Integrazioni salariali per i lavoratori assunti fino al 17 marzo, possibili le domande integrative

Le aziende che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale "COVID-19 nazionale", possono inviare una domanda integrativa con riferimento ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, con la medesima causale e per il medesimo periodo originariamente richiesto. La domanda integrativa, tuttavia, deve riguardare lavoratori in forza presso la stessa unità produttiva oggetto della originaria istanza (Inps, messaggio n. 1607 del 14 aprile 2020).

Come noto, a seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020 (c.d. "Decreto Liquidità"), entrato in vigore in data 9 aprile 2020, è stato previsto (all’art. 41) che il trattamento di integrazione salariale ordinaria e l’assegno ordinario garantito dal FIS e dagli altri Fondi di solidarietà bilaterali contrattuali, alternativi e settoriali (art. 19, D.L. n. 18/2020), nonché la Cassa integrazione in deroga (art. 22, D.L. n. 18/2020), potessero essere fruiti anche dai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.
Pertanto, le predette prestazioni integrative, con causale "COVID-19 nazionale", sono riconoscibili per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata complessiva non superiore a 9 settimane, anche ai lavoratori che alla data del 17 marzo 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione.
Ai fini della sussistenza di tale requisito, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda (art. 2112 c.c.) e nei casi di lavoratore che passi alle dipendenze dell’impresa subentrante in caso di successione di appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
Le aziende che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale "COVID-19 nazionale", possono inviare una domanda integrativa, con la medesima causale e per il medesimo periodo originariamente richiesto, con riferimento ai lavoratori che non rientravano nel novero dei possibili beneficiari della prestazione, prima della novella introdotta. La domanda integrativa, tuttavia, deve riguardare lavoratori in forza presso la stessa unità produttiva oggetto della originaria istanza.
Con riferimento alle domande integrative di assegno ordinario, per consentirne la corretta gestione, nel campo note deve essere indicato il protocollo della domanda integrata.
Anche il termine di scadenza della trasmissione delle domande integrative è fissato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e decorre dalla data del 14 aprile 2020 (data di pubblicazione del messaggio).