplata in alcun chiarimento in materia.

Pertanto, l'istante si rivolge all'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di ottenere un parerein merito alla fattispecie rappresentata.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

Ad avviso dell'istante, occorre tenere presente la ditta individuale è cessata pereffetto del conferimento di azienda a favore della società a responsabilità limitata, eche quest'ultima ha acquisito dalla ditta individuale diritti e doveri, crediti e debiti.

L'istante, pertanto, ritiene che la Alfa S.r.l. potrà usufruire del credito d'impostaper gli investimenti pubblicitari calcolato sulla differenza tra gli investimenti effettuatidalla S.r.l. nell'anno 2019 e quelli, dello stesso genere, sostenuti dalla ditta individualenel corso dell'anno 2018.

 

Parere dell'agenzia delle entrate

 

In via preliminare, si rappresenta che non sono oggetto del presente parere lasussistenza dei requisiti per la fruizione del credito d'imposta per investimentipubblicitari incrementali, di cui all'articolo 57-bis, comma 1, del decreto legge 24aprile 2017, n. 50, né gli ulteriori riflessi fiscali della riorganizzazione effettuata, sucui resta impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

L'articolo 57-bis, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertitodalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e modificato dall'articolo 4 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 dispone che "A decorrere dall'anno 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi e aglienti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sullastampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofonichelocali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghiinvestimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, èattribuito un credito di imposta pari al 75 per cento del valore incrementale degliinvestimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole emedie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilitoai sensi del comma 3".

Il successivo comma 1-bis prevede che "A decorrere dall'anno 2019, il creditod'imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggettiivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati [...]"

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90,sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione del credito d'imposta de quo,mentre con il provvedimento del Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018 è stato approvato il modello di comunicazione telematica per la fruizione del credito con le relative modalità di presentazione.

Come emerge dal citato d.P.C.M., il credito d'imposta è commisurato all'incremento degli investimenti effettuati rispetti a quelli analoghi dell'anno precedente (articolo 5, comma 1, lettera c)); inoltre, ai fini del calcolo dell'agevolazione le spese relative agli investimenti in esame devono essere computate secondo quanto previsto dall'articolo 109 del TUIR (articolo 4, comma 2).

Da ultimo, l'articolo 98 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha inserito nell'articolo 57-bis del D.L. n. 50 del 2017 il nuovo comma 1-ter, a norma del quale, limitatamente all'anno 2020,il credito d'imposta in parola è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti,"nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati [...]".

Eccezion fatta per la specifica disposizione dettata per gli investimenti effettuati nel 2020 dall'articolo 98 del D.L. n. 18 del 2020 sopra citato, come precisato nelle risposte a domande frequenti, "F.A.Q.", diffuse dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e aggiornate al 23 ottobre 2019, "Non è possibile accedere al credito l'imposta se gli investimenti pubblicitari dell'anno precedente a quello per cui si richiede l'agevolazione sono stati pari a zero, come prescritto dal Consiglio di Stato nel parere reso sul Regolamento di cui al D.P.C.M. n. 90 del 16 maggio 2018, che ha disciplinato la misura. Sono esclusi dalla concessione del credito di imposta, pertanto, oltre che i soggetti che nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili, anche quelli che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno per il quale si richiede il beneficio."

Nella fattispecie odierna, secondo quanto dichiarato, gli investimenti pubblicitari relativi all'azienda di commercio al dettaglio di ... sono stati effettuati nel corso del2018 da parte del signor Tizio, in quanto titolare dell'omonima ditta individuale che all'epoca conduceva l'azienda medesima.

Successivamente (... 2019), l'azienda è stata oggetto di conferimento a favore della società istante (conferitaria preesistente), con contestuale cessazione della ditta individuale. Dopo il conferimento e sempre nel corso del 2019 la società conferitaria(di cui il signor Tizio è socio di maggioranza) ha effettuato investimenti pubblicitari relativi all'azienda medesima.

Alla luce di quanto sopra, considerato che il signor Tizio ha conferito alla società istante l'intera azienda cui gli investimenti pubblicitari effettuati si riferiscono e che la medesima azienda verrà condotta dalla conferitaria nell'ambito dell'esercizio di attività imprenditoriale, si ritiene che l'istante debba considerare quale riferimento l'ammontare degli investimenti effettuati nel 2018 dalla ditta individuale, ai fini del computo dell'investimento incrementale del 2019 su cui calcolare il credito di imposta in parola.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.