Commercialisti e Consulenti del lavoro protestano per l'esclusione sui contributi a fondo perduto

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con il comunicato del 21 maggio 2020, rendono noto che i Commercialisti e i Consulenti del lavoro diserteranno la riunione all’Agenzia delle entrate sull’accesso ai contributi a fondo perduto.

All’incontro, convocato dal direttore Ernesto Maria Ruffini, sono state invitate, assieme a Commercialisti e Consulenti del lavoro, le rappresentanze del mondo dell’impresa, del commercio, dell’agricoltura, dell’edilizia e degli artigiani.
"L’incredibile esclusione dei liberi professionisti dalla norma del Dl Rilancio sui contributi a fondo perduto", scrivono in una nota congiunta il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, e quello dei Consulenti del lavoro, Marina Calderone, "ci impone di disertare la riunione convocata dal direttore della Agenzia delle Entrate Ruffini. Le nostre due categorie, assieme a tutte le professioni ordinistiche italiane, si batteranno in ogni modo affinché si ponga rimedio a questa inaccettabile discriminazione perpetrata ai danni di un settore trainante dell’economia italiana. Centinaia di migliaia di lavoratori, senza alcuna spiegazione logica, vengono esclusi da un importante provvedimento in una fase in cui, come tutto le realtà del mondo del lavoro, stanno patendo pesantemente gli effetti della crisi". "Proprio in questi mesi di emergenza Coronavirus", proseguono Miani e Calderone, "le attività delle nostre due professioni sono state giudicate "essenziali" dal Governo. Non abbiamo mai smesso di essere al fianco di imprese e contribuenti in settimane di grande difficoltà per il Paese. Ma è opportuno sottolineare come i nostri studi siano in sofferenza come le aziende. La politica non può ignorare questa realtà. La norma sull’accesso ai crediti a fondo perduto va modificata in sede di conversione parlamentare del Dl Rilancio".

Il contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, è stato previsto dall’art. 25 del DL n. 34 del 2020 (c.d. DL Rilancio), pubblicato nel s.o.n. 21 della G.U. del 19 maggio 2020, n. 128, ed entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione in G.U..

Soggetti beneficiari

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi (Tuir, dpr n. 917/1986).
Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del Tuir ed ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Tuir non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020.

Soggetti esclusi

Il contributo a fondo perduto, in ogni caso, non spetta:
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione della istanza;
-  agli enti pubblici di cui all’articolo 74 del Tuir;
- ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del Tuir;
- ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27e 38 del Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020).

- ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

Condizioni

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti indicati, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

Ammontare del contributo

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:
a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020;
b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020;
c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto IRAP.

Istanza per richiedere il contributo

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti sopra indicati.
L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L’istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo e i termini di presentazione della stessa saranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
L’istanza deve contenere anche l’autocertificazione di regolarità antimafia che i soggetti richiedenti, nonchè i soggetti di cui all’art. 85 del d.lgs. n. 159 del 2011, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’art. 67 del medesimo decreto legislativo. Qualora da verifiche effettuate risulti a carico di taluno dei soggetti indicati la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, nonché di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni e l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo.

Accreditamento del contributo

Sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all’Agenzia delle entrate n.1778 "Fondi di Bilancio".
L’Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle domande presentate e dell’ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Attività di controllo e sanzioni

Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’art. 13, co. 5, del dlgs n. 471 del 1997 e gli interessi dovuti ai sensi dell’art. 20 del dpr n. 602 del 1973, in base alle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 421 a 423, della legge, n. 311 del 2004.
Si rendono applicabili le disposizioni di cui all’art. 27, co. 16, del DL n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 2 del 2009, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all’art. 28 del DL n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 2010. Per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Qualora successivamente all’erogazione del contributo, l’attività d’impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l’attività, il soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica all’Agenzia delle entrate è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria. In questi casi, l’eventuale atto di recupero è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza.
Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316-ter del codice penale.

Contributo a fondo perduto (Art. 25, DL n. 34/2020)

Destinatari Soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo (con ricavi o compensi nel p.i. precedente non superiori a 5 milioni di euro) e di reddito agrario, titolari di partita IVA se con fatturato e corrispettivi di aprile 2020 inferiori ai 2/3 di quelli di  aprile 2019
Calcolo Ammontare del contributo calcolato applicando una percentuale alla differenza tra ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019
Contributo riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche
Soggetti esclusi dal beneficio -Soggetti con attività cessata alla data di presentazione dell’istanza
-Enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR
-Intermediari finanziari e società di partecipazione
-Soggetti che percepiscono indennità di cui agli artt. 27, 38 del DL 18/2020
-Lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai DLgs509/1994 e 103/1996
Note -Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto  di deducibilità di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, ai fini IRAP
-Istanza da presentare all’Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica secondo quanto previsto da apposito provvedimento
-Accredito diretto su c/c del beneficiario