Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 21 maggio 2020, n. 6

Tassazione, ai fini dell'imposta di registro, dei provvedimenti giudiziari che dichiarano l'improcedibilità del reclamo contro i provvedimenti cautelari, ex articolo 669-terdecies del codice di procedura civile

 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

Il Tribunale istante chiede di conoscere quale sia la corretta tassazione, ai fini dell'imposta di registro, del provvedimento giudiziario che dichiara l'improcedibilità del reclamo contro i provvedimenti cautelari, ex art. 669 - terdecies del codice di procedura civile. L'ente istante fa presente che il dubbio sorge in quanto la Direzione Provinciale di X ritiene che gli atti giudiziari che dichiarano l'improcedibilità del reclamo non siano da sottoporre a registrazione, in quanto non hanno carattere definitorio, non entrando nel merito della vertenza. Nella fattispecie in esame il reclamo dichiarato improcedibile non è riproponibile per scadenza dei termini e,pertanto, secondo l'istante il provvedimento cautelare diventa definitivo. Ciò posto,l'istante chiede se la definitività del provvedimento in oggetto è condizione per procedere alla tassazione del provvedimento che dichiara l'improcedibilità del reclamo, come affermato nella risoluzione del 12 marzo 2014, n. 28/E concernente la

tassazione delle ordinanze di inammissibilità dell'appello ex articoli 348-bis e 348-ter del c.p.c..

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

L'istante non prospetta alcuna soluzione.

 

Parere dell'agenzia delle entrate

 

In relazione al reclamo contro i provvedimenti cautelari, l'articolo 669- terdecies del c.p.c., dispone " Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. (...) Il collegio, convocate le parti, pronuncia (...) ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare". Dunque, contro l'ordinanza che concede o nega il provvedimento cautelare è ammesso reclamo. Il procedimento del reclamo si conclude con ordinanza non impugnabile con la quale si conferma, modifica o revoca la domanda cautelare. Diversamente nell'ipotesi in cui il reclamo sia stato dichiarato dal giudice 'improcedibile', per mancata notifica dello stesso alla parte reclamata, al fine di stabilire quale sia la corretta tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, appare utile richiamare gli articoli 37 e 8 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR. Il combinato disposto dei due articoli consente, infatti, di individuare gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che assumono rilevanza agli effetti dell'imposta di registro, in quanto 'definiscono anche parzialmente il giudizio', anche se siano stati impugnati o siano impugnabili. L'articolo 37, in particolare, stabilisce che "Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato". L'articolo 8 della Tariffa, Parte I, reca l'elenco tassativo degli atti soggetti a registrazione in termine fisso, indicando, altresì, la misura dell'imposta. Al riguardo, come chiarito con le circolari 22 gennaio 1986, n. 8 e 9 maggio 2001, n. 45, non tutti gli atti dell'autorità giudiziaria devono essere assoggettati a registrazione intermine fisso, ma solo quelli che intervengono nel merito del giudizio, a conclusione di una controversia che si è instaurata e che il giudice è chiamato a risolvere. Nella fattispecie in esame, secondo quanto rappresentato, il giudice non è entrato nel merito del giudizio, ma ha dichiarato l'improcedibilità del reclamo, preso atto della mancata notifica dello stesso alla parte reclamata. Detto provvedimento che dichiara l'improcedibilità del reclamo, dunque, non integra la fattispecie dell'atto dell'autorità giudiziaria che definisce anche parzialmente il giudizio. Esso, infatti, non interviene nel merito del giudizio, ma ne dichiara l'improcedibilità. Pertanto, non è soggetto a tassazione in termine fisso. Infine, per completezza, non si ritiene conferente il richiamo alla risoluzione del 12 marzo 2014, n. 28/E che esamina la diversa fattispecie dell'inammissibilità dell'appello dichiarata con ordinanza.