DL Rilancio: bonus Renzi e trattamento integrativo anche per il lavoratore incapiente

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 il bonus Renzi e il trattamento integrativo spettano anche se l'imposta lorda calcolata sui redditi da lavoro dipendente sia di importo inferiore alla detrazione spettante, per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute nel DL CuraItalia. (art. 128, D.L. n. 34/2020 pubblicato in G.U.)

L’art. 128 del DL Rilancio dispone che per l'anno 2020 il credito di cui all'art. 13, co. 1-bis, del Tuir (bonus Renzi) e il trattamento integrativo di cui all'art. 1 del DL n. 3 del 2020 convertito, spettano anche se l'imposta lorda calcolata sui redditi da lavoro dipendente di cui all'art. 49 del Tuir (ad esclusione di quelli indicati al co. 2, lettera a)) sia di importo inferiore alla detrazione spettante ai sensi dell'art. 13, co. 1, del Tuir, per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute negli artt. 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del DL Cura Italia (DL n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020). Dispone, inoltre, che il bonus Renzi non è attribuito nei mesi in cui il lavoratore fruisce delle misure a sostegno del lavoro di cui agli artt.i da 19 a 22 del DL Cura Italia è riconosciuto dal sostituto d'imposta a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Si prevede, quindi, che il credito di 80 euro e il trattamento integrativo di 100 euro, spettanti, rispettivamente, fino al 30 giugno 2020 e dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti previsti nelle citate disposizioni sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell'anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
In sostanza, il datore di lavoro riconosce i predetti benefici spettanti con riferimento al periodo nel quale il lavoratore fruisce delle misure di sostegno al lavoro contenute negli artt. 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del DL Cura Italia assumendo, in luogo degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell'emergenza sanitaria da COVID 19.
Altresì si prevede che il sostituto d'imposta eroghi al lavoratore le somme che quest'ultimo non ha percepito a titolo di credito (bonus Renzi) nel periodo in cui lo stesso ha fruito delle misure a sostegno del lavoro ai sensi degli articoli da 19 a 22 del DL Cura Italia. In particolare, è stabilito che le predette somme siano corrisposte a partire dalla prima retribuzione utile erogata al lavoratore e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio.