COMPILAZIONE 730/2020: locazioni brevi per finalità abitative e turistiche

Le locazioni di immobili ad uso abitativo situati in Italia, anche per finalità turistiche, la cui durata non supera i 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa è soggetta ad una specifica disciplina fiscale. Se la locazione è fatta dal proprietario rientra tra i redditi fondiari, se invece è fatta dal comodatario rientra tra i redditi diversi, se interviene un intermediario questi deve operare la ritenuta fiscale.

Il regime fiscale cd. delle "locazioni brevi" si applica alle locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, anche per finalità turistiche.
Il termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale. Quindi, anche nel caso di più contratti stipulati nell’anno tra le stesse parti, occorre considerare ogni singolo contratto.
Qualora la durata delle locazioni che sono intervenute nell’anno tra le medesime parti risulta complessivamente superiore a 30 giorni devono essere posti in essere gli adempimenti connessi alla registrazione del contratto.
La disciplina delle locazioni brevi può essere applicata:
- per i contratti stipulati direttamente tra locatore (proprietario o titolare di altro diritto reale, sublocatore o comodatario) e
conduttore;
- per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività d’intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali
on-line, che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Nell’ambito del contratto di locazione breve possono essere inclusi anche alcuni servizi accessori, quali:
- fornitura di biancheria;
- pulizia dei locali;
- fornitura di utenze;
-
wi-fi;
- aria condizionata.
Sono esclusi invece altri servizi che non presentano una necessaria connessione con la finalità residenziale dell’immobile, quali ad esempio, la fornitura della colazione, la somministrazione di pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti.

Il reddito derivante da contratti di locazione breve può essere dichiarato indistintamente sia con il Modello 730 sia con il Modello Redditi PF

Se il contratto di locazione breve è stipulato dal proprietario o altro titolare di diritto reale sull’immobile, in qualità di locatore, il reddito rientra tra i redditi fondiari e deve essere indicato nel quadro B. In tal caso, il reddito derivante dalla locazione effettuata nel corso del 2019 va riportato in dichiarazione anche se il corrispettivo è stato percepito nel corso del 2018 (o, qualora riferito a contratto stipulato tramite intermediario immobiliare, risulti da Certificazione Unica – Locazioni brevi 2019 rilasciata dall’intermediario stesso). Altresì, il reddito va indicato in dichiarazione anche se il corrispettivo non è stato ancora percepito (o, se percepito, la Certificazione unica non è stata rilasciata). Se il corrispettivo è stato percepito nel 2019 ma il periodo di locazione avviene nel corso del 2020, costituisce reddito per la dichiarazione del prossimo anno.

Se il contratto di locazione breve è stipulato dal sublocatore o comodatario in qualità di locatore, il reddito rientra tra i redditi diversi e deve essere indicato nel quadro D. In questo caso, a differenza dell’ipotesi precedente, il corrispettivo concorre a formare il reddito nell’anno in cui è percepito senza tener conto di quando effettivamente il soggiorno ha avuto luogo. Il proprietario che ha concesso l’immobile in comodato gratuito deve indicare la rendita catastale nel quadro B.

Qualora per la conclusione del contratto intervenga un intermediario immobiliare, curando anche l’incasso, questi opera una ritenuta alla fonte sul corrispettivo della locazione nella misura del 21 per cento, nel momento in cui riversa al locatore il corrispettivo. L’operazione deve essere certificata dall’intermediario con il rilascio della Certificazione Unica al locatore.
La ritenuta si considera a titolo d’imposta se in dichiarazione dei redditi o all’atto della registrazione del contratto si opta per l’applicazione della cedolare secca, mentre in caso di tassazione ordinaria costituisce ritenuta a titolo d’acconto.