Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 21 maggio 2020, n. 5

Obblighi di segnalazione nella dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari previsti per le Società di Gestione del Risparmio(SGR).

 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

L'Associazione istante chiede chiarimenti in merito alle modalità di adempimento degli obblighi di segnalazione nella dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari (di seguito Modello 770), oggetto della risoluzione n. 101/E del 19 novembre 2014, previsti per le società di gestione del risparmio (SGR), nel caso in cui la cessione delle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani, diversi dai fondi immobiliari, e dei fondi lussemburghesi storici, sia avvenuta senza l'intervento della SGR in qualità di sostituti d'imposta ai sensi dell'articolo 26 quinquies del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Come noto, la citata disposizione individua le SGR tra i sostituti di imposta tenuti all'applicazione della ritenuta alla fonte sui redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g),del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani (diversi da quelli immobiliari) e a fondi lussemburghesi storici. Nella risoluzione 19 novembre 2014, n. 101/E è stato chiarito che la SGR opera la ritenuta sia sui proventi periodici - e comunque su quelli,anche non periodici, erogati in costanza di partecipazione all'organismo - sia su quelli derivanti dalle operazioni di rimborso o di liquidazione. Per le quote o azioni dei fondi storici lussemburghesi collocate nel territorio dello Stato, la ritenuta deve essere operata dai soggetti residenti incaricati del collocamento delle stesse. In caso di negoziazione delle quote o azioni degli OICR, il citato articolo 26-quinquies del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che la ritenuta venga applicata dal soggetto residente di cui all'articolo 23 del medesimo d.P.R., incaricato dal sottoscrittore della loro negoziazione. Al riguardo, la citata risoluzione ha chiarito che "quest'ultimo soggetto può o meno coincidere con la SGR a seconda che la stessa abbia ricevuto l'incarico dal contribuente alla cessione delle quote" e che, "con riferimento alle quote detenute al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale, i proventi percepiti senza applicazione della ritenuta devono essere assoggettati a cura del contribuente, ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo 26-quinquies, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, applicando la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta". Tale ipotesi può verificarsi nel caso di cessione di quote nominative in cui la SGR interviene soltanto per l'annotazione del trasferimento nel registro dei partecipanti in quanto il contribuente cede la quota ai sensi dell'articolo 2023 del codice civile ("trasferimento mediane girata") oppure nel caso di quote per le quali sia stata richiesta l'emissione del certificato al portatore per la cui cessione non è richiesto l'intervento dell'intermediario ai sensi della disciplina dell'antiriciclaggio e che non siano depositate presso un intermediario residente oppure per quelle che siano depositate all'estero. In tal caso, la SGR nell'ipotesi di collocamento diretto delle quote o, in alternativa, l'intermediario collocatore, con il quale il contribuente intrattiene un rapporto avente ad oggetto le quote del fondo, sono tenuti a comunicare nel modello del sostituto d'imposta e degli intermediari i "dati relativi all'operazione" di cessione nonché al soggetto cedente. L'Associazione istante osserva che, generalmente, quando la cessione delle quote o azioni dell'OICR è avvenuta senza l'intervento della SGR, quest'ultima non viene coinvolta nell'operazione di cessione, se non al momento in cui la compravendita delle quote è già perfezionata. In altri termini, la SGR non solo non ha informazioni circa i dettagli della cessione (ad esempio corrispettivo pattuito, momento di perfezionamento, ecc.),ma neppure intermedia il relativo pagamento. Pertanto, stante la genericità dell'espressione "dati relativi all'operazione", l'istante chiede di conoscere se le SGR, che non siano state formalmente incaricate da una delle parti contraenti di fungere da intermediario nelle operazioni di cessioni sopra descritte, debbano segnalare, oltre ai dati identificativi del percipiente, anche le informazioni sulla cessione, di cui non hanno evidenza non essendo intervenute nell'operazione. Infine, in considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, viene chiesta conferma che sono fatti salvi, e pertanto non saranno passibili di potenziali sanzioni, eventuali comportamenti che fossero stati posti in essere dalle SGR con riguardo alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta e degli intermediari già presentate che dovessero risultare difformi rispetto alla risposta fornita.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

L'Associazione istante, tenuto conto che nell'ipotesi in cui la cessione delle quote o azioni dell'OICR avvenga senza l'intervento della SGR, la stessa non ha le informazioni sui dettagli dell'operazione, ritiene che: - la SGR sia tenuta ad indicare nel Quadro SL del Modello 770 esclusivamente le generalità e il codice fiscale (italiano o, in subordine, quello rilasciato dall'Autorità fiscale estera) o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato dall'Autorità amministrativa se previsto dalla normativa e dalla prassi del Paese estero di residenza, del cedente (soggetto ad imposizione nel territorio dello Stato); - non debbano essere indicate nel Modello 770, le operazioni di cessione poste in essere da soggetti non residenti che hanno certificato alla SGR di poter beneficiare del regime di esenzione ai sensi del 26-quinquies, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973. Inoltre, l'istante ritiene che la mancata indicazione dei dati in applicazione della risoluzione n. 101/E del 2014 non sia passibile di alcuna sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, traducendosi in una violazione "meramente formale".

