CIGO, ASO, CIGD e CISOA: come cambiano le regole con il D.L. Rilancio

In tema di ammortizzatori sociali, rileva in particolare la diversa tempistica per l’invio delle domande, specie per quelle a pagamento diretto. A decorrere dal 18 giugno 2020, infatti, la domanda per CIGO e ASO va trasmessa entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività, unitamente ai dati per il calcolo e l’erogazione di una anticipazione ai lavoratori, calcolata sul 40% delle ore autorizzate. L’Inps autorizza le domande e ne dispone il pagamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande. A seguito, poi, della successiva trasmissione completa dei dati, entro il termine di 30 giorni, l’Inps provvede al pagamento del trattamento residuo.

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di assegno ordinario con causale "COVID-19 nazionale", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, per una durata massima di 9 settimane, incrementate di ulteriori 5 settimane, nel medesimo periodo, se hanno interamente fruito del periodo di 9 settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento, per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, previo rifinanziamento della misura con uno o più decreti ministeriali. Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile fruire delle predette 4 settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020, a condizione di aver fruito interamente del periodo di 14 settimane.
I lavoratori destinatari del trattamento devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla data del 25 marzo 2020.
Ai beneficiari di assegno ordinario con causale COVID-19 spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l’assegno per il nucleo familiare.
Sono reintrodotti gli obblighi di informazione, consultazione ed esame congiunto, da svolgersi anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
La domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Qualora la domanda sia presentata dopo il suddetto termine, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non può aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.
Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per le domande presentate oltre il predetto termine, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non può aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.
Per le richieste di integrazione salariale o assegno ordinario a pagamento diretto presentate a decorrere dal 18 giugno 2020, la domanda va trasmessa entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo. L’Inps autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. A seguito, poi, della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, che deve avvenire entro 30 giorni dell’erogazione dell’anticipazione, l’Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.
Anche per le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario e che possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale "COVID-19 nazionale – sospensione CIGS", il periodo di 9 settimane, può essere incrementato di ulteriori 5 settimane, laddove abbiano interamente fruito del periodo di 9 settimane. È altresì riconosciuto l’eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento, per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, previo rifinanziamento della misura con uno o più decreti ministeriali.
Parimenti, per la cassa integrazione in deroga, il trattamento massimo di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è incrementato di ulteriori 5 settimane, nel medesimo periodo, per i soli datori di lavoro che ne abbiano interamente fruito. È altresì riconosciuto l’eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento, per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, salvo che per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, per i quali le predette 4 settimane sono fruibili anche per periodi precedenti al 1° settembre, a condizione di aver fruito del periodo di 14 settimane.
Il trattamento in deroga può essere concesso anche con la modalità dell’anticipo da parte del datore di lavoro, ma esclusivamente per i datori di lavoro per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome.
I trattamenti di integrazione salariale in deroga, per periodi successivi alle prime 9 settimane riconosciuti dalle Regioni, sono ora concessi dall’Inps a domanda del datore di lavoro. In sede di prima applicazione, la domanda può essere trasmessa a partire dal 18 giugno 2020 alla sede Inps territorialmente competente; a regime, la domanda è trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all’Inps indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. L’Inps provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa.
Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell’Inps trasmette la domanda entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo. L’Inps autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, che deve avvenire entro 30 giorni dell’erogazione dell’anticipazione, l’Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.
Per le domande dei datori di lavoro che richiedono il pagamento diretto della presentazione riferita a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, comunicano all’INPS i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall’Inps entro l’8 giugno 2020.
Infine, quanto al trattamento di CISOA richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, esso è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore (90 giorni) e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda (181 giornate). I periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali CISOA con causale COVID-19 sono concesse dalla sede dell’INPS territorialmente competente.