 

Parere dell'agenzia delle entrate

 

Per quanto di interesse ai fini del presente quesito, si rileva che le istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari relativa all'anno 2019 prevede che devono essere indicati: - nel quadro SF, tra gli altri, i dati identificativi dei soggetti non residenti che hanno beneficiato del regime di esenzione di cui all'articolo 26 quinquies, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione ai proventi derivanti dagli OICR di diritto italiano (diversi dagli OICR immobiliari) e dai cd. fondi lussemburghesi storici; - nel quadro SL, i proventi derivanti dalla partecipazione a OICR di diritto italiano o estero che sono stati assoggettati a ritenuta a titolo di acconto; - nel quadro SM, i proventi derivanti dalla partecipazione a OICR di diritto italiani o estero che sono stati assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta. Con riferimento alla compilazione dei quadri SL e SM si fa presente quanto segue. Come indicato nelle istruzioni della citata dichiarazione "La prima sezione del quadro SL deve essere utilizzata anche per indicare i proventi percepiti dai partecipanti ad OICR italiani, diversi dagli OICR immobiliari, e a fondi lussemburghesi storici assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/73. Con riguardo ai soggetti tenuti all'applicazione della ritenuta di cui all'art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973, si rinvia a quanto precisato nella circolare n. 21/E del 10 luglio 2014 e nella risoluzione n. 101/E del 19 novembre 2014."Inoltre, nelle istruzioni al quadro SM è espressamente chiarito che lo stesso "deve essere utilizzato anche per indicare i proventi percepiti dai partecipanti ad OICR italiani, diversi dagli OICR immobiliari e a fondi lussemburghesi storici assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/73. In particolare, la ritenuta di cui all'art. 26 quinquies del D.P.R. n. 600/73 è applicata sui proventi realizzati attraverso la distribuzione periodica, il rimborso, la cessione o la liquidazione delle quote o azioni. Con riguardo ai soggetti tenuti all'applicazione della ritenuta di cui all'art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973, si rinvia a quanto precisato nella circolare n. 21/E del 10 luglio 2014 e nella risoluzione n. 101/E del 19 novembre 2014." In generale, entrambi i quadri sono compilati nell'ipotesi in cui il sostituto abbia applicatola ritenuta. Tuttavia, occorre tener presente che nella risoluzione n. 101/E del 2014 è stato chiarito che - nel caso di cessione di quote nominative in cui la SGR interviene soltanto per l'annotazione del trasferimento nel registro dei partecipanti in quanto il contribuente cede la quota ai sensi dell'articolo 2023 del codice civile oppure nel caso di quote per le quali sia stata richiesta l'emissione del certificato al portatore per la cui cessione non è richiesto l'intervento dell'intermediario ai sensi della disciplina dell'antiriciclaggio e che non siano depositate presso un intermediario residente oppure per quelle che siano depositate all'estero - "la SGR nell'ipotesi di collocamento diretto delle quote o, in alternativa, l'intermediario collocatore, con il quale il contribuente intrattiene un rapporto avente ad oggetto le quote del fondo, sono tenuti a comunicare nel modello del sostituto d'imposta e degli intermediari i dati relativi all'operazione di cessione nonché al soggetto cedente". In tali ipotesi si ritiene, dunque, che ancorché non sia stata applicata la ritenuta, la SGR o l'intermediario collocatore deve indicare nella sezione I del quadro SL del Modello 770, i dati del beneficiario e la denominazione del fondo, mentre nessun valore dovrà essere inserito nei campi 14, 15 e 16 dei righi da SL4 a SL7. Per quanto riguarda, invece, i proventi corrisposti a soggetti non residenti, l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 prevede che "i soggetti di cui al comma 1, comunicano, altresì, i redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti". In generale, ai fini della comunicazione di tali redditi deve essere compilato il quadro SF del Modello 770, nel quale oltre ai dati identificativi del soggetto non residente deve essere indicato: - nel punto 13, il codice T che identifica i proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a fondi lussemburghesi storici realizzati da soggetti non residenti ai sensi dell'articolo 26-quinquies, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 attraverso la distribuzione periodica, il rimborso, la cessione o la liquidazione delle quote o azioni; -nel punto 14, l'ammontare lordo dei proventi. Al riguardo, si rappresenta che nella descrizione del codice T è espressamente chiarito che "in caso di cessione delle quote dell'OICR senza l'intervento dei sostituti d'imposta il quadro deve essere compilato dalla SGR che interviene nell'annotazione del trasferimento delle quote nel registro dei partecipanti secondo le modalità di cui all'art. 2022 del codice civile, come precisato nella risoluzione n. 101/E del 2014". Inoltre, viene precisato che se nel punto 13 è stato indicato "il codice T, nel punto 14 non deve essere riportato l'ammontare lordo corrisposto, nel caso in cui la cessione delle quote dell'OICR avvenga senza l'intervento dei sostituti d'imposta e la SGR, che interviene solo nell'annotazione del trasferimento nel registro dei partecipanti, non dispone dei dati relativi all'operazione". Per quanto riguarda, infine, il regime sanzionatorio, si ritiene che, in caso di mancata indicazione dei dati in oggetto, resti ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.